Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13632 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.30/05/2017),  n. 13632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4950 – 2013 R.G. proposto da:

I.P. – c.f. (OMISSIS) – D.A. – c.f. (OMISSIS) –

D.L. – c.f. (OMISSIS) – D.B. – c.f. (OMISSIS) –

(quali eredi di D.P.), rappresentati e difesi in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Roberto

Ficcardi ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale Mazzini, n.

113, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Di Battista.

– ricorrenti –

contro

D’.AN. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Carlo

Usai ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Gracchi, n.

126, presso lo studio dell’avvocato Roberta Boratto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3545 del 3.7.2012 della corte d’appello di

Roma;

udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo 2017 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 21.4.2006 D’.An. citava a comparire innanzi al tribunale di Velletri il fratello D.P..

Chiedeva farsi luogo alla divisione dell’eredità della defunta comune genitrice, C.E., con attribuzione della quota a lui spettante.

Si costituiva D.P..

Chiedeva dichiararsi aperta la successione legittima della madre e del padre, D.L.; chiedeva, tra l’altro, in via riconvenzionale dichiararsi già avvenuta tra le parti la divisione dell’immobile, facente parte dell’asse ereditario materno, ubicato in Lariano, alla piazza Santa Eurosia, n. 63/1, e disporsene l’attribuzione ad egli convenuto con imputazione alla quota dell’attore della somma di Euro 57.500,00 versatagli in sede di accordo; chiedeva quindi in via riconvenzionale procedersi alla divisione del residuo patrimonio della madre; chiedeva in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di mancata attribuzione dell’immobile in (OMISSIS), dichiararsi l’attore tenuto a restituirgli la somma di Euro 57.500,00 nonchè a rimborsargli le spese per la ristrutturazione dell’immobile, quantificate in Euro 68.729,54 ovvero nella diversa somma ritenuta equa.

Con sentenza non definitiva n. 101/2012 l’adito tribunale dichiarava aperta la successione legittima di D.L. e di C.E., accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto e dichiarava che in forza di scrittura privata non autenticata e non disconosciuta del 4.10.2005 D’.An. aveva ceduto la quota di sua spettanza dell’immobile in Lariano al fratello Paolo, sicchè tale cespite fuoriusciva dal compendio ereditario; con separata ordinanza disponeva per l’ulteriore corso.

Interponeva appello D’.An..

Resistevano I.P., A., L. e D.B., quali eredi di D.P..

Con sentenza n. 3545/2012 la corte d’appello di Roma rigettava, in riforma della gravata sentenza, la domanda riconvenzionale esperita in prime cure da D.P. e, per l’effetto, dichiarava l’immobile in (OMISSIS), alla piazza Santa Eurosia, n. 63/1, ricompreso nell’asse ereditario di C.E.; dichiarava inammissibile la domanda dell’appellante volta all’accertamento della mancata corresponsione da parte di D.P. della somma di Euro 57.500,00; condannava gli appellati alle spese del grado.

Esplicitava, la corte, che il riscontro dell’alienazione della quota di comproprietà dell’immobile in (OMISSIS) non poteva che operarsi alla stregua del relativo atto scritto di trasferimento; che conseguentemente non era idonea a tal fine la ricevuta di pagamento datata 4.10.2005.

Esplicitava altresì che non era stata formulata in prime cure e dunque era inammissibile in appello, siccome nuova, la domanda dell’appellante volta all’accertamento della mancata corresponsione da parte di D.P. della somma di Euro 57.500,00.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso I.P., A., L. e D.B., quali eredi di D.P.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

D’.An. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il vizio di omessa pronuncia.

Deducono che D’.An. con le note ex art. 183 c.p.c., per nulla aveva contrastato la domanda di accertamento di avvenuto trasferimento della comproprietà dell’immobile in Lariano in forza della scrittura del 4.10.2005; che per nulla l’originario attore aveva contestato ovvero disconosciuto la scrittura del 4.10.2005; che unicamente con la conclusionale di primo grado D’.An. aveva invocato il rigetto dell’avversa riconvenzionale per asserito difetto del requisito della forma scritta.

