Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13632 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13632 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 29829-2006 proposto da:
COND PARCO COMOLA RICCI 155/C PALAZZO COIMER NAPOLI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO
KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato IASONNA
STEFANIA, rappresentato

e difeso dagli avvocati

PROCACCINI ERNESTO, PROCACCINI FRANCESCO;
– ricorrente –

2013

contro

1201

COND

PARCO

MERGELLINA

NAPOLI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio
dell’avvocato

CAFFARELLI

FRANCESCO,

che

lo

Data pubblicazione: 30/05/2013

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

OLIVARES ANDREA;
– controricorrente non chè contro

STEG TECNO GESTIONI SRL;

avverso la sentenza n.

2244/2006 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Francessco PROCACCINI, difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ex art.366 l ° c.
6 cpc, condanna alle spese.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.5.90 il condominio di Parco Mergellina in Napoli adì il locale Pretore nei
confronti di Giuseppe Comola,quale ritenuto proprietario di un costone tufaceo sovrastante il
complesso condominiale e destinatario di un’ordinanza comunale rimasta inosservata,

chiedendo, con riserva di separata azione risarcitoria, l’adozione delle opere necessarie ad
eliminare il pericolo. A seguito delle resistenza dell’intimato,che li aveva indicat# quali
effettivi proprietari del costone,i1 contraddittorio venne esteso alla società Immobiliare Ariete
s.a.s. ed al condominio del Fabbricato parco Comola Ricci n. 155/c,”Palazzo Coimer”,che a loro
volta costituitisi,contestavano la domanda. Successivamente,dopo l’espletamento di una prima
consulenza tecnica,ipotizzante quale concausa il passaggio di convogli di una locale ferrovia
gestita dalla società SEPSA,intervenne iussu iudicis quest’ultima,che pure contestò la propria
responsabilità,chiedendo ed ottenendo il rinnovo della consulenza tecnica. Intervenne in seguito,
volontariamente ai sensi dell’art. 111 c.p.c.,la società STEG Tecnogestioni s.r.1.,quale avente
causa a titolo particolare del Comola,facendone proprie le posizioni.
Dopo l’espletamento di una ulteriore consulenza tecnica,affidatq_ ad un nuovo ausiliare, il
deposito dei successivi chiarimenti ed il passaggio della causa, a seguito della soppressione degli
uffici pretorili,a1 Tribunale di Napoli,con sentenza in data 27.6-17.9.02 del G.O.A di
quest’ultimo ufficio, il condominio Palazzo Coimer e la s.a.s Immobiliare Ariete vennero
condannati all’ esecuzione degli interventi urgenti suggeriti dal c.t.u. con l’ultima relazione e la
domanda rigettata nei confronti delle altre parti.
Proposti rispettivi appelli dai suddetti soccombenti,resistiti dall’appellato condominio attore,
con sentenza del 22.5-29.6.06 la Corte di Napoli rigettava i due gravami,condannando gli
appellanti alle spese in favore dell’appellato,ritenendo provato,sulla scorta delle risultanze della
consulenza tecnica,che il costone interessato dai cedimenti fosse di proprietà o,comunque,nel

1

denunciando il danno temuto a seguito del distacco di alcuni massi precipitati a valle e

possesso, del condominio e della società convenuti,nei confronti dei quali la domanda
originariamentexproposta contro Giuseppe Comola,era stata espressamente estesa e,comunque,
avrebbe dovuto ipso iure considerarsi tale,secondo la giurisprudenza di questa Corte, tenuto
conto della natura della chiamata “per comunanza di causa”,e che non fosse risultata
provata,quale causa o concausa dei dissesti,alcuna opera eseguita nel fondo inferiore.

