Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13630 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 14/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12420-2016 proposto da:
G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentata e difeso dall’avvocato MICHELE MEMEO;
– ricorrente –
contro
G.A., (OMISSIS), G.F. (OMISSIS),
V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI
DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato MARIO ASSENNATO
(Studio VENETO), rappresentati e difesi dall’avvocato SAVINA VITTI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 872/2014 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il
16/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato SAVINA VITTI, difensore dei controricorrenti, che ha
chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
che nel termine previsto dall’art. 391 c.p.c., comma 3, la parte controricorrente ha domandato la fissazione dell’udienza, per ottenere, a modifica del suddetto decreto, la condanna della parte ricorrente alle spese;
rilevato che alla rinuncia non risulta aver aderito la parte controricorrente;
ritenuto che, pertanto, nulla osta a un regolamento delle spese diverso da quello operato con il suddetto decreto di estinzione;
che queste ultime debbano essere poste a carico della parte ricorrente, attesa l’inammissibilità del ricorso siccome proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, oltre il termine ivi stabilito, norma la cui interpretazione è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso (v. Cass. nn. 13622/15 e 18024/15);
che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato; infatti, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175/15);
PQM
La Corte, a modifica del decreto di estinzione sopra richiamato, condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.900,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017