Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1363 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1363
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35508-2018 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
28, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CIMEI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il tribunale di Roma in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario in capo a R.A. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi E.1.200,00 in favore dell’Inps.
Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso la R. affidandolo a due motivi.
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Nelle more del giudizio interveniva il decesso del difensore di R.a. avvenuto il giorno 29 settembre 2020, come attestato da certificazione in atti, e che pertanto era opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
P.Q.M.
Vista la comunicazione relativa al decesso del difensore della ricorrente, rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021