Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1363 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 19/01/2018, (ud. 22/11/2017, dep.19/01/2018),  n. 1363

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4.6.2004, il Tribunale di Napoli accolse la domanda con la quale gli odierni ricorrenti, insieme ad altri, avevano chiesto dichiararsi in loro favore l’intervenuto acquisto di una porzione del fondo denominato “(OMISSIS)”, sito fra i Comuni di (OMISSIS), sulla quale ciascuno di loro aveva realizzato immobili abitativi.

Nell’atto introduttivo del giudizio si era sostenuto: che il Demanio dello Stato aveva espropriato tale area fra il 1908 ed il 1909 con la finalità di realizzarvi una vasca di raccolta delle acque pluviali provenienti dal (OMISSIS); che la successiva eruzione vulcanica del 1944 aveva alterato geograficamente l’intera zona; che in seguito, la pubblica amministrazione non aveva compiuto alcun atto significativo della propria volontà di proseguire nell’asservimento dei terreni all’interesse pubblico; che pertanto, a partire dal 1950, molti privati avevano occupato parti dell’area, edificandovi le loro abitazioni dietro regolare concessione e realizzando altresì le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; che gli stessi privati avevano poi goduto di tali beni, per oltre un ventennio, in modo pieno ed esclusivo, pacifico ed ininterrotto.

L’Amministrazione erariale si era costituita in persona del Ministro delle Finanze chiedendo il rigetto della domanda, attesa la natura demaniale dei beni e stante il fatto che molti degli attori avevano avanzato richiesta di disponibilità alla concessione del suolo L. n. 47 del 1985, ex art. 32 con conseguente mancanza dell’animus possidendi; aveva inoltre spiegato domanda riconvenzionale perchè, accertata l’occupazione abusiva dei terreni, gli attori fossero condannati al rilascio degli immobili ed al risarcimento del danno.

2. La sentenza fu appellata dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio, con resistenza degli appellati.

3. Con sentenza n. 2380/2012 la Corte d’Appello di Napoli accolse il gravame e riformò integralmente la decisione impugnata.

In particolare, i giudici d’appello osservarono che, pur nella ritenuta natura non demaniale dei terreni, le relative richieste di dichiarazione di disponibilità alla concessione avanzate da taluni degli appellanti ne implicavano il riconoscimento dell’altruità ed erano pertanto idonee ad interrompere il termine per l’usucapione o a valere come rinunzia all’usucapione già verificatasi.

Rilevarono inoltre, con riferimento ad altre posizioni e per quanto qui ancora di interesse, il difetto di prova di un valido possesso, essendo a tal fine insufficienti gli elementi offerti in giudizio dagli interessati.

Ritennero, infine, che l’assenza in capo ai privati di un qualsivoglia titolo per detenere i terreni legittimasse la domanda di rilascio, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

5. Degli appellati soccombenti, quelli indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi; resistono le amministrazioni intimate con controricorso; i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti Ba.An., L.G. e Le.Gi., Pa.Se., Pi.Ci., Ve.Ci. e Di.Fi.Ge. deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 32,comma 5, e art. 1350 c.c., n. 5, assumendo che, in relazione alle loro posizioni la sentenza avrebbe errato nell’attribuire carattere interruttivo del possesso valido ad usucapire – o di rinunzia all’usucapione maturata – alle loro richieste di dichiarazione di disponibilità alla concessione del suolo.

Sostengono, in particolare, che un’interpretazione secondo buona fede della richiesta di disponibilità alla concessione od alla cessione onerosa dei terreni che essi avevano rivolto all’ente proprietario avrebbe dovuto condurre la corte a ritenerli unicamente consapevoli dell’altrui proprietà nel momento in cui venivano costruiti gli edifici; e rilevano, in tal senso, che la consapevolezza dell’altruità del bene non osta a che si configuri un valido possesso ad usucapionem, per il quale occorre unicamente l’intenzione di comportarsi come proprietario della cosa, pur nell’eventuale consapevolezza di non esserlo.

Osservano, infine, che per le ipotesi di dichiarazione successiva alla maturazione del possesso ultraventennale non potrebbe in alcun modo parlarsi di rinunzia all’usucapione, trattandosi dì un atto abdicativo di un diritto reale immobiliare soggetto ad onere di forma scritta.

