Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13635 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23412 – 2013 R.G. proposto da:

D.G.R., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato

Aniello Pullano ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A.

Bertoloni, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Andrea Melucco;

– ricorrente –

contro

TECNOLEGNO s.r.l. in liquidazione, – p.i.v.a. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2578 dei 5.6/12.7.2012 della corte d’appello

di Napoli;

udita la relazione nella camera di consiglio del 10 marzo 2017 del

consigliere dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in data 19.5.1986 l’architetto D.G.R. citava a comparire dinanzi al tribunale di Benevento la “Tecnolegno” s.r.l..

Esponeva che aveva predisposto il progetto per la ricostruzione e l’adeguamento funzionale dell’opificio industriale – in contrada (OMISSIS) – della società convenuta su incarico della stessa s.r.l.; che il compenso dovutole, pari a Lire 36.978.856, non le era stato corrisposto.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma anzidetta con gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria.

Si costituiva la “Tecnolegno” s.r.l..

Deduceva, tra l’altro, che non aveva conferito alcun incarico all’attrice, con la quale giammai aveva avuto rapporti professionali; che viceversa aveva incaricato la s.r.l. “Studio Delta”, di cui l’architetto D.G. era socio.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via gradata perchè il contraddittorio fosse esteso allo “Studio Delta”.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 1135/2004 il tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attrice la somma di Euro 15.256,40, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Interponeva appello la “Tecnolegno” s.r.l..

Resisteva D.G.R..

Con sentenza n. 2578 dei 5.6/12.7.2012 la corte d’appello di Napoli, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda esperita in prime cure dall’appellata e la condannava alle spese del doppio grado.

Esplicitava che non vi era prova alcuna che D.G.R. avesse ricevuto incarico ai fini della progettazione delle opere per la ricostruzione e l’adeguamento degli impianti della “Tecnolegno”.

Esplicitava altresì che, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’originaria attrice, era “irrilevante anche la tesi difensiva della Tecnolegno di aver conferito incarico professionale per quel progetto (…) alla società Delta s.r.l.” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Esplicitava infine che in ogni caso il divieto di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali cosiddette “protette” non è destinato ad operare allorchè la società fornisca prestazioni intellettuali “nell’ambito dei più complessi ed articolati servizi che offre ai suoi clienti” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.G.R.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da attribuirsi al difensore anticipatario.

La “Tecnolegno” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’incongrua, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione e falsa applicazione della L. n. 1815 del 1939, art. 2.

Deduce che agli atti del giudizio sono stati acquisiti plurimi elementi, ovvero l’esecuzione dell’opera da parte sua, la natura prettamente intellettuale della prestazione, l’utilizzazione della tariffa professionale ai fini della liquidazione del compenso, l’utilizzazione della prestazione da parte della “Tecnolegno”, pacifici e non contestati, univocamente e concordemente idonei a fornir riscontro dei suoi assunti, ossia dell’incarico professionale conferitole dalla controparte; che dunque la corte di merito ha erroneamente espunto dal quadro indiziario le surriferite circostanze.

Deduce inoltre che, quand’anche la “Tecnolegno” non le avesse conferito alcun incarico antecedentemente alla redazione del progetto, nondimeno l’inequivocabile condotta dalla stessa s.r.l. “tenuta dopo l’esecuzione dell’opera intellettuale (…) non può significare altro che essa ha inteso stipularlo e l’ha effettivamente stipulato “a posteriori”, accettando e ratificando l’operato del professionista” (così ricorso, pag. 14); che in questo quadro è “del tutto irrilevante (…) la circostanza che il progetto e gli elaborati tecnici siano stati redatti su carta intestata allo Studio Delta s.r.l.” (così ricorso, pag. 14).

Deduce ancora che la corte distrettuale non ha per nulla preso in considerazione la nota datata 30.12.1985 con cui la “Tecnolegno” ebbe a sollecitare la s.r.l. “Studio Delta” a presentarle la propria richiesta di pagamento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme sul mandato e sulla ratifica di cui agli artt. 1398, 1399 e 1711 c.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto in ogni caso reputar riscontrato il conferimento dell’incarico ad ella ricorrente “in base alla corretta applicazione delle norme sul mandato e sulla ratifica” (così ricorso, pag. 20); che invero “la condotta della Tecnolegno successiva alla ricezione ed accettazione (…) del progetto è e deve essere intesa come univocamente diretta a confermare e ratificare il conferimento del relativo incarico da parte della soc. Studio Delta” (così ricorso, pag. 20); che perciò la “Tecnolegno” ha ratificato la scelta del professionista operata dallo “Studio Delta” e si è assunta i relativi obblighi contrattuali.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione su di un fatto decisivo.

Deduce che la corte d’appello, allorquando ha opinato per la possibilità di stipulazione di un contratto d’opera intellettuale “protetta” con una società di capitali, è incorsa in un duplice errore.

Deduce che la corte in primo luogo ha erroneamente reputato insussistente il divieto di esercizio delle professioni protette in forma societaria.

Deduce che la corte in secondo luogo ha oltrepassato “i limiti delle domande e delle eccezioni introdotte dalle parti” (così ricorso, pag. 21); che al riguardo le deduzioni della “Tecnolegno” avevano il valore di “mere argomentazioni giuridiche ad abundantiam” (così ricorso, pag. 22); che giammai “Tecnolegno” ha allegato che “Studio Delta” s.r.l. “fosse una moderna società di engeneering” (così ricorso, pag. 23).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1367, 1418, 1421, 1424 e 2230 c.c. nonchè della L. n. 1815 del 1939, art. 2.

