Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13632 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 02/07/2020), n.13632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25397-2018 R.G. proposto da:

S.A.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 9076/2012,

depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che S.A. aveva notificato ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, chiedendo la concessione di un termine per integrare le difese atteso che il ricorso notificatole era privo di tutte le pagine intermedie tra la prima e l’ultima.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso del contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte del 07/09/2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi con il controricorso ad avanzare istanza per la concessione di un termine per integrare le difese in quanto il ricorso notificatole era privo di tutte le pagine intermedie tra la prima e l’ultima; istanza che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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