Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13629 del 30/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 14/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24501-2013 proposto da:

S.T.B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARIA F. RAPISARDA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.T.B., (OMISSIS), S.T.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ARTURO DEL GIUDICE;

– controricorrenti –

e contro

Q.L.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 4346/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, difensore della

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ARTURO DEL GIUDICE, difensore dei controricorrenti,

che ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, per l’inammissibilità del secondo motivo e per

l’assorbimento del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito del doppio grado di merito della causa di scioglimento della comunione tra gli eredi di S.T.E., la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4346/13 rideterminava in Euro 26.400.00 la somma che S.T.B.M. doveva corrispondere a ciascuno dei suoi fratelli, B. e S.T.M., a titolo di frutti civili per il godimento esclusivo di un appartamento comune sito in (OMISSIS), che ella aveva tenuto in via esclusiva dal 1980. Somma. quest’ultima, pari ai 2/9 della quota di 2/3 del valore complessivo delle rendite relative al periodo 1980-2013, detratta la quota di usufrutto pari a 1/3 spettante alla madre, Q.L.. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale riteneva infondata la tesi difensiva di S.T.B.M., che aveva dedotto di aver goduto dell’immobile a titolo oneroso e di averne pagato il corrispettivo alla madre. Per un verso, osservava la Corte capitolina, Q.L., essendo titolare dell’usufrutto sull’immobile per la sola quota di 1/3, non avrebbe potuto disporre delle rendite del bene anche per la restante quota (s’intende. di proprietà piena) spettante ai figli B. e M.; per altro verso, le quattro quietanze per la cifra complessiva di Euro 36.116.45, prodotte da B.M. per dimostrare il pagamento dei canoni di locazione versati alla madre, erano inefficaci ed inopponibili ai predetti due coeredi, in quanto terzi rispetto al dedotto rapporto locativo. Pertanto, S.T.B.M. restava obbligata direttamente verso i fratelli al versamento delle rendite relative al godimento della casa, “in misura quantomeno pari a quanto “attestato” dalle citate ricevute (rilavata anche la congruità di tali importi rispetto all’ammontare dei frutti determinato dal consulente ai valori attuali a nov. 1994 (…))”. Infine “(s)ui crediti annualmente maturati, secondo il criterio nominalistico”, la Corte distrettuale determinava il calcolo degli interessi legali.

Contro detta sentenza S.T.B.M. propone ricorso affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso B. e S.T.M..

Q.L. è rimasta intimata.

Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione od omessa applicazione dell’art. 1309 c.c., in relazione agli artt. 1988 e 2720 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che i quattro documenti prodotti per dimostrare il pagamento della somma di Euro 36.116,45 non dovevano essere valutati in funzione della prova del rapporto locativo, “ma, vertendosi in tema di scioglimento di comunione dei beni ereditari, con necessità di calcolare i frutti percepiti dai condividenti in via esclusiva prima dello scioglimento, i predetti documenti dovevano essere valutati come riconoscimento di debito della Q. verso gli altri coeredi, e cioè ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1309 c.c., come correttamente deciso dai primi Giudici”. Il Tribunale, infatti, sostiene parte ricorrente, aveva ritenuto che tali quietanze, non impugnate per falsità da B. e S.T.M., dimostravano che era stata la Q. a percepire i frutti civili prodotti dal bene, per cui era quest’ultima a doverli rifondere ai condividenti per la quota di 2/9 ciascuno. Conclude affermando che dalla “incontestabile” natura di atti di riconoscimento di debiti ereditari ai sensi dell’art. 1309 c.c., le ridette quietanze a firma di Lucia Q. dispensano l’odierna ricorrente dal provare l’esistenza del proprio rapporto di locazione con la madre, ai sensi dell’art. 1988 c.c.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Inammissibile, lì dove pone una questione nuova, quella della ricognizione di debito. di cui non v’è traccia in atti e che, come tale, resta preclusa in questa sede di legittimità in quanto implica un accertamento fattuale (sull’inammissibilità, nell’ambito del processo di cassazione. di questioni nuove che importino accertamenti di fatto non operati dal nè richiesti al giudice di merito, cfr. fra le tante Cass. n. 16742/05).

Manifestamente infondato, perchè (contrariamente a quanto mostra implicitamente di opinare parte ricorrente) la ricezione di una somma che in tutto o in parte spetterebbe a terzi non implica affatto, di necessità logica, la ricognizione del relativo obbligo di pagamento in favore di questi ultimi. Non senza sottolineare che il richiamo all’art. 1309 c.c. è del tutto fuori contesto, perchè a) la ricognizione di debito “giova” (è il verbo usato dalla norma) ai creditori solidali, mentre nell’ottica difensiva di parte ricorrente servirebbe a danneggiare questi ultimi, deviando dal coerede al terzo promittente l’obbligo di corrispondere l’eccedenza dei frutti civili ritratti del bene comune; b) le promesse unilaterali possono costituire fonte d’obbligazione solo nei confronti del destinatario, non già di terzi (cfr. Cass. nn.).

2. – Il secondo motivo allega, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 2946 c.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe rilevato la prescrizione del diritto di ripetere i frutti civili maturati oltre il decennio anteriore alla notifica della citazione di primo grado.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè solleva un’eccezione di prescrizione che parte ricorrente non dimostra essere stata sollevata con la comparsa di risposta di primo grado.

3. – Il terzo motivo espone la violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe riconosciuto in favore di B. e S.T.M. la rivalutazione monetaria, ancorchè il debito della ricorrente relativo ai frutti fosse di valuta e gli altri coeredi essi non avessero provato un maggior danno da svalutazione. Nè tale debito è, a sua volta, produttivo di altri frutti civili sotto forma di interessi legali.

3. – Anche tale mezzo non ha pregio.

In disparte la non pertinenza del richiamo all’art. 115 c.p.c. e il fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto solo gli interessi legali, considerando espressamente (v. pag. 9) la relativa obbligazione a carico dell’odierna ricorrente come soggetta al criterio nominalistico; tutto ciò a parte, va osservato che tale debito di valuta è, a sua volta, produttivo d’interessi legali “giorno per giorno.” così come dispone l’art. 821 c.c., comma 3 (cfr. per una fattispecie in porle qua consimile, Cass. n. 12362/92).

4. – In conclusione il ricorso va respinto, ponendo le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

5. – Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese, che liquida in Euro 4.700.00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA