Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13638 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4064-2019 R.G. proposto da:

ICM ISTITUTO CLINICO MEDITERRANEO SPA GIA’ CASA DI CURA PRIVATA

MALZONI DI AGROPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLINO

IACOVONE;

– ricorrente –

contro

PACIFICO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO STELLATO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 4521/2018 del

TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 31/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO;

lette le conclusione scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, con

conseguente declaratoria che il suddetto Tribunale è giudice

territorialmente competente alla trattazione della controversia.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società ICM – Istituto Clinico Mediterraneo S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e ss. avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno che ha dichiarato l’inefficacia dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito (conseguentemente disponendo la prosecuzione del giudizio) che essa società aveva sollevato opponendosi al decreto ingiuntivo con cui detto Tribunale l’aveva condannata a pagare la somma di Euro 231.832 alla società Pacifico s.r.l. a titolo di corrispettivo per servizi di lavanolo.

Il tribunale di Salerno, nel giudicare inefficace la suddetta eccezione di incompetenza, osservava che la società ICM S.p.A., nel formularla, aveva indicato il giudice ritenuto competente soltanto in relazione al criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c. (identificandolo nel Tribunale di Isernia, nel cui circondario, in Comune di Pozzilli, la società opponente aveva la sede legale). Al contrario, in relazione ai criteri di collegamento previsti dall’art. 20 c.p.c., la società attrice non aveva indicato quale sarebbe stato il giudice competente nè secondo quello del forum contractus, nè secondo quello del forum destinatae solutionis.

Nel ricorso per regolamento la società ricorrente contesta la statuizione con cui il Tribunale ha giudicato inefficace l’eccezione di incompetenza per territorio da lei avanzata nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo come in tale eccezione essa avesse, per un verso, espressamente indicato il tribunale di Isernia quale giudice competente ai sensi dell’art. 19 c.p.c. e, per altro verso, contestato espressamente ogni altro criteri di collegamento con il foro di Salerno.

Più specificamente, per quanto concerne i criteri di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c., la società ICM deduce, per un verso, che nel momento stesso in cui essa aveva dedotto che il contratto si era concluso in Agropoli, e non in Salerno, il giudice competente secondo il criterio del forum contractus era stato implicitamente indicato nel Tribunale di Vallo della Lucania; per altro verso, che essa aveva contestato in radice l’applicabilità dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. alla concreta fattispecie e che, comunque, la società Pacifico non aveva provato di avere la propria residenza nel circondario del Tribunale di Salerno alla data di scadenza dell’obbligazione contrattuale di pagamento.

La società Pacifico s.r.l. ha presentato una memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020.

Il ricorso è infondato, essendosi il tribunale correttamente attenuto all’insegnamento di questa Suprema Corte alla cui stregua, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (così, da ultimo, Cass. n. 16284/2019).

Il ricorrente, nel sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha sì contestato la competenza del giudice adito (tribunale di Salerno) con riferimento a tutti i criteri previsti, ma ha indicato il giudice ritenuto competente soltanto con riferimento al criterio previsto dall’art. 19 c.p.c., omettendo di indicarlo con riguardo ai due criteri concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c.

Può aggiungersi che, anche a voler ritenere che l’espressa allegazione che il contratto era stato concluso in Acropoli potesse valere quale implicita indicazione del forum contractus in quello di Vallo della Lucania, la formulazione dell’eccezione di incompetenza risulterebbe comunque inefficace per mancata indicazione del giudice competente in relazione al criterio del forum destinatae solutionis, avendo la società opponente omesso tale indicazione sul presupposto che detto criterio di collegamento non sarebbe applicabile nella specie. Presupposto, quest’ultimo, contrastante con il principio che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. n. 32692/2019).

Del pari inconferente, da ultimo è l’affermazione dell’odierna ricorrente in ordine alla carenza di prova circa la sede della società opposta alla data di scadenza dell’obbligazione pecuniaria oggetto del decreto ingiuntivo; tale affermazione, come il Procuratore Generale non ha mancato di sottolineare, risulta del tutto apodittica, a fronte dell’indicazione offerta dalla società Pacifico sin dal ricorso monitorio di avere la propria sede in Sant’Antonio di Pontecagnano (SA).

Deve quindi, in definitiva rigettarsi il ricorso per regolamento e statuirsi la competenza del Tribunale di Salerno, che liquiderà anche le spese del regolamento.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto (cfr. Cass. 11331/14: “In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013”).

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento necessario di competenza e statuisce la competenza del Tribunale di Salerno, che regolerà anche le spese di questo procedimento.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA