Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13636 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 04/06/2010), n.13636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.T. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI

GIGLIOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato SOLDANO PASQUALE;

– ricorrenti –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G MORGAGNI 6, presso lo studio dell’avvocato FIORE MARIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 672/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato FIORE Mario, difensore del resistente che ha chiesto

di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.T. e G., con atto del 10.1.1990, proponevano opposizione al d.i. concesso dal Presidente del Tribunale di Lucera all’ing. C.F. per L. 21.197.854 per prestazioni professionali, assumendo di aver concordato il compenso di L. 1.000.000 nel caso di mancato ritrovamento dell’acqua a seguito di trivellazione.

Il convenuto resisteva deducendo che la trivellazione non era stata mai eseguita e che l’incarico non era mai stato revocato.

Espletata prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 32/2000, revocava il d.i., condannando i F. al pagamento di L. 4.000.000.

Proponeva appello il Costantino, resistevano gli appellati proponendo appello incidentale e la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 672/04 accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, deducendo che era stata fornita prova dello svolgimento e dell’entita’ delle prestazioni, che la pratica di finanziamento aveva avuto esito positivo ma i F. avevano deciso di non proseguire nei progettati interventi, che non poteva condividersi la decisione di primo grado fondata sulle testimonianze della moglie di F. T. e del padre degli appellati, smentile dai documenti ed in particolare dalla scrittura di conferimento dell’incarico che non conteneva alcun accordo per la riduzione del compenso ne’ la menzione della trivellazione tra le opere da realizzare. Ricorrono i F. con unico articolato motivo, resiste il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si lamenta violazione degli artt 2230 e 2233 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte di appello disatteso che la prestazione d’opera intellettuale e’ obbligazione di risultato.

Superficiale ed affrettata era stata la lettura degli elaborati tecnici dai quali emergeva la necessita’ della trivellazione, prodromica alla realizzazione ed alla buona riuscita del progetto.

Omessa ed insufficiente era la motivazione circa il quantum debeatur, riconosciuto per intero.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi. A prescindere dal contestuale sviluppo di doglianze di violazione di legge e di vizi di motivazione, peraltro genericamente formulate, le stesse tendono ad un riesame del merito non consentito in questa sede attraverso una diversa lettura delle emergenze processuali che si concreta nella preferenza per la sentenza di primo grado anzicche’ per quella di appello, che, invece, si sottrae alle critiche denunziate. I giudici del gravame, analiticamente, alle pagine sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici, hanno esaminato la documentazione prodotta consistente in elaborati tecnici, relazioni di stima, computi metrici, progettazione di un pozzo e di una vasca per raccolta di acqua ad uso irriguo, con concessione di un finanziamento di L. 58.210.000, dato atto della rinunzia all’esecuzione dei fabbricati motivata dall’esito negativo della trivellazione, sminuito le deposizioni dei testi di parte, escluso la trivellazione tra le opere da realizzare e negato che gli appellati avessero fornito prova adeguata circa il dedotto esito negativo della ricerca dell’acqua. Ai fini della liquidazione del compenso hanno fatto riferimento alla spesa di L. 189.244.000 relativa alle opere progettate, aggiungendo il costo del finanziamento, per un totale di L. 257.277.517, superiore a quello indicato dallo stesso professionista, decisione genericamente criticata senza fornire elementi per suffragare una diversa statuizione.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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