Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13637 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13637

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso N. 4777-2013 proposto da:

A.A., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 256,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TERRA, che lo rappresenta e

difende;

D.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA

256, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TERRA, che lo

rappresenta e difende;

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA

87, presso lo studio dell’avvocato GIANNETTO OBINO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè

D.R.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

– intimati –

avverso la sentenza n. 5592/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato EMILIA PERNISCO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi i difensori delle controparti costituite e rispettivamente

l’Avvocato GIANNETTO OBINO e l’Avvocato MASSIMO TERRA, che hanno

chiesto entrambi il rigetto del ricorso ed è stato fatto presente

che la parte P.P. è deceduta nelle more del giudizio di

cassazione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei primi due motivi e per il rigetto dei restanti motivi

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 23.12.2011 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto contro la sentenza n. 11636/07 del locale Tribunale da S., V. e D.R.M. nonchè da S.S. nei confronti di C.R., + ALTRI OMESSI

Per giungere a tale soluzione, la Corte romana ha ritenuto fondata la relativa eccezione formulata nel giudizio di primo grado a seguito della riassunzione del giudizio dopo la seconda interruzione dichiarata per la morte della condomina M.J.. Ha osservato in particolare che M.D., già evocato in riassunzione quale erede di M.R. (altro litisconsorte precedentemente deceduto) non si era costituito ed era rimasto contumace; di conseguenza, dopo il decesso di M.J. la riassunzione nei confronti del predetto M.D. (erede anche di J.) avrebbe dovuto avvenire mediante notifica alla parte personalmente e non mediante consegna all’avv. Giannetto Obino perchè solo il rilascio di procura e l’elezione di domicilio (pacificamente mai intervenuti) potevano legittimare la notifica presso il predetto difensore.

La Corte d’Appello ha rilevato altresì la mancata riassunzione agli eredi legittimi di M.J., cioè al figlio S.S. e ai figli minori di S.F. (altro figlio della M., premorto): sussistevano quindi – secondo la Corte d’Appello – le condizioni per dichiarare l’estinzione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. per la mancata riassunzione del procedimento nel termine di legge nei confronti di D. e degli eredi di M.J..

2 Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione C.R. e gli altri condomini in epigrafe indicati sulla base di sette censure illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono C.I. con autonomo controricorso, nonchè con separati ma identici controricorsi P.P. e D.R.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il vizio in procedendo per l’omessa notificazione dell’atto di appello a tutte le parti costituite e intervenute nel processo di primo grado – Violazione del principio del contraddittorio. Si deduce altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 102, 110, 111, 331, 334, 350, 354 e 356 c.p.c. quest’ultimo in quanto applicabile. Si osserva che l’atto di appello non era stato notificato a tutti i litisconsorti necessari, anche contumaci, del processo di primo grado.

Evidenziando le varie interruzioni subite dal processo per morte di alcune delle parti e le intervenute cessioni del diritto di proprietà di alcuni appartamenti nelle more del giudizio senza però alcun provvedimento di estromissione degli alienanti, i ricorrenti rimproverano alla Corte di merito di non avere considerato che l’appello non era stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e, conseguentemente, di non avere dichiarato l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 331 c.p.c. stante la mancata ottemperanza al’ordine di integrazione del contraddittorio impartito all’udienza del 3.7.2008. Rilevano che la conseguenza di con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado e l’inammissibilità dell’appello principale dei sig.ri D.R. e S., e la conseguente inammissibilità degli appelli incidentali. Con tale censura, strettamente collegata alla precedente, i ricorrenti rimproverano alla Corte di Appello di non avere tratto le debite conseguenze (inammissibilità dell’impugnazione principale e di quelle incidentali) dalla mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio da essa assegnato.

1.3 Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 2 e dell’art. 303 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 300, 302 e 305 c.p.c..

1.4 Con il quarto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (l’avvenuta riassunzione del procedimento di primo grado, successivamente alla sua interruzione dichiarata con ordinanza del 3.11.2004 per la morte della parte processuale signora M.J. dichiarata dall’avv. Giannetto Obino.

1.5 Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli artt. 102, 110, 331, 350, 354 e 356 c.p.c. quest’ultimo per quanto applicabile.

1.6 Con il sesto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario. Artt. 101 e 102 c.p.c..

1.7 Con il settimo motivo si deduce infine sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.non nullità della sentenza ex artt. 115, 116 e 345 c.p.c..

2 I primi due motivi di gravame – che ben si prestano a trattazione congiunta – sono fondati.

Premesso che la natura dei vizi denunziati consente la consultazione degli atti del processo (avente ad oggetto la formazione delle tabelle millesimali e disciplinato dal vecchio rito), rileva la Corte:

a) che gli appellanti omisero di notificare l’impugnazione ad alcune delle parti del giudizio di primo grado (costituite e non) e che, in assenza di contestazioni da parte dei controricorrenti, possono senz’altro identificarsi in quelle menzionate nel ricorso a pagg. 30 e 43, tra cui – per quanto interessa W. e Pe.Ro., + ALTRI OMESSI

b) che all’udienza di comparizione del 3.7.2008 il difensore degli appellanti chiese un termine per rinnovare la notifica ai signori Pe. e a V.P. e che il consigliere istruttore rinviò “per il rinnovo della notifica, come richiesto, all’udienza del 18.12.2008, con termine fino al 15.10.2008 per le notifiche” (v. verbale di udienza allegato nel fascicolo dei ricorrenti).

Risulta sempre dagli atti che il difensore degli appellanti si attivò solo nei confronti di Pe.Fu. (con un procedimento di notifica per via consolare, essendo la parte residente negli Stati Uniti d’America), mentre omise di provvedervi nei confronti di Wa. e Pe.Ro. nonchè di V.P., ritenendo che tra costoro solo Fu. fosse condomino e, come tale, avente diritto alla notifica dell’appello (verbale 18.12.2008).

Per gli altri soggetti, pure parti del giudizio di primo grado, non si provvide neppure a chiedere l’integrazione del contraddittorio.

Orbene, come già affermato da questa Corte in diverse pronunce, la mancata ottemperanza all’ordine di rinnovo della notifica dell’appello determina, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., l’inammissibilità dell’appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l’estinzione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006 Rv. 594612; sez. L, Sentenza n. 4637 del 23/05/1990 Rv. 46734): nella prima ipotesi, infatti, il contraddittorio viene a mancare completamente.

In applicazione del citato principio di diritto, essendo perentorio il termine concesso dal consigliere istruttore (a prescindere dalla mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel provvedimento, stante la chiara previsione dell’art. 291), considerato che il rinnovo della notifica era stato completamente omesso per una precisa scelta (e non solo ritardato), la Corte di merito avrebbe dovuto trarne e debite conclusioni e dichiarare inammissibile l’appello dei D.R.- S. ove privi di efficacia quelli incidentali proposti da C. e Finpar srl (ex art. 334, comma 2). Si rivela pertanto errata la pronuncia di estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio di primo grado, trattandosi di un passaggio successivo.

La sentenza va pertanto cassata in relazione ai due motivi accolti e, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione decide direttamente (art. 384 c.p.c., comma 2) e dichiara l’inammissibilità dell’appello principale e di quelli incidentali (ormai privi di efficacia), conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale.

Resta logicamente assorbito l’esame delle restanti censure.

La natura della lite e la particolarità delle questioni processuali trattate costituiscono giusti motivi per compensare, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo vigente ratione temporis), le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello principale e quelli incidentali, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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