Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13632 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21051/2015 proposto da:

SININFORM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 141/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 18/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l.

Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare, promossa dalla Banca nel 1996, svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala;

che con decreto in data 18 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che non era stato superato il periodo di durata ragionevole, determinato in cinque anni, e che l’eccedenza non era ascrivibile allo Stato, ma al mancato deposito della completa documentazione ipocatastale per alcuni beni oggetto della procedura;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto; si lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia detratto – e così addebitato per intero alla parte privata – tutto il tempo (pari a circa dieci anni) trascorso dal pignoramento ad una dichiarazione parziale di estinzione, relativamente soltanto ad alcuni beni pignorati;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha però motivato, con una valutazione congrua e priva di mende logiche e giuridiche, le ragioni che militano per una determinazione in cinque anni del periodo di durata ragionevole, in considerazione del fatto che numerose vendite erano andate deserte;

che del pari congrua – e frutto di apprezzamento rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito – è la sottolineatura che non può essere addebitato all’apparato del sistema giudiziario il periodo della procedura esecutiva anteriore al 17 maggio 2006, atteso che fino a quella data la banca pignorante non aveva provveduto a produrre la completa documentazione ipocatastale per alcuni immobili oggetto di procedura (la quale peraltro, secondo le norme in precedenza vigenti, non poteva essere dichiarata estinta d’ufficio);

che priva di mende logiche e giuridiche si appalesa la statuizione che ha ricondotto all’inerzia della parte – univocamente indicativa di uno scarso interesse alla vendita effettiva dei beni pignorati –

la mancata definizione della procedura esecutiva per il lasso temporale intercorso sino alla dichiarazione di estinzione parziale del pignoramento;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA