Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13630 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13630 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17323-2007 proposto da:
REGGIO MOTORI SPA IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO E
LEGALE RAPP.TE P.I.00959700352, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente
contro

RANIERI FRANCESCO C.F.RNRFNC72E01D236G, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.RASELLA 155, presso lo studio
dell’avvocato CUSUMANO DARIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 30/05/2013

dall’avvocato FORMARO ANTONIO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 29/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’mprocedibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso

udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO

Reggio Motori – Ranieri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Reggio Motori spa 125/2007 con atto ritualmente notificato

d’Appello di Bologna depositata in data 29.1.2007, con la quale era
stato dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto avverso la
sentenza del n. 1375/2005 del Tribunale di Reggio Emilia
pronunciata nella causa promossa da Francesco Ranieri in opposizione
al decreto ing. n. 1148/2001 emesso in favore della stessa società
attrice. Secondo la corte l’appello era stato formulato oltre il termine
perentorio di cui all’art. 325 c.p.c. ed era come tale inammissibile,
ritenendo inesistente il tentativo di notifica effettuato presso il vecchio
indirizzo del difensore di controparte, preso il quale era stato eletto
domicilio.
Il ricorso per cassazione si fonda su un unico mezzo; resiste con
controricorso Francesco Ranieri.
MOTIVI DELLE DECISIONE

Corte Suprema di Cassazione—il

z. eiv. – est. dr. G. A. Bursese- R.G. n. 17323/2007

3

ricorre per la cassazione della sentenza n. 29/ 2007 emessa dalla Corte

1 — Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha
depositato la copia dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di
Bologna n. 125/2007, unitamente alla relazione di notificazione

Ciò comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369,2° comma n2
c.p.c.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono
poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.200,00, di cui
2.000,000, ed € 200,00 per esborsi.
In Roma li 16 aprile 2013

della stessa.

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