Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13635 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 7387/2019 proposto da:

J.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Angelo Raneli, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2584/2018 della Corte d’appello di Palermo,

depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 13 marzo 2017, dichiarava inammissibile, per tardività, il ricorso proposto da J.N., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con cui la locale commissione territoriale aveva ritenuto manifestamente infondata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, reputando che la domanda giudiziale dovesse essere introdotta nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo, a mente del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2.

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 20 dicembre 2018, condivideva le valutazioni del primo giudice, poichè l’intenzione del legislatore di accelerare i tempi di trattazione, in via amministrativa e giudiziale, di alcune categorie di domande di asilo doveva ritenersi rivolta non solo ai casi di domande proposte da soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento, ma anche al più ampio ventaglio dei casi di rigetto della domanda di protezione per manifesta infondatezza.

3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso J.N. prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, sostenendo che la disciplina processuale della dimidiazione dei termini non fosse applicabile nel caso di specie, dato che non ricorreva contestualmente il presupposto del trattenimento del ricorrente in C.P.R. (ex C.I.E.).

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, in quanto la Corte di appello ha ritenuto la fattispecie in esame riconducibile a tale norma soltanto per via della dichiarazione di manifesta infondatezza adottata dalla commissione territoriale; era necessario, invece, che il presidente della commissione individuasse il caso come soggetto alla procedura accelerata, mentre il ricorrere di tale presupposto non emergeva dagli atti, nè era richiamato in sentenza, nè si evinceva dal provvedimento di rigetto, che aveva informato il ricorrente della possibilità di impugnazione senza però far alcun riferimento alla procedura accelerata.

4.3 Il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e chiede, ove dovessero ritenersi applicabili i termini ridotti, che sia concessa la rimessione in termini, per essere la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la doglianza concernente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

5. Questa Corte, dopo aver rilevato che dalla sentenza impugnata non si evince alcun elemento idoneo a dimostrare che la domanda dell’odierno ricorrente sia stata sin dal primo momento trattata con la cd. “procedura accelerata” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, ha ritenuto opportuno – con ordinanza interlocutoria n. 20107/2020 rinviare a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, comprensivo degli atti della commissione, al fine di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per l’applicazione dei termini previsti per la cd. “procedura accelerata”.

6. Sulla questione introdotta con il secondo motivo di ricorso, il cui vaglio condiziona l’esame dei restanti mezzi, si registrano in questa sezione attualmente – come già è stato rilevato con ordinanza interlocutoria n. 26410/2020 -, i seguenti diversi orientamenti, per i quali:

a) presupposto per l’applicabilità del termine dimezzato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 2, di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale è l’adozione da parte dell’autorità procedente dell’iter amministrativo cd. accelerato o, ancora, l’adozione dei provvedimenti di trattenimento di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 (in termini, fra le altre: Cass. 20 gennaio 2020, n. 1108 e Cass. 16 aprile 2020, n. 7880);

b) ai fini dell’applicazione del termine ridotto deve tenersi conto dei contenuti della decisione in quanto connotati da manifesta infondatezza e richiamanti le fattispecie sostanziali a tal fine previste dalla legge (come affermato, fra l’altro, da Cass. 16 aprile 2020, n. 7880 e Cass. 25 agosto 2020, n. 17146);

All’opzione interpretativa sub b) si accompagna, negli orientamenti della sezione, l’ulteriore tema della conoscibilità del termine dimidiato ora risolto:

i) nel senso che del termine debba dare informazione la P.A. al richiedente attraverso gli avvisi contenuti nella decisione impugnata, sicchè, in mancanza degli stessi, il destinatario dell’atto, incorso in errore scusabile, deve essere rimesso in termini per impugnare (Cass. 12 luglio 2019, n. 18860);

ii) nel senso che l’applicabilità del termine dimezzato discenda dalla legge, in ragione dei contenuti di manifesta infondatezza della decisione e delle fattispecie sostanziali richiamate (Cass. n. 7880 e n. 17146 del 2020).

7. La rilevanza nomofilattica della questione su cui occorre statuire

consiglia che la trattazione avvenga in udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la fissazione di pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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