Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13633 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28864-2017 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

LI.FI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA GUARINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ELISABETTA PISTIS;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2361/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6481/16, sez. 61, accoglieva il ricorso proposto dalla Lippiello Finanziaria srl avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per ICI 2006 e 1640 per ICI 2007.

Avverso detta decisione la Tre Esse Italia srl proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2361/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la tre Esse Italia srl sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso la LI.Fi srl già Lippiello Finanziaria srl.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Tre Esse srl deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che le cave di travertino non siano edificabili nè di diritto nè di fatto.

Con il secondo motivo contesta la non edificabilità dei terreni delle cave in quanto l’art. 10 n. 4 delle NTA del piano regolatore del comune di Guidonia prevede la realizzazione di fabbricati strumentali all’attività estrattiva.

Con il terzo motivo contesta la ritenuta inedificabilità di fatto dei terreni oggetto di controversia.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione all’impugnazione da parte della Tre Esse.

Va premesso che sul punto non si è formato alcun giudicato in quanto la sentenza di appello, ancorchè abbia accolto l’appello incidentale della società, non ha in alcun modo preso in esame l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare sia perchè non fornisce alcuna riferimento a tale proposito ma anche perchè, se avesse ritenuto di accogliere siffatta eccezione, si sarebbe necessariamente dovuta pronunciare in via preliminare su di essa e dichiarare in limine inammissibile l’appello principale, cosa che non è avvenuta a dimostrazione che in realtà l’unica questione esaminata e decisa dalla commissione regionale in ordine all’appello incidentale è stata quella della compensazione sulle spese.

A riprova di ciò si riportano i brani della sentenza rilevanti sul punto.

Nella parte narrativa la sentenza impugnata riguardo all’appello della Lifi srl. riferisce quanto segue: “propone appello anche la LI.fi srl…per ribadire la correttezza del proprio comportamento fiscale e per contestare la parte della sentenza relativa alla compensazione delle spese”.

Nella parte in punto di diritto la motivazione sul punto della sentenza è la seguente: “l’appello principale della Tre Esse Italia srl deve essere respinto; mentre deve essere accolto l’appello incidentale della contribuente e, per l’effetto deve essere annullato l’avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza vanno poste a carico del Comune di Guidonia e vanno liquidate come da dispositivo”.

Infine il dispositivo della sentenza è il seguente: “respinge l’appello principale della Tre esse Italia srl. Accoglie l’appello principale del contribuente. Condanna il Comune alle spese di giudizio”.

Alla luce di ciò, ancorchè la società contribuente non abbia proposto ricorso incidentale avverso la sentenza di secondo grado, va comunque esaminata l’eccezione di inammissibilità proposta con il controricorso poichè questa Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., n. 26525/18; Cass. 8532/2019; Cass. 20954/19).

L’eccezione è fondata.

Il Collegio non può che adeguarsi a quanto già recentemente deciso da questa Corte in identica fattispecie relativa proprio all’eccezione di carenza di legittimatio ad causam della società concessionaria Tre Esse con la motivazione che segue.

“E’ incontroverso in fatto che l’avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti sia stato emesso direttamente dall’ente impositore, e che il contribuente l’ha impugnato evocando il giudizio dinanzi alla CTP di Roma sia il Comune di Guidonia Montecelio sia l’ente di riscossione; in quanto dall’atto impositivo si evinceva che quest’ultimo – ancorchè materialmente predisposto dalla società Tre Esse Italia – veniva sottoscritto, emesso e notificato dal funzionario del Comune.

Secondo la disciplina generale del processo, il termine “parte” va inteso o in senso puramente formale, individuando il soggetto che agisce nel processo, compiendo i relativi atti (primo tra tutti la proposizione della domanda), od in senso sostanziale, ossia il soggetto titolare (attivo o passivo) del diritto controverso. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione al processo tributario, definisce la parte attiva secondo l’accezione di cui al codice di procedura civile, richiamando genericamente la figura del ricorrente ossia la parte che propone la domanda, introducendo altresì la nozione di parte legittimata in senso sostanziale rispetto alla parte resistente, individuata nell’ufficio o ente che ha emesso l’atto impugnato o non ha emesso l’atto richiesto (silenzio rifiuto). Secondo un’interpretazione letterale dell’art. 10, legittimato passivo è il soggetto che “ha emesso l’atto” notificato al contribuente; la legittimazione passiva del Concessionario sussiste, dunque, nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili.

Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell’attività di riscossione nonchè della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio; nell’ambito del quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati. Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall’ente locale. Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nè quella dei giudici regionali con l’odierno ricorso, in quanto unico legittimato era il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente nel giudizio di appello (v. Cass. n. 22519/2007; in motiv. Cass. n. 22828/2018; n. 22304/2018). (Cass. 20954/19).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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