Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13638 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MOTOR COMPANY SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BRITANNIA 13, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA ANTONELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato IPPOLITO LUCIO;

– ricorrente –

contro

GIMPAC SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCARDO GIROLAMO

26, presso lo studio dell’avvocato FREDELLA GENNARO, rappresentato e

difeso dagli avvocati PELLEGRINI RAUL DONATO, DE FINIS ORESTE

GIUSEPPE ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 20/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito l’Avvocato Marco MARCHEGINI per delega depositata in udienza DE

FINIS Oreste Giuseppe Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udite il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lancar srl, assumendo di essere creditrice della somma di L. 36.900.000, quale prezzo di una autovettura, chiedeva ed otteneva dal Presidente del tribunale di Foggia decreto ingiuntivo di pari importo nei confronti dell’acquirente, Gimpac srl; con atto del 1990, quest’ultima proponeva opposizione avverso la predetta ingiunzione, asserendo di aver pagato il relativo prezzo a P.F., incaricato per la vendita dalla controparte, ignorando l’effettiva proprietà dell’automezzo.

Si costituiva l’opposta, assumendo che il P. non era autorizzato alla riscossione di somme ad essa società dovute.

In esito alla compiuta istruzione, il tribunale di Foggia – Sezione stralcio – con sentenza del 2000, respingeva l’opposizione e regolava le spese: avverso tale pronuncia proponeva appello la Lancar cui resisteva la Gimpac. Con sentenza in data 17.10/20.11.2003, la Corte di appello di Bari rigettava l’opposizione e regolava le spese.

Osservava la Corte distrettuale che il comportamento del l’ali ora appellante, la quale, ben conscia dell’avvenuto pagamento della vettura al P. da parte della Gimpac, aveva accettato da questi un proprio assegno di pari importo, emettendo regolare fattura, salvo poi, quando si era resa conto che il titolo non veniva onorato, rivolgersi all’acquirente dell’automezzo per ottenere la somma in questione, dimostrava senza dubbio che o la riscossione diretta del prezzo rientrava tra i compiti commessi al P. o comunque che la società aveva ratificato l’operato del predetto, accettando a saldo della vendita dell’automezzo in questione un assegno dello stesso.

Tanto era comprovato dalle deposizioni dei testi C. e Ca., addotti dalla stessa Lancar.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Motor Company srl, già Lancar srl, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria;

resiste con controricorso la Gimpac srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, ci si duole di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

In buona sostanza, si sostiene che la Corte da una avrebbe omesso di considerare che gli stessi testi citati a sostegno della motivazione adottata, avrebbero anche deposto nel senso che il P. avrebbe rilasciato un suo assegno in pagamento del prezzo della suddetta autovettura per conto della Gimpac e quindi come un delegato di quest’ultima società, e non per conto dell’odierna ricorrente.

Il motivo non merita accoglimento: ove la Lancar (oggi Motor Company) avesse ritenuto che il P., che aveva curato la vendita di una autovettura di proprietà della predetta società, versasse a pagamento della stessa un proprio assegno per conto della acquirente, non avrebbe dovuto accettare il titolo, senza assicurarsi preventivamente che la società acquirente avesse effettivamente conferito mandato in tal senso allo stesso P..

E ciò senza considerare che appare quanto meno anomalo un comportamento che accetti una situazione in cui la stessa persona, non occasionale collaboratore, sia pure con mansioni non del tutto precisate, della società venditrice assuma al contempo anche quelle di delegato al pagamento della società acquirente.

Non essendo revocato in dubbio che il P. collaborasse per la vendita di autovetture per conto della Lancar e che la Gimpac avesse versato a lui il prezzo di acquisto della vettura de qua, appare del tutto incongruo, ove si escludesse la ratifica dell’operato del predetto da parte della società venditrice, che costui pagasse poi il dovuto alla società con cui operava, per conto dell’acquirente, con un suo assegno personale, senza che la venditrice informasse di tanto l’acquirente e ne avesse ottenuto l’assenso ad un tal modus operandi da parte del P. stesso.

E’ poi appena il caso di sottolineare che la richiesta di ingiunzione nei confronti della Gimpac è stata avanzata molti mesi dopo la corresponsione di un proprio assegno personale da parte del P., quando cioè la speranza di incassare il predetto titolo era del tutto svanita.

Devesi pertanto concludere nel senso che per motivi irrilevanti in questa sede, la Lancar, che aveva incaricato il P., suo collaboratore non occasionale, della vendita dell’auto alla Gimpac, avesse poi ratificato l’operato di questi che, incassato il prezzo per conto della Lancar, aveva poi, con il consenso di quest’ultima, versato l’importo con un proprio assegno personale, peraltro accettato e messo all’incasso dalla società.

E’ appena il caso di aggiungere che si appalesa quanto meno assolutamente sfornita di prova la tesi di una delega al pagamento della Gimpac al P., le cui ragioni sarebbero prive di qualunque giustificazione logica.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.700,00 Euro, di cui 3.500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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