Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13631 del 21/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 21/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/06/2011), n.13631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
17/01/08, depositata il 24/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
La Corte d’Appello di Messina con la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento del gravame, ha riconosciuto a P. F., ora qui ricorrente, l’assegno di invalidità dal 1 maggio 2001, condannando l’INPS al pagamento della prestazione e compensando le spese dell’appello, ” in considerazione dell’epoca di decorrenza dello stato di totale invalidità”, decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa.
Della statuizione sulle spese, si duole il F. con un unico motivo di ricorso rilevandone il carattere immotivato.
Resistono il Ministero dell’Economia e Finanze, e l’INPS. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La Corte d’Appello ha posto a fondamento della sua decisione, come richiesto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, una ragione non illogica, quale il fatto che, in sostanza, la domanda era stata accolta in termini temporali più ristretti rispetto a quelli prospettati dall’attore. A nulla vale d’altra parte la formula cautelativa che il ricorrente assume di aver adoperato facendo riferimento alle eventuali date successive perchè in tal modo anche una prestazione riconosciuta da un momento assai posteriore a quella della domanda imporrebbe di considerare l’attore sempre interamente vittorioso.
Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in relazione alla natura della controversia, tenuto conto dell’epoca di inizio della controversia (2000).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011