Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13634 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5676 – 2013 R.G. proposto da:

V.M., – c.f. (OMISSIS) – VA.MA. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliate in Marsciano, alla via G. Marconi, n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Lovelli che le rappresenta e

difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GRASSETTI IMPIANTI TERMOIDRAULICI di G.F. & S.

s.n.c. (già “Grassetti Impianti Termoidraulici di

G.G. e Fl.” s.n.c.) – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 784 del 22.10.2012 del tribunale di Macerata,

udita la relazione nella camera di consiglio del 10 marzo 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.11.2009 al giudice di pace di Macerata la “Grassetti Impianti Termoidraulici” s.n.c. esponeva che su incarico e per conto di V.G. aveva provveduto alla sostituzione di un impianto domestico di climatizzazione invernale; che a fronte del maggior suo credito di Euro 4.704,00 era rimasto insoluto il saldo di Euro 1.704,00, portato dalla fattura n. (OMISSIS).

Chiedeva ingiungersi a V.M. e Ma., eredi di V.G., il pagamento della complessiva somma di Euro 1.743,08, comprensiva di Euro 39,08 per spese per l’estratto autentico, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 1401/2009 il giudice adito pronunciava l’ingiunzione.

Con atto di citazione notificato il 23.1.2010 M. e Va.Ma. proponevano opposizione.

Eccepivano preliminarmente l’incompetenza del giudice di pace di Macerata e la competenza ratione loci del giudice di pace di Tolentino.

Nel merito deducevano, tra l’altro, che il corrispettivo pattuito alla stregua del preventivo proposto dalla “Grassetti” ed accettato dal loro dante causa era pari ad Euro 2.135,00, oltre i.v.a.; che i lavori erano stati oggetto di puntuali contestazioni; che il de cuius, onde comporre la lite insorta, aveva eseguito un versamento a saldo di Euro 3.000,00 evidentemente sovradimensionato rispetto al corrispettivo concordato.

Instavano per la revoca del decreto ingiuntivo.

Costituitasi, la ricorrente s.n.c. aderiva all’eccezione di incompetenza, nondimeno sollecitava il rigetto dell’opposizione.

Riassunto il giudizio dinanzi al giudice competente per territorio, assunte le prove testimoniali articolate, con sentenza n. 330/2011 il giudice di pace di Tolentino annullava il decreto opposto e condannava M. e Va.Ma. a pagare alla “Grassetti Impianti Termoidraulici” s.n.c. la somma di Euro 1.704,00, oltre interessi.

Interponevano appello M. e Va.Ma..

Resisteva la “Grassetti Impianti Termoidraulici” s.n.c..

Con sentenza n. 784 del 22.10.2012 il tribunale di Macerata rigettava il gravame e condannava le appellanti alle spese del grado.

Evidenziava il tribunale che un eventuale accordo transattivo sarebbe stato da provare per iscritto, il che minava l’attendibilità della deposizione resa in qualità di testimone dalla domestica di casa V.; che in pari tempo corretto doveva reputarsi il rilievo del primo giudice secondo cui peculiare valenza aveva la dicitura “acconto” e non “saldo” figurante sul riscontro cartaceo del bonifico della somma di Euro 3.000,00.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso M. e Va.Ma.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “Grassetti Impianti Termoidraulici” s.n.c. non ha svolto difese.

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

Deducono che l’onere probatorio gravante sulla s.n.c., originaria ricorrente, “non può dirsi assolto con la produzione della fattura commerciale (…) avuto riguardo alla sua formazione unilaterale” (cosi ricorso, pag. 17); che dunque, in assenza di riscontri, la fattura non può assurgere a prova dell’ammontare del credito, costituendo al più un indizio della stipulazione e dell’esecuzione della prestazione.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

Deducono che il ragionamento presuntivo del tribunale è illegittimo.

Deducono che l’unica circostanza assunta ad indizio, ovvero la dicitura “acconto” figurante sul bonifico, in alcun modo poteva essere considerata come nota; che segnatamente la prova del pagamento “a saldo” dell’importo di Euro 3.000,00 non solo la si rinviene nella ricevuta emessa il 31.12.2008 dalla “Banca delle Marche” s.p.a. ma pur nella missiva del 15.11.2011 inoltrata dallo stesso istituto di credito nonchè nella testimonianza dell’impiegato che aveva eseguito l’operazione di bonifico.

I motivi sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto l’esame contestuale.

In ogni caso sono destituiti di fondamento.

