Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13637 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21142/2015 proposto da:

SININFORM SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVAMBATITISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimata –

avverso il decreto n. 120/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 10/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 30 maggio 2011 ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Marsala, nell’ambito della quale la Banca aveva dispiegato atto di intervento;

che con decreto in data 10 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato il ricorso, rilevando che non vi era stata, nel giudizio presupposto, una irragionevole durata del procedimento, posto che: andava computato solo il periodo successivo alla data (27 agosto 2004) del deposito della necessaria documentazione ipocatastale da parte del creditore procedente; il periodo di durata ragionevole doveva essere determinato in cinque anni; doveva essere detratti i rinvii (due anni ed un mese) per i cinque tentativi di vendita andati deserti;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto, valutato e qualificato di media complessità; si lamenta, inoltre, che dalla complessiva protrazione processuale sia stato integralmente detratto il tempo trascorso per tentativi di vendita andati deserti;

che il motivo è infondato;

che la determinazione in cinque anni della durata ragionevole del processo presupposto rientra nell’ambito del parametro elaborato da questa Corte sulla base delle indicazioni giurisprudenziali provenienti dalla Corte di Strasburgo;

che, in questo contesto, in cui il giudice a quo non ha qualificato il processo presupposto come semplice, ma di una complessità media, non bastava alla società ricorrente contestare il solo risultato cui è pervenuta la Corte territoriale che per tale tipologia di procedimento sarebbe occorso un periodo di cinque anni, avendo invece la stessa parte l’onere – non assolto – di allegarne le caratteristiche procedimentali asseritamente incompatibili con il risultato suddetto e che avrebbero imposto una determinazione della durata ragionevole sul livello, più basso, di tre anni (cfr. Cass., n. 13739 del 2011);

che, d’altra parte, il periodo che è stato detratto è indicato puntualmente con la natura della causa (cinque tentativi di vendita andati deserti) che ha determinato il rinvio, e la censura sul punto della ricorrente è generica e non circostanziata, essendo il rinvio certamente non imputabile all’amministrazione della giustizia;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA