Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13634 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16707/2019 proposto da:
I.C., (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato Ameriga Petrucci, per procura speciale alla
lite estesa su foglio allegato al ricorso notificato per via
telematica;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello
Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto emesso dal Tribunale di Potenza il 17 aprile 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
Fatto
OSSERVATO
che con il primo motivo di ricorso viene (anche) dedotta la nullità (per asserito contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2) del procedimento (e dunque del decreto che lo stesso ha definito) per essere stata svolta l’audizione del ricorrente all’udienza del 14 novembre 2018 da giudice onorario di pace (a ciò delegato dal Presidente del Tribunale ovvero dal giudice designato per la trattazione del ricorso) che ha successivamente rimesso la causa per la decisione al collegio (di cui non ha fatto parte) costituito nell’ambito della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Potenza;
che il ricorrente ha tempestivamente chiesto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento definito con il decreto impugnato;
che è necessario accertare il fatto costituente il dedotto vizio e, pertanto, acquisire dalla cancelleria del Tribunale di Potenza copia autentica dei verbali di udienza del procedimento definito con il decreto impugnato;
che, inoltre, è opportuno, prima della decisione sul ricorso, attendere la (prossima) decisione delle Sezioni unite della Corte sulla questione di diritto coinvolta dal primo motivo di ricorso: id est, se sia nulla l’audizione del richiedente una delle misure di protezione internazionale da parte di giudice onorario, a ciò delegato dal Presidente del Tribunale ovvero dal giudice designato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la cancelleria acquisisca dalla cancelleria del Tribunale di Potenza copia autentica dei verbali di udienza del procedimento definito con Decreto n. 961/2019 pubblicato il 17 aprile 2019.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021