Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13634 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/06/2011), n.13634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GALILEO GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato LITTA

PIETRO, rappresentata e difesa dall’avvocato QUARANTA SILVANA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LU.TU. (OMISSIS), titolare dell’impresa edile

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato BLASI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2008 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO dell’8/07/08 depositata il 22/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Tarante – con la sentenza impugnata, accogliendo l’impugnazione incidentale del datore di lavoro ha ritenuto, per quanto interessa, che Lu.Tu.

dopo aver intimato a L.M. il licenziamento durante un periodo di assenza per malattia lo avesse revocato, dopo l’inizio dell’azione giudiziaria da parte della lavoratrice, e che tale revoca fosse stata accettata. La Corte ha quindi escluso il diritto della L. al risarcimento del danno.

Nella stessa sentenza, esaminando l’appello principale della lavoratrice, la Corte di merito ha ritenuto di escludere la tutela reale, osservando che risultava provato il mancato superamento del numero dei dipendenti necessari per la sua operatività.

La lavoratrice chiede la cassazione della sentenza con ricorso per due motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

Con il primo motivo è censurata la statuizione concernente la revoca per violazione di varie norme di legge.

In relazione al vizio denunziato sarebbe stato quindi necessario corredare l’illustrazione del motivo con esplicito e specifico quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Ciò non è avvenuto e pertanto il motivo dovrebbe ritenersi inammissibile. Deve anche aggiungersi che esso sotto veste di vizio di violazione di legge contesta in realtà la ricostruzione dei fatti in base alla quale la Corte di merito ha ritenuto che fosse intervenuta una revoca del licenziamento accettata dalla lavoratrice.

Quindi, il motivo presenta un’ulteriore profilo di inammissibilità.

Il secondo motivo di ricorso, sul presupposto della fondatezza del primo motivo, censura poi, sempre per violazione di legge, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il mancato superamento della soglia numerica dei dipendenti.

Tale motivo, anch’esso non corredato da quesito di diritto, propone ancora una volta una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Anche in tal caso sono prospettabili quindi plurimi profili di inammissibilità.

Il ricorso, in conclusione, deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in Euro 30,00 per esborsi, ed Euro 2000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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