Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13635 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/06/2011), n.13635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

D’AGOSTINO, rappresentata e difesa dagli avvocati INTILISANO PIETRO,

INTILISANO LUCIANA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROMEO LUCIANA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 308/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

12/03/09, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

La Corte d’Appello di Messina, previo rinnovo della ctu, confermando la statuizione del primo giudice, ha rigettato la domanda di rendita ai superstiti proposta da G.S. in relazione alla morte del coniuge B.G., titolare di rendita per infortunio liquidata prima nel 15% poi nel 45% ed infine, a seguito di amputazione di una gamba, nell’80%.

G.S. chiede la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di ricorso, illustrati anche da memoria.

L’INAIL resiste con controricorso.

I due motivi di ricorso censurano la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85 sostenendo che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle critiche svolte dal consulente di parte alla ctu e non avrebbero fatta applicazione del principio della equivalenza delle cause, pur avendo affermato che nella morte del B. gli esiti dell’infortunio avrebbero avuto un ruolo marginale, il che – appunto – non avrebbe dovuto condurre ad escludere qualsiasi ruolo.

Il ricorso è infondato.

Infatti, le critiche mosse alle ctu, come riportate nel ricorso, oppongono in sostanza alle tesi dell’insussistenza del nesso causale fra infortunio verificatosi nel 1983 e decesso avvenuto nel 1995 la contraria opinione che il nesso vi fosse. Per contro non emerge in alcun modo che al consulente di ufficio e alla sentenza che ne ha fatto proprie le conclusioni sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, 2004/21594; 2004/7341; 2003/10552; 2002/11467).

Nè contro questa considerazione vale affermare, come ribadito in memoria, che nella specie la ricorrente non aveva inteso muovere al ctu l’addebito di essersi palesemente discostato dai canoni riconosciuti della propria disciplina, ma aveva rivolto alla sentenza censure di omessa motivazione sui rilievi del c.t.p. Infatti, una volta che, come nella specie, la sentenza abbia puntualmente ripercorso e fatto propri i passaggi essenziali della consulenza d’ufficio e che quest’ultima abbia dato ampia e ragionata motivazione delle proprie conclusioni, il carattere decisivo che le censure articolate con il ricorso per cassazione devono sempre possedere fa si che solo critiche alla ctu dotate di tale carattere possano fornire la base per riconoscere eventualmente un vizio di motivazione, e tale carattere, come costantemente ribadito da questa Corte (v. giurisprudenza sopracit.) presuppone appunto non una generica critica con argomenti contrapposti ma una critica radicale e non confutabile, quale quella che trae fondamento dai canoni indiscussi della specifica disciplina scientifica chiamata a risolvere il caso.

Quanto al problema del ruolo di concausa che sarebbe stato contraddittoriamente negato dalla sentenza, è da osservare che il richiamo fatto dal ctu alla marginalità dell’amputazione, nel contesto complessivo delle valutazioni dell’ausiliare come risultanti dalla sentenza, altro non è che una forma espressiva per negare alcuna reale influenza di tale evento sul decesso. Anche questa conclusione è contestata nella memoria, ma si tratta di contestazione che sopravvaluta la mera espressione lessicale utilizzata dal ctu e dalla Corte senza tener conto dell’intero contesto motivazionale.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in relazione alla data di inizio della controversia (1997).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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