Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13634 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 04/06/2010), n.13634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO

ELENA, rappresentato e difeso dall’avvocato LENTINI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), S.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE, 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMERI, rappresentati

e difesi dall’avvocato ZIINO DIEGO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 829/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato LENTINI Giovanni, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. rappresentato dall’avv. T.L., promuoveva nei confronti della sorella uterina M.T. M. giudizio di interdizione, cui la convenuta si opponeva, rappresentata dall’avv. Enrico Tamburino. Con sentenza 417/1994, passata in giudicato, il Tribunale di Latina accoglieva la domanda.

L’attore, nominato nelle more tutore provvisorio dell’interdicenda, veniva nominato tutore dell’interdetta.

Con decreto 21 agosto 1995 il Presidente del Tribunale di Marsala, accogliendo l’istanza di provvedimento monitorio proposto dall’avv. T., ingiungeva a M.G. in proprio e quale tutore di pagare all’istante L. 514.132.000 per compensi del giudizio di interdizione, L. 50.242.000 per interessi legali al giugno 1995 e L. 25.700.000 per tassa parere di congruita’ all’ordine degli avvocati, oltre interessi e spese.

Il M. si opponeva nella sola qualita’ di tutore, eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva per essere state rese a lui le prestazioni professionali. La T. resisteva evidenziando come il M. avesse agito senza l’autorizzazione del giudice tutelare e deducendo l’esistenza di accordi sui compensi.

Il Tribunale, con sentenza 26 agosto 1997, revocava il d.i. e, dopo appello della T., cui resisteva il M., la Corte di appello di Palermo, con sentenza 27 febbraio 1999, rigettava l’impugnazione.

Proposto ricorso per cassazione dalla T., i giudici di legittimita’, con sentenza 14866/2000, ravvisando nella costituzione del M. in qualita’ di tutore, un evidente conflitto di interessi con l’interdetta, dichiarava la nullita’ dell’intero giudizio rinviando al Tribunale di Marsala e disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Marsala, all’ordine degli avvocati ed al Giudice tutelale di Marsala.

Con atto 20 luglio 2001 l’avv. Pietro Manzella, quale curatore speciale di M.T.M., giusta nomina del G.T., riproponeva l’opposizione a d.i. che veniva accolta con condanna dell’opposta alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di cassazione in favore del M. e di S.F., costituitisi all’udienza del 6 novembre 2002, quali eredi della M.T.M. deceduta. Proponeva appello la T., resistevano M. e S. e la Corte di appello di Palermo, con sentenza 829/2007, rigettava il gravame, disattendendo l’eccezione di intervenuta decadenza dell’opposizione per il decorso dei 40 giorni, richiamando e facendo proprie le argomentazioni della Suprema Corte ed osservando che la T. aveva ricevuto il mandato solo dal M., che nessun rapporto esisteva con la M.T.M., assistita da altro legale, che nessun valore potevano avere dichiarazioni del M. od accordi, ricadendo l’obbligazione solo sul M.. Ricorre la T. con quattro motivi, resistono con controricorso M. e S., i quali eccepiscono l’inammissibilita’ dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, perche’ non proposto nel termine breve dalla notifica della sentenza presso lo studio del domiciliatario il 19.9.2007, come da copia conforme depositata unitamente al controricorso.

Il controricorrente richiama gli artt. 170 e 285 c.p.c. e giurisprudenza sul punto. Osserva la Corte che la sentenza impugnata indica che T.L., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lentini del foro di Marsala, e’ elettivamente domiciliata in Palermo via Catania 14 nello studio dell’avv. Giuseppe Cipolla, giusto mandato in foglio allegato in calce all’atto di appello.

La notifica della sentenza e’ stata fatta alla parte presso il domiciliatario e non al procuratore costituito per cui non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Col primo motivo si deducono l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta dal curatore speciale e la definitivita’ del d.i., la violazione dell’art. 647 c.p.c. dell’art. 383 c.p.c. u.c. e dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Si formula quesito di diritto.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 circa il mancato deposito della copia autentica della sentenza della Cassazione, come da attestato della cancelleria.

Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 2697 c.c., art. 110 e 115 c.p.c. – prova della qualita’ di eredi-, vizi di motivazione. Si formula quesito di diritto.

Col quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. perche’ nell’atto di appello si era chiesta la condanna degli opponenti M. e S. alle spese ed in ogni caso a carico di questi ultimi andavano poste le spese del giudizio di legittimita’.

Osserva la Corte:

La Corte di appello ha escluso la decadenza perche’ il vizio rilevato dalla Suprema Corte di difetto di contraddittorio era configurabile solo con riferimento al giudizio di opposizione e non potevano rimettersi in discussione le questioni costituenti il presupposto logico – giuridico della pronunzia, ossia l’esclusione, ancorche’ implicita, della decadenza dedotta dalla T..

Ad integrazione va, peraltro, rilevato che l’incombente della riassunzione poteva essere posto in essere solo dopo la nomina del curatore speciale, stante il vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale.

Circa l’autenticita’ della copia della sentenza di cassazione quella dedotta era questione nuova, non essendosi contestata in primo grado la conformita’ all’originale.

La qualita’ di eredi era stata tardivamente contestata e non erano state impugnate le rationes decidendi autonomamente sufficienti a sorreggere la soluzione adottata.

Le odierne prime tre censure ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza ha sufficientemente risposto mentre la quarta non merita accoglimento, attesa la soccombenza della ricorrente.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00 di cui 6000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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