Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13629 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 21/06/2011), n.13629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., in proprio e nella qualità di socio

accomandatario della Martirano s.a.s. di Giovanni Martirano e C.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Ugonio n. 3, presso lo

studio dell’Avvocato VALENZI Luigi Isabella, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia

n. 40, presso lo studio dell’Avvocato Filieri Massimo, dal quale è

rappresentata e difesa per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e

R.M.T., elettivamente domiciliata in Roma, via

Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Pansadoro

Alessandro, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.M.F., R.O.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4637 del 2008,

depositata il 12 novembre 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Alessandro Pansadoro;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Finocchi Ghersi Renato, il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza n. 38891 del 2002 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di R.R. e ha dichiarato M.G., in proprio e quale legale rappresentante della Martirano Giuseppe s.a.s., tenuto alla restituzione degli immobili che essi, unitamente e disgiuntamente, ancora e senza titolo detenevano, condannandoli per l’effetto all’immediato rilascio degli stessi, rigettando altresì la domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto degli immobili stessi per usucapione;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 12 novembre 2008, ha rigettato l’appello proposto dal M. in proprio e nella qualità;

che il M., in proprio e nella qualità, ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, R.R. e M.T. R.;

che non hanno svolto attività difensiva gli intimati R.O. M. e D.M.F.;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 2 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:

“… Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. Il motivo non contiene la formulazione di un quesito di diritto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 1163 cod. civ. – per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Il motivo non contiene la formulazione di un quesito di diritto con riferimento alla denunciata violazione di legge, nè la specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.

Il ricorso è inammissibile.

Si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 15 novembre 2008, e cioè nel vigore dell’art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 – bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, avendo soltanto la controricorrente R.R. depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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