Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13629 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5179/2016 R.G. proposto da:

C.G., c.f. (OMISSIS), (in qualità di delegato ex art.

1106 c.c., comma 2, dei comproprietari della strada interpoderale

ubicata in (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in Roma, alla via

degli Scipioni, n. 252, presso lo studio dell’avvocato Luca Saccone,

e dell’avvocato Valeria Di Rocco, che lo rappresentano e difendono

in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

L.F.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Tacito, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Manuela La

Ferrara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

su foglio separato allegato in calce alla memoria di costituzione di

nuovo difensore.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 901 del 19.8.2015 del Tribunale di Viterbo;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 4

dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso perchè si inviti il

ricorrente a produrre Delibera autorizzativa di ratifica ed,

acquisita tale Delibera, per l’accoglimento del ricorso principale e

per la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale,

udito l’avvocato Luca Saccone, per il ricorrente,

udito l’avvocato Manuela La Ferrara, per il controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Ronciglione C.G., in qualità di delegato ex art. 1106 c.c., comma 2, dei comproprietari della strada interpoderale che attraversa il comprensorio di (OMISSIS) e collega i singoli lotti edificati alla pubblica via, esponeva che L.F.F., comproprietario della strada interpoderale, non aveva assolto l’obbligo di contribuzione alle spese di manutenzione e conservazione della strada, deliberate dall’assemblea dei comunisti, per la quota corrispondente alla porzione di sua esclusiva proprietà.

Esponeva segnatamente che l’assemblea dei comproprietari aveva in data 19.6.2011 approvato il bilancio consuntivo relativo al periodo 1.4.2010 – 31.3.2011 ed il correlato piano di riparto ed avverso tale deliberazione L.F.F. non aveva esperito alcuna impugnazione; che dunque controparte era senz’altro tenuta alla corresponsione dell’importo di Euro 4.026,02.

Chiedeva ingiungersi il pagamento di tale somma con interessi e spese.

2. L’adito giudice di pace pronunciava l’ingiunzione.

3. L.F.F. proponeva opposizione.

Eccepiva la nullità, a vario titolo, della Delibera dell’assemblea dei comproprietari recante delega ex art. 1106 c.c., comma 2, al ricorrente; il difetto di legittimazione processuale in capo a C.G.; l’inerenza del preventivo e del consuntivo allegati a fondamento della richiesta monitoria ad un consorzio e quindi ad un organismo diverso dalla comunione; la prescrizione della pretesa creditoria oggetto dell’ingiunzione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

4. Resisteva C.G. nell’azionata qualità.

Deduceva che negli atti di vendita dei singoli lotti era stata espressamente prefigurata la costituzione di un consorzio, avente tuttavia mera funzione di gestione della comproprietà, sicchè il credito di cui all’ingiunzione rinveniva comunque nella comproprietà della strada interpoderale il suo titolo giuridico.

Deduceva altresì che l’assemblea dei comproprietari aveva provveduto all’approvazione delle tabelle millesimali, all’approvazione annuale dei consuntivi e dei preventivi di gestione della strada comune ed alla sua nomina quale delegato ex art. 1106 c.c.; che L.F.F. giammai aveva contestato ovvero impugnato le medesime deliberazioni.

Deduceva ancora che il decorso del termine di prescrizione era stato sistematicamente interrotto mercè l’inoltro delle richieste di pagamento degli oneri rimasti insoluti.

Invocava il rigetto dell’opposizione.

5. Con sentenza in data 6.3.2012 l’adito giudice di pace rigettava l’opposizione e confermava l’ingiunzione.

6. L.F.F. proponeva appello.

Resisteva C.G. nella spiegata qualità.

7. Con sentenza n. 901 del 19.8.2015 il Tribunale di Viterbo accoglieva il gravame ed, in accoglimento dell’opposizione spiegata in prime cure dall’appellante, revocava l’ingiunzione e condannava l’appellato alle spese del doppio grado.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.G. nella riferita qualità; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

L.F.F. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso ed, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con il favore delle spese.

9. Il ricorrente ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto del tribunale, il giudice di pace non aveva da motivare in ordine alla partecipazione del L.F. al consorzio.

Deduce che l’ingiunzione è stata domandata nell’esclusivo interesse della comunione sulla scorta di delibere adottate ai sensi degli artt. 1104 c.c. e segg., al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti dall’art. 1104 c.c.; che del resto l’avversa iniziale opposizione era ancorata alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1100 c.c. e segg.; che correttamente il giudice di pace aveva respinto l’opposizione facendo leva sulle disposizioni di cui agli artt. 1100 c.c. e segg..

11. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1100 c.c., art. 1101 c.c., u.c., artt. 1104,1105,1106,1107 e 1109 c.c..

Deduce che in prime cure, alla stregua della documentazione all’uopo allegata, ha comprovato che l’azionata pretesa creditoria trae titolo da deliberazione dell’assemblea dei comproprietari.

Deduce che le spese per l’apposizione, per la manutenzione e per il funzionamento del cancello elettrico che regolamenta l’accesso alla strada interpoderale, afferiscono al normale godimento della strada comune, sicchè per tali spese sussiste senz’altro l’obbligo della controparte di concorrervi.

Deduce che le spese postali e legali si correlano al funzionamento dell’assemblea dei comproprietari e quindi parimenti afferiscono al normale godimento della strada comune, sicchè anche per queste spese sussiste sicuramente l’obbligo del L.F. di concorrervi.

