Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13635 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33556-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIANI 91,

presso lo studio dell’avvocato RANUCCI ROBERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), di ANGRI, in persona del l.r.p.t.

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO

MAURI;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) di ANGRI, in persona del l.r.p.t.;

CONDOMINIO (OMISSIS) di ANGRI, in persona del l.r.p.t.

– intimati –

avverso la sentenza n. 1294/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. F.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno che, confermando la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di tre condomini di Angri (Condominio (OMISSIS), Condominio (OMISSIS) e Condominio (OMISSIS)) per il pagamento in suo favore della somma di Euro 70.547,66 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali (indagini geologiche e tecniche).

La Corte d’appello di Salerno, dopo aver premesso che in materia di competenze professionali l’attore deve provare l’effettivo espletamento della propria opera in favore dei committenti e l’entità della prestazione, non potendo limitarsi ad indicare la parcella professionale, ha argomentato che sig. F. si era limitato ad allegare il conferimento dell’incarico, documentato da un verbale del 29.07.1992, senza fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione.

La Corte territoriale ha altresì sottolineato, per un verso, che il C.T.U. nominato (con ordinanza successivamente revocata) dal Tribunale – C.T.U. al quale, nell’appello del sig. F., si addebitava di non aver adeguatamente svolto il proprio incarico – non avrebbe potuto surrogare con proprie ricerche documentali il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore; per altro verso, che la contumacia di due dei tre condomini non costituiva ammissione della pretesa creditoria dell’attore, operando il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. solo per le parti costituite, e che detta pretesa era stata espressamente contestata dall’unico condominio costituitosi in giudizio, quello di (OMISSIS), che aveva sostenuto che nulla spettava all’attore in quanto il suo compenso era stato pattuito per stati di avanzamento dei singoli comparti di lavori, che mai erano iniziati.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. F.L. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 176 c.p.c., in cui il giudice d’appello sarebbe incorso ritenendo erroneamente non provata la sua domanda.

Il ricorrente argomenta che il principio dell’onere della prova non implica che il fondamento del diritto fatto valere in giudizio debba essere dimostrato unicamente attraverso le prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, potendo esso, al contrario, desumersi da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo. A tal fine, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la mancanza di contestazione specifica del computo metrico da lui prodotto, avrebbe dovuto giudicare irrituale l’immotivata revoca, da parte del Tribunale, dell’ordinanza ammissiva della consulenza tecnica di nomina del CTU e non avrebbe dovuto attribuire rilievo al certificato comunale di omessa cantierizzazione, prodotto dal condominio costituito, essendo l’attività geologica prodromica rispetto ai lavori edili.

Il Condominio (OMISSIS) ha presentato controricorso.

Gli altri due condomini sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 febbraio 2020, per la quale il contro ricorrente ha depositato una memoria.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal contro ricorrente sul rilievo che la procura speciale ad litem conferita all’avv. Mario Cretella su foglio spillato al ricorso per cassazione risulta rilasciata non dal sig. F.L., bensì dalla società So.Ge.O.S. di cui il sig. F. è socio accomandatario.

Dall’esame degli atti del procedimento emerge infatti senza possibilità di equivoci che la parte che ha introdotto il giudizio e, successivamente, ha appellato la sentenza di primo grado è il sig. F. in proprio e non in rappresentanza della società So.Ge.O.S.. E’ dunque evidente che la stampigliatura del timbro di tale società sopra la firma apposta dal F. in calce al mandato al litem da lui rilasciato all’avv. Cretella costituisce mero errore materiale, inidoneo a destare dubbi sulla effettiva identità del soggetto mandante.

Tanto premesso, il ricorso va rigettato.

Esso, infatti, pur denunciando vizi di violazione di legge, non indica alcuna regola di diritto enunciata – o anche solo implicitamente applicata – nell’impugnata sentenza che contrasti con il disposto delle norme di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, ma censura, in effetti, l’accertamento di fatto svolto dalla Corte territoriale, limitandosi a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella operata da entrambi i giudici di merito. Va qui ricordato, allora, il costante insegnamento di questa Corte alla cui stregua il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr., tra le tante, Cass. n. 25332/2014).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avv. Ernesto Mauri, difensore del contro ricorrente, che se ne è dichiarato antistatario.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario Ernesto Mauri.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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