1.1. Il motivo è infondato.

Il principio che governa la materia, evincibile dal consolidato orientamento di questa corte, è quello secondo cui il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l’usucapione (si veda, fra le numerose altre Cass. 18.9.2014, n. 19706).

Al riguardo rileva, in particolare, non il fatto del riconoscimento in sè considerato, quanto piuttosto la circostanza che dal medesimo, per le modalità con le quali esso è stato esercitato, possa emergere un’incompatibilità con la volontà di godere il bene come proprietario; tale – peraltro – è la ragione per la quale questa corte ha talora precisato che non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, essendo necessario che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (si veda ad es. Cass. 28.11.2013, n. 26641).

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, in cui si rileva espressamente che, indipendentemente dalla finalità di condono, le dichiarazioni dei ricorrenti interessati contenevano un riconoscimento dell’attuale diritto dominicale dell’amministrazione, cui deve attribuirsi valore ostativo alla sussistenza del loro animus rem sibi habendi; e tale rilievo non è minimamente scalfito dalle censure in esame.

Quanto, poi, alla specifica valenza della richiesta di concessione in godimento, questa corte ha già avuto modo di precisare che l’art. 1141 c.c., comma 2, nello stabilire che il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore, si riferisce al detentore in senso proprio o qualificato, giacchè l’opposizione al possessore, quale tecnica d’interversione del possesso, presuppone una detenzione originaria fondata su un titolo derivante dallo stesso possessore.

Pertanto, ove – come nel caso di specie – chi non sia detentore qualificato del bene ne riconosca l’altrui proprietà attraverso una richiesta di concessione in godimento, non può ritenersi sussistente l’animus possidendi, che fino a quel momento è senz’altro da escludere (così fra le altre Cass. 28.2.2013, n. 5037).

1.2. Infine, con riguardo ai profili di censura che investono la rinunzia all’usucapione, non vi è ragione di discostarsi dal consolidato orientamento di questa corte secondo cui “la parte che rinunci a far valere l’acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall’ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicchè a tale rinunzia – indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa – è inapplicabile l’art. 1350 c.c., n. 5, che impone l’osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili” (così ad es. Cass. 28.5.1996, n. 4945; Cass. 27.3.1998, n. 3245).

2. Con il secondo motivo è denunziato vizio di motivazione in relazione al giudizio di inidoneità delle prove offerte a sostegno dell’esistenza di un possesso utile.

Si assume che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare tali prove (la produzione della licenza edilizia, del certificato di abitabilità, dei contratti di fornitura, del documento di intestazione catastale e del certificato di residenza storica, ovvero le risultanze della consulenza tecnica) non atomisticamente, bensì in modo sinergico, ciò che avrebbe consentito di ravvisarne la concordanza ai fini di prova del possesso.

2.1 Anche detto motivo è infondato.

La corte di merito, infatti, ha preso in considerazione le prove offerte da ciascuno dei ricorrenti e ne ha illustrata l’inidoneità a dimostrare il possesso – distinguendo per ogni singolo interessato -con argomentazioni esaustive ed esposte in modo logico.

Non sussiste, dunque, il vizio denunziato; nè vi era alcuna ragione di procedere ad una valutazione cumulativa di singoli dati probatori, ciascuno dei quali concerneva una diversa posizione soggettiva.

3. Con il terzo motivo la ricorrente G.M. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, e dell’art. 1159 c.c., assumendo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non provato il suo possesso ad usucapionem.

Sostiene, in particolare, che la corte avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’esercizio del possesso sul bene da parte dei suoi danti causa nonchè, sotto altro profilo, considerare sufficiente un termine decennale per la maturazione della prescrizione acquisitiva, sussistendo un valido titolo d’acquisto.

3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Per un verso, infatti, non è fondata la prospettazione della necessità di una verifica officiosa, poichè se è vero che l’art. 1146 c.c., comma 2, abilita il successore ad unire al proprio possesso quello del suo autore al fine di goderne gli effetti, occorre pur sempre che il possesso del dante causa sia dedotto onde essere valutato al fine di suffragare la domanda di usucapione (così ad es. Cass. 5.2.1982, n. 6639).

Per altro verso, poi, è fuorviante il richiamo alla fattispecie dell’usucapione abbreviata, fattispecie distinta da quella ordinaria, oggetto di domanda, dalla quale differisce per natura e requisiti,sì da non potersi ritenere in essa compresa (si veda, fra le altre, Cass. 9.11.2012, n. 19517).