Deduce che il contratto asseritamente siglato da “Tecnolegno” s.r.l. con “Studio Delta” s.r.l. è comunque nullo ai sensi della L. n. 1815 del 1939, art. 2; che la corte di merito, rilevata d’ufficio la nullità, “avrebbe dovuto (…) verificare se nella fattispecie sussistessero le condizioni per la conservazione del contratto nullo e per la sua conversione in uno diverso” (così ricorso, pag. 24); che nel caso di specie ricorrono le condizioni per l’operatività del disposto dell’art. 1424 c.c., segnatamente perchè il contratto dovesse reputarsi convertito in un contratto di mediazione atipica in forza del quale “Studio Delta” ebbe a ricevere da “Tecnolegno” l’incarico di individuare tra i suoi soci il professionista in grado di eseguire la prestazione richiesta.

Si rappresenta previamente che sia il primo sia il secondo motivo di ricorso si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che D.G.R., coi motivi de quibus, censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“pur in presenza dei numerosi elementi di fatto pacifici e non contestati acquisiti agli atti del processo (…) univoci e convergenti verso la dimostrazione della fondatezza dell’assunto dell’attrice (…) e, quindi, pur in presenza di numerosi elementi indiziari la Corte di merito ha ritenuto, invece, (…) la domanda attorea sfornita di prova (…)”: così ricorso, pag. 11; “la Corte (…) parimenti avrebbe dovuto, anche e soprattutto sulla scorta degli ulteriori elementi indiziari (…)”: così ricorso, pag. 20).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

In tal guisa si giustifica la disamina congiunta dell’uno e dell’altro motivo.

Entrambi i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta invero che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta in particolare che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta conseguentemente che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Più esattamente la corte partenopea ha vagliato nel complesso – non ha dunque obliterato la disamina di punti decisivi – e dipoi ha in maniera inappuntabile selezionato il materiale probatorio cui ha inteso ancorare il suo dictum, altresì palesando in forma nitida e coerente il percorso decisorio seguito (“in mancanza di un contratto scritto, e soprattutto a fronte delle specifiche contestazioni mosse al riguardo dalla Tecnolegno, l’attrice (…) avrebbe dovuto (…) articolare adeguate prove al fine di dimostrare la valida instaurazione di rapporto professionale tra le parti; non essendo certo sufficiente la allegazione da parte della stessa D.G. di un progetto e/o di elaborati grafici dalla stessa sottoscritti, e che oltretutto recano l’intestazione dello “Studio Delta s.r.l.””: così sentenza d’appello, pag. 4).

In ogni caso ed a rigore con i motivi addotti la ricorrente null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“senonchè, gli elementi da cui trarre argomenti a sostegno della prova della domanda attorea sono ben più numerosi (…), come risulta dalla semplice lettura degli atti di causa”: così ricorso, pag. 11; “tutti questi elementi indiziari (sia singolarmente che globalmente considerati) portano a ritenere provato per presunzioni il conferimento dell’incarico “de quo” all’attrice (…)”: così ricorso, pag. 14; “il mancato riscontro della società asseritamente creditrice alla (insolita) sollecitazione della sua asserita debitrice non può significare nient’altro che il disconoscimento da parte dello Studio Delta s.r.l. del rapporto contrattuale asseritamente intercorso con la Tecnolegno”: così ricorso, pag. 18; “il conferimento dell’incarico de quo da parte della Tecnolegno doveva dalla Corte essere ritenuto provato con i facta concludentia posti in essere dalla Tecnolegno (…)”: così ricorso, pag. 20).

I motivi quindi involgono gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I motivi del ricorso dunque si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

E ciò, ben vero, a prescindere da un ulteriore finale rilievo.

Il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno di un contratto, implicando un mero accertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto – siccome nel caso di specie – da congrua motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. 27.9.2009, n. 21019).

Destituito di fondamento è pur il terzo motivo di ricorso.

Difatti, in ordine al dedotto duplice errore in cui la corte d’appello sarebbe incorsa, allorchè ha opinato per la possibilità di siglare un contratto d’opera intellettuale “protetta” con una società di capitali, è sufficiente evidenziare che tale argomento è stato dalla corte di merito svolto ad abundantiam.

Cosicchè il mezzo di impugnazione in disamina deve a rigore reputarsi inammissibile (cfr. Cass. sez. lav. 22.10.2014, n. 22380).

D’altra parte, seppur si ritenesse che l’argomento anzidetto integra gli estremi di un’autonoma ratio decidendi, del pari il motivo in esame non sarebbe destinato a miglior sorte.

Ed invero il difetto di prova dell’asserito incarico, quale ineccepibilmente e congruamente riscontrato dalla corte distrettuale, è comunque destinato a rimaner impregiudicato, sì da conservar intatta la sua attitudine a “sostenere” la decisione impugnata (qualora la decisione di merito si fondi su dí una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa: cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

In questi termini non riveste valenza alcuna pur la prospettazione, specificamente veicolata dal primo motivo, secondo cui ha errato la corte territoriale allorchè “ha ritenuto possibile e conforme alla normativa vigente all’epoca dei fatti (1982) il conferimento di un incarico professionale di progettazione ad una società di capitali, quale è lo Studio Delta s.r.l.” (così ricorso, pag. 16) e quindi allorchè ha supposto come valido un contratto affetto da nullità assoluta giacchè in contrasto con le norme imperative di cui alla L. n. 1815 del 1939.

Non merita seguito il quarto motivo di ricorso.

Ed infatti questa Corte spiega che, in tema di conversione del contratto nullo, l’accertamento dell’ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall’una o dall’altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice;

inoltre, implicando un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità (cfr. Cass. 30.4.2012, n. 6633).

E’ evidente che, al di là di ogni ulteriore considerazione, la ricorrente non può dolersi della mancata conversione di un contratto asseritamente nullo intercorso tra soggetti terzi.

La s.r.l. intimata non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso perciò nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 11.10.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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