Non si nega che la fattura commerciale, in considerazione del suo unilaterale iter formativo e della sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, è da inquadrare fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo (la fattura consiste nella dichiarazione indirizzata dall’una parte all’altra di fatti concernenti un rapporto già costituito: cfr. Cass. 12.1.2016, n. 299; Cass. 20.9.1999, n. 10160, e Cass. 18.2.1995, n. 1798).

E’ indubitabile tuttavia, qualora il rapporto sottostante sia oggetto di contestazione fra le parti, che, benchè non assurga a prova, del medesimo rapporto la fattura costituisce indizio (cfr. Cass. 12.1.2016, n. 299; Cass. 28.6.2010, n. 15383; Cass. 20.5.2004, 9593; Cass. 20.9.1999, n. 10160, e Cass. 18.2.1995, n. 1798).

In questo quadro va debitamente rimarcato che l’esatto ammontare – Euro 4.704,00 – del credito della “Grassetti Impianti Termoidraulici” è stato ineccepibilmente riscontrato dal giudice di seconde cure “coniugando” l’importo, pari ad euro 1.704,00, della fattura n. (OMISSIS) con la dicitura – circostanza oggettiva a sua volta di valenza indiscutibilmente pregnante ed univoca – “acconto” e non “saldo” figurante sul documento attestante il bonifico della somma di Euro 3.000,00 e, altresì, con l’assenza di un documento scritto idoneo a fornir la prova dell’asserita transattiva definizione delle reciproche pretese mercè appunto il versamento “a (presunto) saldo” dell’importo di Euro 3.000,00.

In questo quadro quindi del tutto ingiustificata è la prospettazione delle ricorrenti secondo cui il tribunale avrebbe trascurato che “la contestata fattura fosse priva di riscontri” (così ricorso, pag. 18).

E ciò viepiù se tiene conto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non solo non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, giacchè è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084), ma per giunta non è necessario che gli elementi assumibili a fonte di presunzione siano plurimi, potendosi il convincimento del giudice del merito fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (cfr. Cass. 4.5.1999, n. 4406; cfr. ancora Cass. sez. lav. 6.4.1983, n. 2373, ove si soggiunge che il controllo della Suprema Corte non può riguardare la valutazione del giudice del merito circa la rilevanza degli elementi indiziari utilizzati ai fini del procedimento presuntivo ex art. 2727 c.c., ma solo la correttezza di questo sotto il profilo logico – giuridico).

Si rimarca per altro verso, con riferimento ai profili (delle azionate censure) specificamente inerenti al giudizio “di fatto” cui il tribunale di Macerata ha atteso (“tale decisiva circostanza, documentata da Banca delle Marche s.p.a. (…), trovava inoltre conferma nella testimonianza dell’impiegato che materialmente aveva eseguito l’operazione di bonifico (…)”: così ricorso, pag. 22; “perchè, come allegato e provato (la teste Sig.ra B.E.R. confermava il capitolo n. 6 (…)”: così ricorso principale, pag. 22), che l’asserito vizio motivazionale in tal guisa prospettato rileva – eventualmente – nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (quale introdotta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione: è il caso de quo, giacchè la sentenza impugnata è stata assunta in data 22.10.2012) e nei termini che le sezioni unite di questa Corte hanno esplicitato con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rimarca ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui il tribunale marchigiano ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di seconde cure, siccome si è premesso, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

Del resto, le ricorrenti censurano la valutazione delle risultanze di causa. E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, oltre che ineccepibile, risulta assolutamente congruo ed esaustivo (cfr. Cass. 27.11.1982, n. 6460, secondo cui nella ricerca e nella valutazione degli elementi sia indiziari che presuntivi del proprio convincimento il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto ignoto, nonchè di valutarne come crede la gravità e la concludenza, purchè il suo ragionamento non risulti viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l’esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto).

Da ultimo si rimarca che il tribunale a quo ha affermato che non vi era stata contestazione in ordine al valore ed all’utilità dei lavori ed all’uopo ha fatto leva sulla circostanza per cui le appellanti non avevano insistito in secondo grado ai fini dello svolgimento della c.t.u. ammessa in primo grado.

In questi termini – ed al di là della valenza che la riferita affermazione riveste nel contesto della ratio del dictum di seconde cure – non può non darsi atto che i rilievi all’uopo svolti dalle ricorrenti (l’istanza di c.t.u. “era peraltro subordinata alla denegata ipotesi d’insufficienza dei riscontri documentali”: così ricorso, pag. 21) non vi si correlano puntualmente.

La s.n.c. intimata non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso perciò nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 20.2.2013. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, V.M. e Va.Ma., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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