Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13633 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 04/06/2010), n.13633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato CIGLIANO

FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA

FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.E. (OMISSIS), M.I.

(OMISSIS), M.M. (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 4036/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato CIGLIANO Francesco, difensore della ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARAMANTI Maurizio Costantino, con delega depositata

in udienza dell’Avvocato FERRAZZA Francesco, difensore della

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8 e 15 luglio 1992 M.G. convenne davanti al Tribunale di Roma le sorelle E. ed A. chiedendo la divisione del fabbricato di due piani in (OMISSIS), pervenuto a lei, alle convenute e alle altre due sorelle I. e M. per successione legittima della madre D.N.L., deceduta il (OMISSIS) e testamentaria del padre S., deceduto il (OMISSIS), il quale aveva attribuito ad E. l’appartamento di primo piano ed a lei quello di terra onerandola del pagamento in favore di A., M. ed I. di un quarto per ciascuna del valore dell’immobile attribuitole;

precisando di aver acquistato, per atto pubblico (OMISSIS), da M. ed I. le quote pari ad 1/15 ciascuna loro pervenute dall’eredità materna e di voler procedere allo scioglimento della comunione, chiese che essa avvenisse secondo le disposizioni paterne.

Si costituì A., eccependo la lesione di legittima con riferimento all’appartamento al primo piano e, pur aderendo alla divisione, chiese la riduzione delle disposizioni testamentarie, l’attribuzione dei conguagli ed il corrispettivo per il godimento degli appartamenti da parte delle sorelle beneficiate dal testamento.

Integrò il contraddittorio nei confronti di I. e M., che rimasero contumaci. Anche E. si costituì aderendo alla divisione e chiedendo l’attribuzione del primo piano.

Acquisita documentazione e disposta ctu il Tribunale, con sentenza 15.10.2001, accertato il valore della massa e quello delle quote riservate sull’eredità paterna pari a L. 18.256.044, escluse ogni lesione di legittima e,constatando che il padre aveva inteso lasciare ad E. anche la disponibile, dispose lo scioglimento della comunione, assegnando ad E. l’immobile di primo piano ed a G. il piano terra, onerando quest’ultima del pagamento del quarto, stimato in L. 19.088.416 del valore di tale bene in favore di A., determinando ed assegnando i conguagli; condannò E. e G. al pagamento in favore di A. dei frutti civili detraibili dagli appartamenti dalla domanda alla sentenza, liquidandoli, in relazione al valore locativo? in L. 2.020.000 a carico di E. ed in L. 3.543.200 a carico di G.;

compensò le spese.

Propose appello E. e, ad eccezione di M., rimasta contumace, si costituirono le appellate, I. ed A. proponendo appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 4036/05, in parziale riforma, determinò in Euro 2.117,47 la somma dovuta da M. G. ad A. a titolo di godimento del piano terra e condannò la detta G. al pagamento di Euro 9.858,34 alla sorella I. quale quota dell’eredità paterna.

Ricorre M.A. con unico motivo variamente articolato, resiste con controricorso solo M.G., che eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione e presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, posto che la stessa controricorrente riconosce che del ricorso fu tentata la notificazione il 10.11.2006, cioè nei termini rispetto ad una sentenza del 27.9.2005, nel domicilio eletto per cui l’onere di apposite ricerche non poteva non valere per un data successiva.

In ogni caso la notifica è avvenuta tempestivamente per le altre parti. La ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 61 e 191 c.p.c. vizi di motivazione con la seguente articolazione: a) aveva censurato con appello incidentale la sentenza di primo grado sui rilievi da a) ad f) indicati; b) la Corte di appello ha disatteso le censure sopra articolate e la correlativa richiesta di rinnovo della ctu, così argomentando…(seguono brani della sentenza), e) i capi della sentenza sono inficiati dai vizi in epigrafe riportati segnatamente in ordine alla ctu ed all’onere di motivazione del Giudice che l’abbia disposta, d) la Corte di appello ha del tutto omesso di prendere in considerazione le censure alla ctu.

Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

M.A. si costituì in primo grado eccependo la lesione di legittima e, pur aderendo alla divisione, chiese la riduzione delle disposizione testamentarie, i conguagli ed il corrispettivo per il godimento degli appartamenti da parte delle sorelle beneficiate.

Svolse appello incidentale in secondo grado.

Risulta dalla sentenza che contestò la valutazione degli immobili ritenendola superiore alla stima peritale.

Dalla motivazione risulta la condivisione del criterio di stima effettuato dal ctu per quanto dedotto a pagina quattro e del rilievo mosso da M.A. relativo all’erroneo computo dell’importo del valore locativo.

Se ne deduce che le doglianze della odierna ricorrente sono state esaminate ed in parte accolte e non può costituire vizio della decisione il mancato accoglimento integrale di esse.

La deduzione circa un diverso valore degli immobili risultante da un preliminare prodotto in primo grado è irrilevante di fronte alla motivazione della sentenza che ha condiviso il criterio di stima adottato dal ctu, “quel metodo comparativo di valutazione del prezzo di mercato del bene, accertato attraverso una indagine presso agenzie immobiliari, su atti notarili, e mediante la consultazione di pubblicazioni di settore, e il riferimento di tali dati ad immobili siti nella stessa zona, il centro storico di (OMISSIS), con caratteristiche di tipologia, vetustà e condizioni generali, analoghe a quelle oggetto di indagine”….”constatata una certa inerzia del mercato” e “considerando le condizioni di degrado del fabbricato”.

Il criticato abbattimento della stima in ragione della metà per la “reale cattiva situazione dei beni” propone una diversa interpretazione rispetto ad un accertamento in fatto.

La ricorrente tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede, contrapponendo una propria tesi che si limita a manifestare dissenso rispetto alla decisione adottata, senza considerare che è legittima anche la motivazione per relationem rispetto alla ctu espletata, tanto più che la decisione mostra di aver esaminato le critiche proposte.

La stessa articolazione del ricorso non individua vizi specifici ma riporta le precedenti deduzioni e brani della sentenza impugnata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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