Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13637 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36127-2018 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1452/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore DOtt. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vicenza che, in rigetto dell’appello proposto dal Ministero, ha integralmente confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Bassano del Grappa di annullamento del provvedimento emesso dalla Motorizzazione civile di Verona – sezione distaccata di Vicenza che aveva disposto la revisione della patente di guida del sig. F..

Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che l’impugnato provvedimento di revisione della patente dalla Motorizzazione civile fosse viziato dall’omissione della comunicazione della variazione del punteggio relativo alla patente dell’interessato, prescritta dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 3; tale comunicazione, osserva il Tribunale, è funzionale a garantire all’interessato la facoltà di frequentare corsi di recupero dei punti, al fine di evitarne l’azzeramento, secondo quanto previsto dall’art. 126 bis C.d.S., comma 4, e dal D.M. 29 luglio 2003. La comunicazione agli interessati da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione di punteggio, pur non possedendo natura provvedimentale e pur risultando strettamente vincolata, costituisce requisito d’accesso ai corsi di recupero, sicchè dalla sua omissione discenderebbe la illegittimità del provvedimento di revisione della patente.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126 bis, comma 3, e del D.M. 29 luglio 2003, art. 6, come modificato dal D.M. 30 marzo 2006. L’art. 126 bis cit., comma 3, prevede che ogni variazione di punteggio della patente di guida sia comunicata all’interessato dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma tale comunicazione, osserva il ricorrente, ha carattere informativo e lascia del tutto intatta la possibilità per ciascun conducente di controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità telematiche indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. E’ erroneo dunque qualificare in termini di indefettibilità la preventiva comunicazione della variazione di punteggio ai fini dell’esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, in primo luogo perchè il conducente conosce subito, tramite il verbale di accertamento, se e in quale misura gli verrà applicata la sanzione accessoria della decurtazione dei punti e, in secondo luogo, perchè in ogni momento può verificare il suo saldo-punti.

Il sig. F.S. non ha espletato alcuna attività difensiva.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale non sono state depositate memorie.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già chiarito, infatti, che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poichè il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass. n. 18174 del 2016). Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento, di recente ripreso in Cass. n. 9270/2018, nella cui motivazione si legge: “Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il medesimo art. 126-bis, comma 3, prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.

Il ricorso va dunque accolto.

L’impugnata sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Vicenza, in diversa composizione, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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