Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13629 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 991/2009 proposto da:

SIT SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro

tempore rag. R.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato VALENTI Ettore, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALCATEL ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore speciale

Dott. C.E.;

– intimato –

nonchè da :

ALCATEL ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore speciale

Dott. C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CASSOLA VALTER;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1070/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato VALENTI Ettore, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato COSSOLA Valter, difensore del resistente che ha

chiesto rigetto ricorso principale;

accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Santa Maria, titolare, a seguito di vari atti di incorporazione, dei rapporti facenti capo alla CIET srl, esponeva che l’Alcatel Italia spa, in qualità di appaltatrice dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.), aveva dato in subappalto alla CIET srl, con distinti contratti stipulati negli anni 1991 e 1992, l’esecuzione di lavori civili per la costruzione di impianti lungo alcune tratte autostradali. Nelle intese tra appaltatrice e subappaltatrice si era convenuto, per l’esecuzione dei lavori, un prezzo che presentava un ribasso del 35% rispetto al prezzo convenuto nel contratto d’appalto concluso tra l’Alcatel e l’Azienda di Stato, ribasso stabilito in violazione della L. n. 55 del 1990, art. 18, che impone all’impresa appaltatrice di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%.

Attesa la violazione dell’obbligo stabilito dalla suddetta norma, la CIET srl aveva chiesto alla sua committente l’integrazione del corrispettivo in modo da raggiungere il prezzo che sarebbe stato di sua spettanza qualora fosse stato praticato il ribasso previsto e, quantificato il proprio credito in L. 20.632.373.775, comprensivo di rivalutazione ed interessi, aveva convenuto in giudizio l’Alcatel Italia spa davanti al Tribunale di Firenze per ottenere il pagamento della suddetta somma.

Nell’ambito di tale giudizio, all’udienza del 26.3.1996 dinanzi al giudice istruttore le parti erano addivenute ad una transazione merce il versamento alla società attrice (allora denominata IM.TEL srl) della somma di L. nove miliardi.

Tanto premesso parte attrice sosteneva che il suddetto atto di transazione era da considerarsi radicalmente nullo o quantomeno annullabile perchè contrario a norme imperative di legge quali quelle rinvenibili nelle disposizioni emanate per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla L. n. 55 del 1990, posto che con la domanda si era inteso far valere la nullità di clausole relative al corrispettivo del subappalto perchè investivano diritti sottratti alla disponibilità delle parti, diritti che con la transazione erano stati rinunciati in violazione dei parametri fissati dalla norma sopra citata.

Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità parziale dell’atto di transazione di cui sopra nel La parte in cui la IM.TEL srl aveva rinunciato ad ogni altra sua pretesa eccedente l’importo di L. nove miliardi e per l’effetto la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di L. 11.632.373.775 comprensiva di interessi e rivalutazione fino al 30.11.2005, oltre ulteriori interessi e rivalutazione da tale data al saldo.

Alcatel Italia spa si costituiva sostenendo la validità della transazione. Eccepiva il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti di subappalto. Rilevava inoltre che, anche in caso di ritenuta nullità della transazione per contrasto con la L. n. 55 del 1990, art. 18, essa doveva ritenersi comunque valida ed efficace per tutti i titoli diversi (interessi, indennità etc.) da quelli di integrazione del corrispettivo del contratto d’appalto.

Eccepiva ancora che il citato art. 18, nello stabilire che i corrispettivi dei contratti di subappalto relativi ad opere pubbliche non potevano essere inferiori all’80% dei corrispettivi d’appalto, disciplinava solo l’ipotesi di subappalto totale, mentre nel caso di specie essa Alcatel Italia aveva subappaltato alla società attrice l’esecuzione materiale delle opere civili, riservandosi di eseguire direttamente una serie di prestazioni, dettagliatamente elencate, di cui le parti avevano tenuto conto nella determinazione del corrispettivo del subappalto che era stato per tale ragione convenuto nel 65% rispetto a quello dell’appalto.

Istruita la causa con produzioni documentali e CTU, con sentenza del 26 marzo 2003 il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese processuali. Disattesa l’eccezione di clausola compromissoria sollevata dalla convenuta il primo giudice fondava la decisione di merito su tre distinte “rationes decidendi”.

Sosteneva in primo luogo che il carattere imperativo della norma contenuta nella L. n. 55 del 1990, art. 18, non inficiava la validità dell’atto transattivo, che doveva essere valutata non alla stregua dell’art. 1966 c.c., bensì in base al disposto dell’art. 1972 c.c., norma secondo la quale la transazione è nulla solo se relativa ad un contratto avente una causa illecita, mentre configurandosi, come nella fattispecie,una ipotesi di contratto solo illegale, doveva aversi riguardo alla disciplina del citato art. 1972 c.c., comma 2, a tenore del quale la transazione su un titolo nullo è solo annullabile e l’invalidità del titolo non può essere invocata se conosciuta da chi ha transatto, come doveva ritenersi nel caso di specie.

Rilevava inoltre che, anche considerando indisponibile il credito per integrazione del corrispettivo dell’appalto vantato da IMTEL srl L. n. 55 del 1990, ex art. 18, la indisponibilità riguardava solo il capitale ben potendo la IMTEL aver rinunciato validamente agli interessi maturati su tale credito e alle altre somme richieste (revisione prezzi, indennità etc.) sicchè, essendo risultato dagli accertamenti svolti dal ctu che la somma corrisposta in sede di transazione era superiore di L. 17.201.869 a quanto dovuto in base al suddetto articolo, anche sotto diverso profilo la domanda doveva ritenersi infondata.

