Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13636 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34485-2018 R.G. proposto da:

MAXIMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRA FRANZON;

– ricorrente –

contro

SATURNIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 50, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FERRINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GABRIELE MARRONI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1976/2018 del

TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza, con

conseguente dichiarazione che il Tribunale di Pisa in composizione

monocratica, avanti al quale andranno quindi rimesse le parti, è il

giudice competente alla trattazione della suddetta controversia.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Maxima s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Padova che ha dichiarato la propria incompetenza, e la competenza del Tribunale di Pisa, sulla domanda che essa Maxima s.r.l. aveva proposto avverso la società Saturnia s.r.l. per la riduzione del prezzo di merce (vernice) da quest’ultima vendutale, in ragione della dedotta esistenza di vizi della merce stessa, e per la condanna della convenuta alla restituzione di quanto già pagato in eccesso e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Padova, nel declinare la propria competenza in favore del Tribunale pisano, ha in primo luogo disatteso l’assunto della società Maxima secondo cui l’eccezione di incompetenza proposta dalla società Saturnia s.r.l. sarebbe stata formulata irritualmente per non avere specificamente contestato la competenza del giudice adito in relazione ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.; nel provvedimento impugnato si argomenta, al riguardo, che detta contestazione non sarebbe stata, nella specie, necessaria, in quanto la convenuta aveva dedotto l’esclusività del foro convenzionale di Pisa.

In secondo luogo il Tribunale ha disatteso l’assunto della società Maxima di nullità della clausola contrattuale relativa al foro convenzionale esclusivo per mancanza di approvazione specifica per iscritto, ritenendo che il contratto stipulato dalle parti non fosse qualificabile come contratto per adesione; il Tribunale padovano argomenta che il contratto de quo era stato concluso all’esito di un’apposita trattativa tra le parti e che, d’altra parte, nel rapporto negoziale non era possibile identificare una parte forte e una debole; donde la non applicabilità, nella specie, degli artt. 1341-1342 c.c..

Con il primo motivo di ricorso, la società Maxima s.r.l. deduce la violazione degli artt. 19,20,38 e 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e sostiene che, non avere la società convenuta eccepito, con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l’incompetenza territoriale del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti, la competenza territoriale si sarebbe radicata nel Tribunale di Padova.

Con il secondo motivo di ricorso, la società Maxima s.r.l. deduce la violazione degli artt. 28,29,38 e 112 c.p.c. e degli artt. 1341, 1342 e 2697 c.c. in base ad un duplice rilievo:

a) Sotto un primo profilo si argomenta che la società convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, non avrebbe mai invocato l’operatività di un foro convenzionale esclusivo ex art. 29 c.p.c., avendo dedotto la competenza del foro pisano soltanto con riferimento all’art. 19 c.p.c.; il Tribunale di Padova si sarebbe quindi spinto oltre quanto eccepito dalla convenuta, rilevando ex officio la validità ed efficacia della clausola sul foro convenzionale esclusivo.

b) Sotto un secondo profilo si argomenta che clausola derogativa della competenza inserita nelle condizioni generali di contratto scritte in calce al modulo di conferma d’ordine di Saturnia s.r.l. sarebbe inefficace, per mancanza di approvazione specifica per iscritto, giacchè l’applicabilità al caso di specie gli artt. 1341-1342 c.c. discenderebbe dalla circostanza che la stessa società Saturnia qualifica le proprie conferme d’ordine come “moduli” e che, d’altra parte, l’esistenza di trattative non sarebbe stata provata.

La società Saturnia s.r.l. ha presentato una memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale il Procuratore Generale ha concluso per la statuizione della competenza del Tribunale di Pisa e la società Saturnia s.r.l. ha depositato un’ulteriore memoria.

Gli argomenti sviluppati nell’istanza di regolamento di competenza non possono trovare accoglimento.

Quanto alla dedotta irritualità della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società Saturnia s.r.l., il Collegio intende ribadire il consolidato principio che la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge (Cass. n. 13049/2019; 15958/2018). D’altra parte, che la convenuta avesse eccepito l’incompetenza del foro di Padova invocando la competenza convenzionale esclusiva del foro di Pisa risulta dal tenore complessivo della propria comparsa di risposta, non essendo dirimente il richiamo normativo (all’art. 19 c.p.c. invece che all’art. 29 c.p.c.) ivi effettuato.

Quanto all’applicabilità degli artt. 1341-1342 c.c., va qui data continuità al principio che possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l’altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (cfr. Cass. 6573/18, Cass. 2208/02).

Nella specie è pacifico che la clausola relativa al foro convenzionale esclusivo è stata apposta dalla venditrice in calce alla conferma dell’ordine effettuato dalla compratrice; l’uso del termine “modulo” non sposta la sostanza di una negoziazione effettuata in relazione ad uno specifico affare.

Deve quindi, in definitiva rigettarsi il ricorso per regolamento e statuirsi la competenza del Tribunale di Pisa, che liquiderà anche le spese del regolamento.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto (per il raddoppio del contributo unificato cfr. Cass. 11331/14: “In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013”).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento necessario di competenza e statuisce la competenza del Tribunale di Pisa, che regolerà anche le spese di questo procedimento.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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