Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13631 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20966/2015 proposto da:

SININFORM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 137/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 18/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l.

Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala che vedeva l’intervento, nel marzo 2003, della Banca;

che con decreto in data 18 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che non era stato superato il periodo di durata ragionevole, determinato in cinque anni, e che l’eccedenza di due anni ed otto mesi non era ascrivibile allo Stato, essendo stato il differimento imposto, tra l’altro, dalla necessità di intervenire con lavori indifferibili sui beni pignorati;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto; si lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia detratto – e così addebitato per intero alla parte privata – tutto il tempo trascorso per aste deserte, per l’esecuzione di lavori ritenuti urgenti e per inadempimenti documentali;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha però motivato, con una valutazione congrua e priva di mende logiche e giuridiche, le ragioni che militano per una determinazione in cinque anni del periodo di durata ragionevole, in considerazione del fatto – emergente dalla puntuale descrizione del procedimento presupposto contenuta nel decreto – che numerose vendite (nel 2007, nel 2008, nel 2009 e nel 2010) erano andate deserte;

che del pari congrua – e frutto di apprezzamento rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito – è la sottolineatura che non può essere addebitato all’apparato del sistema giudiziario il rinvio delle operazioni liquidatorie determinato dalla necessità di espletare lavori urgenti ed indifferibili sui cespiti pignorati, come pure il rinvio richiesto dal creditore procedente (nel 2006, quindi successivamente all’intervento della Banca nel 2003) per la pubblicità e per il deposito delle note di trascrizione;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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