Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13636 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 11885/2020 r.g. proposto da:

B.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Ennio Cerio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Campobasso, Via Mazzini n. 112.

– ricorrente –

contro

Prefettura di Campobasso;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Campobasso, depositata in

data 13 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Pace di Campobasso ha rigettato l’opposizione presentata da B.D., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento di espulsione emesso in data 4.2.2020 dal Prefetto di Campobasso.

2. L’ordinanza, pubblicata il 20.2.2010, è stata impugnata da B.D. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Prima di esaminare il motivo di ricorso, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 28848 del 29/12/2005), il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dalla L. n. 689 del 1981, art. 23), a pena d’inammissibilità, nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato (cfr. anche, per tutte, Cass. n. 118/2000, resa a Sezioni Unite);

Orbene, va rilevato che il ricorso è stato correttamente indirizzato dal ricorrente (anche) al Prefetto di Campobasso e che, non essendo stata la difesa dell’amministrazione statale assunta nella precedente fase di merito dall’Avvocatura dello Stato, la notificazione del ricorso avrebbe dovuto essere effettuata, alla stregua delle superiori considerazioni, presso la Prefettura di Campobasso e non già, come invece è avvenuto, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

va pertanto evidenziato che la notificazione in tal senso effettuata è da ritenersi (non già inesistente dal momento che l’Avvocatura dello Stato è l’organo istituzionalmente deputato alla rappresentanza, al patrocinio a all’assistenza in giudizio delle amministrazioni statali e a ricevere le notificazioni che alle stesse siano indirizzate, ma) nulla e, come tale, rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, applicabile anche al giudizio di Cassazione (vedi, ex plurimis, Cass. nn. 4573/1998, 1774/1999, 1925/1999);

Occorre conseguentemente ordinare la rinnovazione della notificazione dal ricorso presso l’ufficio del Prefetto di Campobasso e che risulta a tal fine congruo assegnare al ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte, ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la sede della Prefettura di Campobasso, a cura del ricorrente, assegnando all’uopo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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