a tre motivi,cui ha resistito con rituale controricorso il condominio Parco Mergellina.
Entrambe le suddette parti hanno depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 13.11.12 questa Corte ha invitato le parti a produrre le
rispettive delibere delle assemblee condominiali di autorizzazione dell’amministratore a stare in
giudizio o di relativa ratifica,come richiesto dalla pronunzia delle S.U. n. 18331/2010,nonché,ai
sensi dell’art. 331 c.p.c., ad integrare il contraddittorio nei confronti della società STEG
Tecnogestioni s.r.1.,partecipante al giudizio di merito.
Quest’ultima,evocata sia dal ricorrente,sia dal contoricorrente nel termine concesso,non si è
costituita.
Sono state infine tempestivamente prodotte le rispettive delibere assembleari richieste con la
suddetta ordinanza (ratifica in data 23.1.2013 per il condominio ricorrente,autorizzazione del
23.11.2006 per quello resistente) e la parte ricorrente ha depositato un’ ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già si era evidenziato nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria,anche al fme di
rendere edotte le parti della relativa questione processuale,deve confermarsi dall’esame degli atti
che Giuseppe Comola, in primo grado convenuto dal condominio del Parco Mergellina quale
soggetto tenuto alla manutenzione del costone pericolante e responsabile dei danni (per il cui
risarcimento detta parte attrice si era riservata di agire in separata sede),non ha partecipato al
giudizio di secondo grado,non essendo stato al medesimo notificato il gravame dei soccombenti
condomini Coimer e Ariete,che pur ne avevano a loro volta dedotto l’esclusiva responsabilità,né
2

Avverso tale sentenza il condominio Palazzo Coimer ha proposto ricorso per cassazione,affidato

essendovi stata comunque alcuna integrazione del contraddittorio da parte dell’attore appellato o
della stessa società STEG,che era intervenuta quale avente causa a titolo particolare del
convenuto, ai sensi dell’art.111 c.p.c.
Non risultando che vi fosse stato,nel precedente grado,alcuna estromissione su accordo delle
altre parti,come richiesto dal terzo comma del citato articolo,né potendo un tacito accordo in tal

che nel giudizio di secondo grado gli appellati,nel dolersi della subita condanna all’esecuzione
degli interventi disposti dal primo giudice,avevano tra l’altro e segnatamente sostenuto che i
dissesti fossero stati cagionati dalle attività di scavo compiute nelle cavità sottostanti il costone,
prima di proprietà del Comola,poi della società STEG,così ribaltando l’addebito di
responsabilità ex art. 2051 c.c. non solo su queseultima,ma anche sul primo ed originario
convenuto (al riguardo sulla legittimazione passiva del proprietario nei giudizi nunciatori a
sfondo petitorio,v.Cass.

nn.13327/00,2897/87),già

destinatario del provvedimento

amministrativo di messa in sicurezza rimasto inottemperato, censura che è stata in questa sede
ribadita dall’odierno ricorrente con il secondo motivo di ricorso, questa Corte è tenuta a rilevare
di ufficio la non integrità del contraddittorio verificatasi nel giudizio di appello.
A tal riguardo va ribadito il principio,più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità
(v..S.U.n.22727/11,Cass.2^ nn. 6471/12 6031/00),secondo cui l’intervento del successore a
titolo particolare, pur tenuto a subire gli effetti del!’ eventuale decisione favorevole,non elimina
l’interesse del suo dante causa a partecipare al processo,che per espressa previsione dell’art. 111
c.p.c.,salvi i casi di estromissione per concorde volontà delle altre parti, continua a svolgersi
contro il medesimo.
Il preliminare rilievo che precede dispensa dall’esame dei tre motivi di ricorso e comporta la
cassazione della sentenza impugnata per nullità del giudizio in cui è stata pronunziata,con
conseguente rinvio ad altra sezione della corte territoriale di provenienza,per il rinnovo del
grado di appello tra tutti i necessari litisconsorti processuali.
3

senso degli altri contendenti desumersi dal mero silenzio degli stessi,considerato in particolare

Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità va,infine,devoluto al giudice del
rinvio.
P.Q.M.
La Corte ,pronunziando a seguito del ricorso,cassa la sentenza impugnata,dichiara la nullità del
giudizio di appello e rinvia,anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte

d’Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 24 aprile 2013.

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