Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1363 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1363 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 7889-2008 proposto da:
BUSCEMA NATALE BSCNTL41A02C351N, BUSCEMA SEBASTIANA
BSCSST67C47C351E, CATANIA FRANCESCA CTNFNC44P70C351F,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
180, presso lo studio dell’avvocato CASTELLUCCI
IGNAZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDI
2.013

ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

_2196
contro

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. 00961490158 (nella
quale si è fusa per incorporazione la UNI ONE

1

Data pubblicazione: 23/01/2014

ASSICURAZIONI

S.P.A.,

UNIASS

gia’

ASSICURAZIONI

S.P.A.), in nome della CONSAP S.P.A., in persona del
suo Condirettore generale, sig. LAMBERTO DI PIETRO,
elettivemento domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA

10/B,

presso

lo studio dell’avvocato

giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

RUSSO NUNZIO, INTEREUROPEA S.P.A. IN LCA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 747/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 10/07/2007 R.G.N. 1817/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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PRUDENZANO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

Svolgimento del processo

Natale Buscema, Francesca Catania e Sebastiana Buscema
convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, Nunzio
e la Uniass Assicurazioni chiedendone la condanna in

Russo

solido al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito

In particolare i primi due, quali genitori di Bartolo
Giuseppe Buscema, sostenevano che quest’ultimo fosse deceduto a
seguito della collisione fra il veicolo sul quale era
trasportato ed altro veicolo di proprietà di Nunzio Russo;

la

terza, sorella della vittima, lamentava di aver patito lesioni
in conseguenza del medesimo evento.
Il

veicolo del

risultò assicurato con

Russo

la

Intereuropea s.p.a., posta in liquidazione coatta
amministrativa, il cui portafoglio venne ceduto alla Uniass
s.p.a. (ora Uni One s.p.a.).
Costituitasi, quest’ultima eccepì il proprio difetto di
legittimazione passiva, per essere stata citata in proprio e
non per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della
strada; la stessa eccepì inoltre l’improponibilità della
domanda in quanto non preceduta dalla comunicazione prevista
dall’art. 8 del d.l. 376/1978 (convertito nella l. 738/1978);
in via subordinata eccepì la prescrizione e contestò la
dinamica del sinistro.
Analoghe eccezioni propose Nunzio Russo.
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a seguito di un incidente stradale.

Il contraddittorio venne integrato nei confronti della
Intereuropea in 1.c.a.
Con sentenza del 19 marzo 2003 n. 648 il Tribunale di
Catania accolse l’eccezione relativa alla mancanza di
comunicazione e dichiarò improponibile la domanda attrice

Proposero appello gli originari attori al fine di ottenere
l’integrale riforma della sentenza e l’accoglimento delle
domande risarcitorie avanzate in primo grado.
Si costituì la Uni One, sia in proprio che per conto del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ribadendo le
proprie eccezioni.
Anche Nunzio Russo chiese il rigetto dell’appello.
Non si costituì la Intereuropea in 1.c.a.
La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello
principale, proposto nei confronti della sentenza n. 648/2003
del Tribunale di Catania, da Natale Buscema, Francesca Catania
e Sebastiana Buscema contro Uni One Assicurazioni s.p.a. (già
Uniass Assicurazioni s.p.a.), Nunzio Russo e Intereuropea
s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; ha rigettato
l’appello incidentale proposto da Uni One Assicurazioni s.p.a.
Propongono ricorso per cassazione Natale Buscema,
Francesca Catania e Sebastiana Buscema, con tre motivi.
Resiste con controricorso la Duomo Uni One Assicurazioni
s.p.a. in nome della Consap s.p.a. – Gestione Autonoma del
4

(oltre a dichiarare comunque prescritto il relativo credito).

Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che presenta
memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione
del disposto dell’articolo 360 n. 3 del codice di procedura

D.L. n. 376 del 1978, convertito in legge 24.11.1978 n. 738,
con riferimento agli artt. 3 e 24 della costituzione ed agli
articoli 12 e 14 delle disposizioni sulle leggi in generale preleggi.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica il Supremo Collegio se l’articolo 8 comma secondo del
D.L. convertito in legge n. 738 del 1978 debba essere
interpretato nel senso che la previsione secondo la quale
l’interpello previsto nelle forme dell’articolo 22 della legge
990 del 1969 deve essere rinnovato opera esclusivamente nei
confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta
amministrativa e non allorché la richiesta di liquidazione sia
stata inviata alla società prima del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa.»
Sostengono i ricorrenti che l’interpretazione dell’art. 8
del d.l. n. 376 del 1978, formulata dalla Corte d’appello, sia
in palese contrasto tanto con il tenore letterale di tale
disposizione, quanto con i valori e i principi della carta
costituzionale.
5

civile. – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 del

Quanto al primo profilo è significativo, secondo parte
ricorrente, che la legge non contenga alcun riferimento alla
richiesta di risarcimento che sia stata in precedenza avanzata
all’impresa

in bonis,

per cui non può ritenersi che tale

richiesta abbia perduto efficacia anche con riferimento alla

del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Secondo

i

ricorrenti,

in

particolare,

l’avverbio

“precedentemente” non vale a rendere inefficace l’attività
posta in essere prima del provvedimento di liquidazione e non
consente di anticipare ad una diversa fase dell’impresa, ossia
al tempo nella quale la stessa era

in bonis,

una previsione

legislativa che ha un chiaro contenuto eccezionale e che va
pertanto interpretata con il massimo del rigore anche formale.
Quanto al secondo profilo i ricorrenti formulano espressa
istanza di rimessione alla Corte costituzionale per contrasto
del suddetto articolo 8, 2 0 comma, con gli articoli 3 e 24
della costituzione. A loro avviso infatti la criticata
interpretazione del citato art. 8 darebbe luogo, senza alcuna
giustificazione, ad una disparità di trattamento fra soggetti
che si trovano nella stessa posizione sostanziale.
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2054 del codice civile in relazione
al disposto dell’articolo 8 del D.L. convertito in legge con la
legge n. 738 del 1978 e degli articoli 23 e 24 della legge
6

. e7P

società chiamata successivamente a liquidare il danno a carico

24.12.1969 n. 990 in relazione alla violazione dell’articolo
360 n. 3 del codice di procedura civile.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica la Suprema Corte se intervenuta la liquidazione coatta
amministrativa della società assicuratrice della responsabilità

Decreto legge n. 538 del 1978 convertito in legge n. 738 del
1978 statuisca l’improponibilità della domanda anche nei
confronti del responsabile civile ex art. 2054 del codice
civile del danno.»
Ritiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha errato
nel ritenere che la statuizione di improcedibilità, ai sensi
dell’art. 8 della 1. n. 738 del 1978 (che ha convertito in
legge il d.l. n. 538 del 1978), si estende anche al
responsabile civile del danno ex art. 2054 c.c.; nulla infatti
prevede la legge per l’ipotesi in cui la domanda venga rivolta
nei confronti del responsabile del danno.
Con il terzo motivo si denuncia «Violazione dell’articolo
360 n. 4 del codice di procedura civile per omessa pronuncia
riferita ad uno specifico motivo d’appello proposto dinanzi
alla corte d’appello di Catania avverso la statuizione resa dal
Tribunale civile di Catania con la sentenza contrassegnata con
il numero 648/03.»
Espongono i ricorrenti che la sentenza di primo grado ha
ritenuto maturata la prescrizione biennale, non risultando atti
7

civile derivante dalla circolazione di veicoli l’articolo 8 del

interruttivi,

e

che

con

l’atto

d’appello

essi

hanno

specificamente censurata tale pronuncia.
In tal senso i medesimi ricorrenti ricordano che
l’orientamento consolidato in tema di decorrenza delle
prescrizioni brevi, per il caso in cui venga dichiarata

civilistica, afferma la decorrenza della prescrizione dalla
pubblicazione del provvedimento di amnistia soltanto con
riferimento ai reati per i quali quest’ultima opera
direttamente ed in via automatica, per essere la relativa
previsione oggettivamente contenuta nella norma relativa.
La sentenza resa dal Tribunale dei minori in ordine al
reato di omicidio colposo e relativa al sinistro de

quo,

proseguono i ricorrenti, ha ritenuto invece, sulla base di una
valutazione discrezionale, che esistevano i presupposti per
l’applicazione del perdono giudiziale ed ha dichiarato
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. l lett. H del D.P.R.
n. 865 del 1986.
Ad avviso dei medesimi ricorrenti è quindi del tutto
evidente che la sentenza di primo grado, sul punto, era errata
mentre era rispettosa dei principi di legge la richiesta di
riforma avanzata con l’atto d’appello. Ne consegue che è
parimenti errata la sentenza della Corte d’appello di Catania
ove ritiene irrilevante la questione relativa alla prescrizione
del credito e che sussistono gli estremi dell’omessa pronuncia.
8

estinzione del reato da cui trae origine la pretesa

I tre motivi sono inammissibili.
Ai fini del decidere deve premettersi che a tali motivi si
applica l’art. 366 bis c.p.c. [introdotto, con decorrenza dal 2
marzo 2006, dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall’art. 47 della l.

stata pubblicata il 10 luglio 2007.
Secondo tale disposizione, nei casi previsti dall’art.
360, l ° comma, nn. l, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun
motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la
formulazione di un quesito di diritto.
Ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte
il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis

c.p.c. deve

compendiare:
a)

la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto

sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata da quel giudice;
c)

la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un
quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente
e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la
violazione di una determinata disposizione di legge o ad

9

18 giugno 2009, n. 69], atteso che la sentenza impugnata è

enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17
luglio 2008, n. 19769).
Quindi, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., la formulazione
dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve
consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris

diverso principio di diritto che il ricorrente assume come
corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del
primo.
La mancanza, anche di una sola delle due predette
indicazioni, rende inammissibile il motivo di ricorso.
Infatti, in difetto di tale articolazione logico
giuridica, il quesito si risolve in una astratta petizione di
principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto
con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o
ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come
tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra
singola fattispecie e principio di diritto astratto, oppure
infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine
alla fondatezza della censura così come illustrata nella
esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie
in motivazione, nonché Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n.
27368).
Nella specie i quesiti formulati in relazione ai primi due
motivi non si adeguano ai suddetti principi.
10

adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del

In relazione a tali motivi si deve peraltro osservare che
gli stessi, oltre che inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., sono anche infondati per le seguenti ragioni:
1)

Riguardo al primo motivo del ricorso si deve in

particolare osservare che

in materia di

assicurazione

circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento
del danno che gli aventi diritto devono inviare all’impresa
cessionaria del portafoglio dell’impresa assicuratrice posta in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 8 del
d.l.

n.

576 del

1978,

costituisce una condizione di

proponibilità della domanda, analoga a quella stabilita
dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969, il cui difetto è
rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, col solo
limite della formazione del giudicato interno; il privilegio in
tal modo accordato all’impresa cessionaria del portafoglio non
viola l’art. 3 Cost., in quanto giustificato dall’esigenza di
consentire a quell’impresa gli accertamenti necessari per
promuovere l’amichevole composizione delle controversie (Cass.,
24 gennaio 2012, n. 3716);
2) Riguardo al secondo motivo è giurisprudenza consolidata
che In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all’assicuratore
11

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di
proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di
proponibilità – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
processo – non solo dell’azione diretta contro l’assicuratore
stesso (ex art. 18 della legge n. 990 del 1969) , ma anche

civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei
confronti di costoro (Cass., 21 febbraio 2003, n. 2655);
3) Inammissibile è infine il terzo motivo in quanto del
tutto privo del quesito di diritto.
In conclusione,

il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna
parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che
liquida in E 12.200,00 di cui C 12.000,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma, 22 novembre 2013

dell’azione risarcitoria contro l’autore e o il responsabile

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