4. Con il quarto motivo il ricorrente A.G. denunzia violazione dell’art. 1142 c.c., assumendo che nei suoi riguardi la corte d’appello avrebbe omesso di fare applicazione della presunzione di possesso intermedio rispetto al proprio dante causa.

4.1 Il motivo non coglie la ratio decidendi, giacchè la corte d’appello, con argomenti che non vengono scalfiti, ha anzitutto escluso la sussistenza di una valida prova del possesso in capo al ricorrente ed in relazione alla prova della corrispondenza fra l’immobile che costui assume di aver usucapito e quello che documenta di aver accatastato.

Con riguardo a tale ultimo aspetto della decisione, poi, la censura consiste in realtà in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti eredi di C.N. denunziano vizio di motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che in essa si rilevava come egli avesse prodotto, in relazione al proprio immobile, il rilascio di un nulla osta all’esecuzione di lavori nel 1966 ed una denunzia di variazione catastale del 1987, senza tuttavia dimostrare la continuità del possesso intermedio.

I ricorrenti assumono che così decidendo la corte non avrebbe tenuto conto di altri documenti, che assumono idonei a provare il possesso.

5.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti nè prodotto i documenti invocati, nè specificato il loro contenuto in relazione alla doglianza esposta.

Di più, esso finisce col consistere, nuovamente, in una non consentita richiesta di rivalutazione di dati istruttori già apprezzati dalla corte di merito.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti R., F. e D.S.C. denunziano vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità del titolo di acquisto da parte del loro dante causa alla prova del possesso sul bene.

Affermano al riguardo i ricorrenti che la corrispondenza fra il bene acquistato e quello oggetto della pretesa usucapione dovrebbe evincersi dal raffronto delle note di trascrizione e della documentazione catastale, che tuttavia essi omettono di produrre, con conseguente difetto di autosufficienza della censura che va così dichiarata inammissibile.

7. Con il settimo motivo il ricorrente Di.Sa.Pa. denunzia violazione degli artt. 1146 e 1159 c.c., assumendo che la corte d’appello avrebbe errato nel non considerare la presunzione di continuità del proprio possesso del bene con quello del dante causa e nel non rilevare d’ufficio detta continuità.

Il motivo può essere scrutinato unitamente al nono, con il quale i ricorrenti M.G. e R.G. svolgono identiche considerazioni.

7.1. Le censure non colgono la ratio decidendi, poichè non incidono sul fondamentale rilievo, operato sul punto dalla sentenza appellata, in base al quale non è stata dimostrata la corrispondenza fra il bene oggetto di possesso da parte del dante causa dei ricorrenti e quello oggetto della domanda.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente O.A. denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di prova del possesso da parte sua, che assume argomentata dalla corte con mero ed apodittico richiamo alla posizione di altri interessati.

8.1. Anche tale motivo è infondato.

Invero, in relazione alla ricorrente – come ad altri interessati – la scelta della corte d’appello di motivare il ritenuto difetto di prova con il semplice riferimento alle considerazioni già svolte per posizioni di contenuto analogo, laddove in particolare si evidenziava l’inadeguatezza della documentazione prodotta, soddisfa i criteri di sufficienza elaborati dalla giurisprudenza di questa corte con riguardo alla motivazione per relationem.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare che in tale ipotesi sussiste vizio di motivazione solo quando il giudice compia un rinvio generico all’atto od al documento di riferimento senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. ad es. Cass. 20.7.2012, n. 12664).

9. Il decimo motivo, con il quale la ricorrente P.L. lamenta vizio di motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova del possesso in capo al proprio dante causa Pa.Se., è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè con esso la ricorrente si duole sostanzialmente del mancato esame di documenti che tuttavia non allega e dei quali neppure indica i termini decisivi nel senso invocato.

10. Analoghe considerazioni valgono, infine, per l’undicesimo motivo, con il quale il ricorrente B.L. lamenta vizio di motivazione in relazione al proprio possesso, ritenuto non provato; anche detta censura, infatti, si fonda sull’asserita rilevanza di documenti che non risultano nè indicati nè tantomeno forniti.

11. In definitiva, il ricorso è meritevole di rigetto; le spese vanno conseguentemente poste a carico dei ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dei ricorrenti le spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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