Deducono che con la comparsa di costituzione in appello avevano eccepito l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova, della domanda di nullità del trasferimento della quota di comproprietà dell’immobile e nondimeno al riguardo la corte di merito per nulla si è pronunciata, così come per nulla si è pronunciata sull’eccezione di acquiescenza alla domanda riconvenzionale esperita in prime cure dal loro dante causa.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte distrettuale in maniera del tutto contraddittoria ha, per un verso, reputata inammissibile, siccome nuova, la domanda dell’appellante volta all’accertamento della mancata corresponsione da parte di D.P. della somma di Euro 57.500,00; ha, per altro verso, reputata ammissibile la domanda dell’appellante di nullità del trasferimento della quota di comproprietà dell’immobile.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1325 e 1350 c.c., il vizio di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e/o decisivo per il giudizio.

Deducono che la corte territoriale ha travisato la motivazione del primo dictum; che invero il tribunale di Velletri aveva ritenuto che il documento in data 4.10.2005 contenesse tutti i requisiti richiesti dall’art. 1325 c.c., ai fini del trasferimento della quota di comproprietà; che dunque la corte di Roma non ha esplicitato “le ragioni per cui la scrittura privata del 04.10.2005 non è una scrittura privata, a norma dell’art. 1350 c.c.” (così ricorso, pag. 19).

Il primo motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente rimarcare che il rilievo ex officio di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale; ed, inoltre, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; si veda anche Cass. 15.3.1986, n. 1768, secondo cui il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un negozio giuridico non comporta il suo dovere di indagare circa tutte le possibili cause di nullità del negozio di cui si discuta nel processo, ma opera soltanto nei limiti in cui la nullità già emerga in modo certo dagli atti processuali).

Ovviamente, in relazione al rilievo ex officio della nullità, si reitera che il dante causa, originario convenuto, dei ricorrenti (in questa sede) aveva specificamente dedotto a fondamento dell’invocato “stralcio” dalla divisione dell’immobile di piazza (OMISSIS) il documento datato 4.10.2005. E che, dal canto suo, D.A. aveva contestato di già in prime cure, oltre che dipoi con l’atto di gravame, la validità ed efficacia della cessione della quota di sua spettanza dell’immobile in (OMISSIS), cessione che ex adverso si asseriva da egli compiuta in favore del fratello P. (cfr. Cass. 20.3.2003, n. 4079, secondo cui il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità ex art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 102 c.p.c., con la conseguenza che, ove sia in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un contratto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l’eventuale nullità dell’atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio indipendentemente dall’attività assertiva delle parti).

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

E’ da disconoscere che la corte d’appello abbia usato “due pesi e due misure” (così ricorso, pag. 16).

Propriamente il rilievo dell’inammissibilità, siccome nuova, della domanda dell’appellante, D’.An., volta all’accertamento della mancata corresponsione da parte del fratello P. della somma di Euro 57.500,00, non si pone in contraddizione alcuna con il rilievo officioso della nullità dell’asserita cessione di quota.

Si è anticipato che sia nel giudizio di appello sia nel giudizio di cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, il giudice è senza dubbio investito della facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

Parimenti è privo di fondamento il terzo motivo.

Si rappresenta, previamente, che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbero dovuto i ricorrenti, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo del documento datato 4.10.2005 (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

E ciò tanto più che il controricorrente ha espressamente denunciato il difetto di “autosufficienza” (al riguardo cfr. controricorso, pagg. 2 – 3).

In ogni caso è innegabile che le censure che il motivo in disamina veicola, merce il riferimento alle asseritamente corrette motivazioni del primo dictum, prospettano una quaestio ermeneutica, specificamente afferente al riscontro dell’idoneità del documento datato 4.10.2005 a valere appieno quale scrittura privata di cessione venditionis causa della quota dell’immobile in (OMISSIS).

In questi termini le censure de quibus agitur si risolvono nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla corte d’appello, che ha reputato il documento in data 4.10.2005 una pura e semplice “ricevuta di pagamento”, ovvero si sostanziano sic et simpliciter nella contrapposizione di una differente interpretazione – qualificazione.

Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità, in relazione sia alla previsione del n. 3 sia alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 15.2.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, I.P., D.A., D.L. e D.B. (quali eredi di D.P.), a rimborsare al controricorrente, A.D., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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