Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13630 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20965/2015 proposto da:

SININFORM SINERGIE PER L’INFORMATICA SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 122/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 10/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l.

Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala nella quale la Banca ha spiegato intervento;

che con decreto in data 10 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha accolto in pane la domanda, condannando il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 2.857, oltre alla rifusione della metà delle spese (quelle di merito liquidate in Euro 127,50, quelle di cassazione in complessivi Euro 146,25 e quelle di rinvio in euro 255);

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo che la durata complessiva della procedura esecutiva è stata di venti anni, un mese e venti giorni, mentre il periodo di durata irragionevole andava determinato in cinque anni, otto mesi e ventuno giorni, a ciò pervendosi una volta stimata in cinque anni la durata di una procedura esecutiva di media complessità e una volta detratti periodi (omissioni di adempimenti da parte del creditore procedente, tentativi di vendita andati deserti) non imputabili all’apparato di giustizia;

che la Corte di Caltanissetta ha quantificato l’indennizzo in 500 euro per ogni anno di ritardo e ha escluso che sulla somma liquidata siano dovuti gli interessi, in assenza di specifica domanda;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto; si deduce, inoltre, che dalla complessiva protrazione processuale non può essere integralmente detratto tutto il tempo trascorso per tentativi di vendita andati deserti, ovvero per una ulteriore vendita non celebrata a causa di (solo astrattamente enunciati) omessi adempimenti, ascrivibili, peraltro, a soggetto diverso del medesimo giudizio presupposto;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui il tempo di definizione ragionevole andava fissato in cinque anni, avendo dato conto degli incidenti, non imputabili all’apparato della giurisdizione, che hanno reso difficoltoso l’iter del procedimento (definito nel 2011 con l’estinzione per inefficacia del pignoramento): i rinvii resi necessari per la mancanza del deposito del certificato di destinazione urbanistica; gli ulteriori rinvii delle vendite per l’omissione di adempimenti da parte del creditore procedente; i numerosi tentativi di vendita andati deserti;

che questa complessità, motivatamente ritenuta sussistente dalla Corte d’appello, giustificava senz’altro un periodo di definizione medio, ma superiore a quello standard;

che, d’altra parte, i periodi che sono stati detratti sono indicati puntualmente con la natura delle cause che di volta in volta li hanno determinati, e la censura sul punto della ricorrente è generica e non circostanziata;

che è esatto che l’inerzia nel deposito del certificato di destinazione urbanistica e negli adempimenti pubblicitari è imputabile al creditore procedente: ma la Banca di credito cooperativo interveniente avrebbe potuto sopperire a questa mancanza, se avesse avuto un interesse concreto alla rapida definizione della procedura;

che il secondo mezzo si duole del mancato riconoscimento degli interessi dalla domanda, che si ritengono spettanti anche in difetto di una specifica richiesta;

che la censura è priva di fondamento, perchè, in materia di liquidazione dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto, dal carattere indennitario dell’obbligazione discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, semprechè, tuttavia, essi siano stati richiesti (Cass., n. 24962 del 2011);

che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.) la ricorrente si duole della compensazione della metà delle spese di lite;

che la censura è infondata;

che la compensazione per metà è giustificata dalla “notevole riduzione del quantum liquidato rispetto al richiesto”: motivazione assolutamente congrua, non idoneamente censurata dalla ricorrente, che omette di indicare quale sarebbe stato l’importo richiesto onde dimostrare il mancato discostamento del decisum rispetto al domandato;

che con il quarto mezzo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2 e D.M. n. 55 del 2014) si deduce la violazione dei minimi tariffari;

che il motivo è privo di fondamento;

che la ricorrente non ha ragione di dolersi della liquidazione delle spese in misura complessivamente inferiore alla tariffa forense applicabile ratione temporis, versandosi in un caso di pretese di indennizzo tutte da irragionevole durata del processo vantate dalla stessa parte (la Sininform, rappresentante della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico) nei confronti del Ministero della giustizia e fatte valere, dinanzi allo stesso giudice, in procedimenti coevi e paralleli anzichè, com’era possibile, in un unico procedimento, come è dimostrato dalla circostanza che solo in questa udienza sono stati discussi ben 23 ricorsi tra le stesse parti aventi ad oggetto decreti della Corte d’appello di Caltanissetta;

che, pur essendo mancata, da parte del giudice a quo, la riunione delle cause evidentemente connesse, ciò non esclude, in presenza del carattere seriale delle vertenze, il potere di questa Corte di ritenere congrua la liquidazione delle spese processuali come effettuata nella specie dal giudice del merito, attesa la non ripetibilità delle spese superflue derivanti dalla introduzione separata di procedimenti di equa riparazione tra loro non diversificati, non potendosi far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali (cfr. Cass., n. 10634 del 2010; Cass., n. 2587 del 2016);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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