Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13631 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 04/06/2010), n.13631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENSITIERI Alfredo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato FORTUNA

FRANCESCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.N., C.F. (OMISSIS), P.O., C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO

45, presso lo studio dell’avvocato BUCETI AMILCARE, che li

rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al

controricorso; R.E., C.F. (OMISSIS), D.

S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LOMELLINA 9, presso lo studio dell’avvocato PATTI ALESSIO, che li

rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al

controricorso;

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NANNI

NICOLA, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMMOBILIARE 2M S.R.L. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4669/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2005;

– udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere dott. PARZIALE Ippolisto;

– udito l’Avvocato Carlo DELFINO con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Saverio FORTUNA, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

– uditi gli Avvocati NANNI Nicola, BUCETI Amilcare difensori dei

resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

– udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Parte ricorrente, M.F., espone di aver proposto nel marzo del 1997 domanda di accertamento della simulazione e di revocatoria degli atti di trasferimento posti in essere dagli odierni intimati con riferimento ad un immobile, costituito da tre appartamenti, sito in (OMISSIS), rispetto al quale immobile egli con separato precedente giudizio aveva chiesto la pronuncia ex art. 2932 c.c., quale promissario acquirente.

Quest’ultimo giudizio passava in giudicato con rigetto della domanda dell’odierno ricorrente, per mancanza di prova in ordine al contratto per intervenuto disconoscimento della copia della scrittura prodotta, cui non era seguita la richiesta di verificazione.

All’esito di tale pronuncia venivano anche respinte le domande di simulazione e revocatola avanzate nel giudizio in relazione al quale e’ stata adottata la pronuncia oggi impugnata.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello ritenevano di rigettare le domande per effetto del giudicato esterno formatosi sulla domanda ex art. 2932 c.c. (rigettata), che era stata posta a fondamento delle richiamate domande (di simulazione e revocatoria ex art. 2901 c.c.).

2. L’odierno ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4669, depositata il 3 novembre 2005, articolando due motivi di ricorso.

3. – Resistono con distinti controricorsi R.E. e D.S., L.M., L.N. e P.O.. Parte intimata, IMMOBILIARE 2 M srl, non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., all’udienza camerale del 22 giugno 2009, veniva disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Per tale udienza veniva depositata memoria dalla signora L.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Motivi del ricorso.

1.1. – Col primo motivo di ricorso si lamenta “motivazione insufficiente e contraddittoria” della sentenza impugnata quanto all’errata applicazione da parte dei giudici del merito dei principi in ordine agli effetti del giudicato esterno.

1.2 – Con il secondo motivo, si deduce: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. error in procedendo da omessa pronuncia”. Lamenta parte ricorrente l’omessa pronuncia sulla sua domanda di risarcimento avanzata in via subordinata, ove non accolta la domanda ex art. 2932 c.c..

2. Il ricorso e’ infondato e va respinto.

2.1 – Il primo motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.

Con tale motivo il ricorrente osserva che la precedente pronuncia del Tribunale di Roma riguardava la sua domanda di esecuzione del preliminare fondato su una copia del contratto disconosciuta dalla signora L.M.. Il giudicato esterno non poteva, quindi, coprire anche i diritti nascenti dall’originale del contratto, prodotto invece nel secondo giudizio in relazione al quale, effettuato il disconoscimento della sottoscrizione da parte della signora L.M., non era stata ammessa l’istanza di verificazione. Erroneamente il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano ritenuto che il giudicato esterno aveva statuito sulla invalidita’ del titolo (contratto preliminare). Invalida e non produttiva di effetti era soltanto la copia del contratto e non l’originale.

La Corte territoriale, al riguardo, osservava quanto segue.

“Con riferimento al primo motivo di appello, comune sia all’appellante M. che alla immobiliare 2 M s.r.l, con il quale si censura la sentenza perche’ fondata su un errato accertamento contenuto in altra pronuncia giudiziale, deve rilevarsi che lo stesso e’ infondato.

Invero, il processo di primo grado nel quale il M. attore e la Immobiliare 2 M s.r.l, intervenuta in giudizio, hanno proposto le anioni di simulazione e revocatorie, era stato sospeso, essendo pregiudiziale la decisione di altra causa promossa ex art. 2932 c.c. dal M. nei confronti della L.M. e avente per oggetto lo stesso contratto preliminare posto rispettivamente dagli attori e dalla societa’ intervenuta a fondamento delle loro domande.

Quel giudizio si era concluso con sentenza, passata in giudicato, che aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c. del M., mancando la prova dell’esistenza di un valido contratto preliminare, in quanto la sottoscrizione era stata dalla L. disconosciuta e non era stata formulata istanza di verificazione. All’esito di tale accertamento il Tribunale, nel decidere sulle domande del presente giudizio, che si fondavano sul detto contratto preliminare, le ha rigettate, stante la valenza del giudicato esterno in ordine al detto titolo.

Con il motivo ora in esame gli appellanti hanno censurato la sentenza perche’ si sarebbe basata su una decisione erronea, in quanto la statuizione contenuta nell’altra sentenza era stata emessa sebbene il disconoscimento non avesse riguardato l’originale del preliminare di vendita ma la copia fotostatica della detta scrittura prodotta in giudizio.

Tale censura e’ priva di fondamento in quanto correttamente il Tribunale ha rigettato le domande proposte in primo grado, stante il giudicato esterno in ordine alla valenza del titolo posto a fondamento delle suddette domande. Che poi il titolo non dovesse essere dichiarato invalido perche’ non si trattava di disconoscimento della sottoscrizione apposta all’originale del contratto preliminare ma a una copia fotostatica, costituisce motivo oggetto di accertamento ormai precluso, essendo coperto dal giudicato esterno.

Corretta e’ quindi la decisione del Tribunale sul punto, che, pertanto, deve essere confermata”.

Come si e’ detto, col motivo in questione si lamenta l’interpretazione errata da parte del giudice di merito del giudicato esterno formatosi sul rigetto della domanda proposta dall’odierno ricorrente ex art. 2932 c.c..

Tale motivo appare in primo luogo inammissibile, non essendo la doglianza formulata correttamente con l’articolazione di uno specifico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., mancando al riguardo la stessa indicazione dei supposti vizi.

In ogni caso, l’oggetto della censura riguarda attivita’ di interpretazione del giudicato esterno, esclusivamente riservata al giudice del merito (Cass. 2006 n. 26523), sicche’ la doglianza appare anche infondata, avendo il giudice di merito, con ampia ed adeguata motivazione, tratto la conclusione che il giudicato riguardava l’inesistenza del diritto posto a fondamento delle domande proposte con l’odierno giudizio.

La motivazione su riportata appare chiara nell’indicare che il rigetto della domanda fu dovuto proprio alla mancata prova sul contratto posto a fondamento del diritto fatto valere in giudizio.

Rigetto conseguente alla mancata attivita’ svolta al riguardo a seguito della contestazione della copia fotostatica depositata. Di qui il giudicato e la preclusione delle attivita’ richieste nel secondo giudizio.

2.2 – Anche il secondo motivo e’ infondato posto che la domanda di risarcimento del danno, sulla quale vi sarebbe stata omessa pronuncia, risultava infondata una volta esclusa l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio e posto a fondamento del risarcimento richiesto. Deve, quindi, ritenersi che nel caso in questione vi sia stata una pronuncia implicita di rigetto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ciascuna delle tre parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 8.000,00 (ottomila/00) Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle tre parti costituite e precisamente R.E. e D.S., L.M., L.N. e P.O..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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