Deduce che del tutto fuor di luogo è il riferimento, che nell’impugnato dictum si rinviene, a presunte spese inerenti a “strade non asfaltate diramanti da quella principale”; che invero una simile voce di spesa non trova riscontro nelle allegazioni difensive.

12. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine alle spese tutte per le quali aveva domandato l’ingiunzione, siccome inerenti alla strada interpoderale oggetto di comproprietà.

13. Va dato atto previamente che risulta agli atti Delib. 5 luglio 2009, dell’assemblea ordinaria dei comproprietari di (OMISSIS), Delibera con la quale all’unanimità dei presenti C.G. è stato “nominato amministratore della comunione con rappresentanza legale attiva e passiva per agire anche in sede giudiziale, pure al fine di ottenere adempimento delle deliberazioni dell’Assemblea e per la difesa e tutela del bene comune”.

14. Il controricorrente ha chiesto “in ogni caso rettificare il numero del Decreto Ingiuntivo revocato dal Giudice dell’Appello, dall’erroneo n. 36/12 a quello esatto n. 27/12” (così controricorso, pag. 28).

15. L’istanza non può ricevere seguito.

E’ sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 c.p.c. e segg., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 27.7.2001, n. 10289; Cass. 20.8.2004 n. 16353).

16. Il controricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l’inesistenza, l’invalidità e l’inefficacia del “conferimento del mandato alla lite per il presente procedimento ad opera dei comproprietari al C., con verbale di assemblea del 10.1.16, in quanto i partecipanti all’assemblea avrebbero dovuto sottoscrivere, e con sottoscrizione autenticata, il (…) verbale, trattandosi di atto che abilita al rilascio di procura ad litem” (così controricorso, pag. 17).

17. L’eccezione è destituita di fondamento.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1106 c.c., comma 2 e art. 1105 c.c., comma 2, ed ai fini della delega ad un partecipante alla comunione delle potestà di ordinaria amministrazione, è sufficiente che la deliberazione sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei comunisti, calcolata secondo il valore delle rispettive quote.

Nessuna ulteriore formalità è necessaria.

Per nulla si giustifica dunque la pregiudiziale eccezione del L.F..

18. I rilievi postulati dalla delibazione del primo e del secondo motivo del ricorso principale tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, che in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo del ricorso principale.

19. Evidentemente i fatti addotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione e le inerenti deduzioni probatorie, già sottoposti al giudice di primo grado, tornano, seppur nei limiti delle questioni oggetto degli specifici motivi di gravame ed altresì delle questioni che i motivi di gravame implicitamente involgono (l’appello non è un “iudicium novum” ma una “revisio prioris instantiae”), a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull’eccezione (cfr. Cass. 19.6.1993, n. 6843).

20. In tal guisa l’affermazione del tribunale, secondo cui il giudice di primo grado non aveva motivato in ordine alla partecipazione dell’appellante al consorzio e quindi in ordine all’efficacia nei suoi confronti delle delibere assunte dagli organi consortili (cfr. sentenza d’appello, pag. 7), si risolve in un vano rilievo, siccome le successive affermazioni dello stesso tribunale, alla stregua delle quali le spese figuranti nei preventivi e consuntivi allegati riguardavano “anche voci relative al cancello, alle strade non asfaltate (…), spese postali e spese legali, relative a beni non oggetto di comproprietà” (così sentenza d’appello, pag. 7), sostanziano, a loro volta, i termini di una motivazione del tutto “apparente”.

21. Innegabilmente il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

Su tale scorta appieno è da ascrivere a siffatto abnorme paradigma motivazionale la pura e semplice argomentazione del tribunale secondo la quale le spese di cui agli allegati preventivi e consuntivi non inerivano a beni oggetto di comproprietà, giacchè le delibere riportavano come intestazione quella del “consorzio” e solo talvolta quella dei “comproprietari”.

Ciò viepiù che l’appellato, già in prime cure, aveva addotto che la costituzione del consorzio rispondeva all’esigenza di assicurare la gestione della comproprietà.

Conseguentemente sostanzia una mera petizione di principio l’ulteriore affermazione del giudice del gravame secondo cui le delibere addotte a fondamento del ricorso monitorio erano senz’altro inefficaci nei confronti dell’appellante, che, in quanto estraneo al consorzio, non aveva titolo per impugnarle.

22. In pari tempo il vizio di motivazione “apparente” rinviene puntuale riflesso, al di là delle violazioni di legge, degli errores in iudicando ed in procedendo prefigurati nella rubrica dei mezzi in disamina, nelle doglianze di illogicità, apoditticità della motivazione veicolate nel corpo dei medesimi mezzi (cfr. ricorso principale, pagg. 12 e 19).

23. In ogni caso è fuor di contestazione che L.F.F. è comproprietario della strada interpoderale che attraversa l’intero comprensorio di (OMISSIS).

Sicchè è fuor di dubbio che è tenuto a contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della res communis e che le deliberazioni a tali fini assunte dalla maggioranza – per quote – dei comunisti gli si impongono obbligatoriamente nonostante il suo dissenso (art. 1105 c.c., comma 2).

24. Il ricorso incidentale è inammissibile.

Invero il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa (è il caso appunto di L.F.F.) nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. 5.1.2017, n. 134; Cass. 10.12.2009, n. 25821).

25. In accoglimento – e nei limiti dell’accoglimento – del primo e del secondo motivo del ricorso principale la sentenza n. 901/2015 del Tribunale di Viterbo va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

26. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente principale sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

27. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. cit., si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale; cassa – in relazione e nei limiti dei motivi accolti – la sentenza n. 901/2015 del Tribunale di Viterbo; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incid., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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