Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1363 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35508-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CIMEI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Roma in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario in capo a R.A. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi E.1.200,00 in favore dell’Inps.

Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso la R. affidandolo a due motivi.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Nelle more del giudizio interveniva il decesso del difensore di R.a. avvenuto il giorno 29 settembre 2020, come attestato da certificazione in atti, e che pertanto era opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.

P.Q.M.

Vista la comunicazione relativa al decesso del difensore della ricorrente, rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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