Osservava, infine, che la domanda risultava infondata anche: sotto un ulteriore decisivo profilo. La L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, nel disporre che i corrispettivi dei contratti d’appalto non possono essere inferiori all’80% di quelli riconosciuti dal committente all’appaltatore, presupponeva che quest’ultimo avesse subappaltato l’intera opera, senza eseguire prestazioni di sorta. Nel caso di specie era invece risultato che Alcatel aveva eseguito direttamente una serie di prestazioni, sostenendone i costi, per cui l’oggetto del subappalto non era coinciso con la totalità delle prestazioni necessarie per eseguire l’appalto. Pertanto correttamente il ctu aveva valutato l’incidenza economica delle prestazioni di carattere generale rimaste a carico di Alcatel determinando l’entità del ribasso al netto di tali prestazioni, pervenendo alla conclusione che la somma di lire nove miliardi versata da Alcatel in sede di transazione fosse tale da coprire ampiamente l’importo dovuto sulla base della L. n. 55 del 1990, art. 18.

Per la riforma di tale sentenza proponeva appello la S.I.T. srl (già Santa Maria srl) censurando le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione. Chiedeva che, in accoglimento del gravame, Alcatel fosse condannata al pagamento di quanto ancora dovuto per adeguamento del prezzo di subappalto, oltre interessi e rivalutazione, depurato dell’importo versato in sede di transazione.

L’appellata si costituiva eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per difetto di prova della legittimazione da parte della S.I.T. srl ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di Santa Maria srl.

Proponeva inoltre gravame incidentale in ordine alle spese giudiziali liquidate in misura palesemente inadeguata in relazione al valore della causa e all’opera prestata.

Riproponeva l’eccezione di clausola compromissoria disattesa dal primo giudice confutando per il resto i motivi dell’appello principale di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 17 luglio 2008 la Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione principale e in accoglimento di quella incidentale, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidava le spese del giudizio di primo grado a carico della S.I.T. in complessivi Euro 13.400,00, condannando l’appellante principale al pagamento delle maggiori spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la S.I.T. srl in liquidazione sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso l’Alcatel Lucent Italia spa, già Alcatel Italia spa, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a due censure.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l’incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia difetto ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per contrasto con gli artt. 1325, 1343, 1418 e 1444 c.c. e art. 1972 c.c., comma 1 e art. 1966 c.c., per illiceità della causa, mancanza dei requisiti di legge ed illiceità della transazione; contrasto con la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, formulandosi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “Se, essendo il contratto di subappalto protetto da norme inderogabili quanto alla determinazione del compenso, così come stabilisce la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, il contratto di transazione su tale materia sia illecito per contrasto con gli artt. 1325, 1343 e 1418 c.c., in relazione all’art. 1966 c.c., comma 2 e art. 1972 c.c., comma 1”.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per difetto assoluto di motivazione su un fatto decisivo della controversia e n. 3 per contrasto con l’art. 1664 c.c., sulla revisione prezzi ed alla L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, art. 1966 c.c., comma 2, art. 1972 c.c., comma 1, formulandosi il seguente quesito di diritto: “Se la revisione prezzi sia parte integrante del corrispettivo dovuto al subappaltatore e se qualora su tale somma venga effettuata transazione vi sia illiceità L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 4, e nullità della transazione conseguente per contrasto con l’art. 1664 c.c., art. 1966 c.c., comma 2, art. 1972 c.c., comma 1 e art. 1343 c.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 1965 c.c., in relazione agli artt. 1325, 1343 e 1418 c.c., difetto della causa delle reciproche concessioni ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per la controversia, formulandosi il seguente quesito di diritto: “Se quando le reciproche concessioni consistono nella rinuncia di una sola parte a quanto dovutole, essendo il resto del corrispettivo irrisorio e simbolico e perchè dovuto comunque dal debitore, la transazione sia nulla per difetto della causa ai sensi degli artt. 1325, 1343 e 1418 c.c. e L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, art. 1972 c.c., comma 1″.

Con il quarto motivo di deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1194, 1343 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, formulandosi il seguente quesito di diritto:” Se, trattandosi di somme rilevanti composte di varie voci:

capitale, revisione prezzi, interessi, cadute in transazione,il pagamento dell’importo complessivo si deve imputare per primo agli interessi dovuti e successivamente al capitale inderogabilmente stabilito dalla legge, L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 4, con conseguente,in difetto,nullità parziale della transazione per il sovrappiù ex artt. 1343, 1318 e 1194 c.c.”.

Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 2721 c.c., L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, formulandosi il seguente quesito di diritto: “Si chiede se trattandosi di subappalto di lavori,il cui compenso si deve stabilire preventivamente L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 4, le prestazioni di carattere generale dell’appaltatore non debbano risultare specificamente dal contratto fra le parti o da documenti e per le loro dimostrazione sul piano probatorio non è sufficiente in giudizio la mancata contestazione della controparte di fatti solo affermati dall’appaltatore”.

Con il sesto motivo si denunzia,infine, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per contrasto con l’art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 329 c.p.c., formulandosi il seguente quesito di diritto: “Se il giudice d’appello, di fronte alla richiesta senza riserve con precetto di pagamento del creditore delle somme per le spese indicate in sentenza di primo grado, non debba dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto dal creditore per questo motivo, anche in funzione del fatto che le spese debbono essere compensate nei due gradi di giudizio fra le parti per il rigetto di tutte le eccezioni proposte dalla stessa parte anche se risultata vittoriosa”.

Il ricorso principale è infondato.

La Corte territoriale ha preso in esame, per il suo rilievo decisivo ai fini del rigetto dell’impugnazione della S.I.T. srl, la terza delle “rationes decidendi” ritenuta decisiva dal primo giudice per la reiezione della pretesa dalla predetta avanzata nei confronti dell’Alcatel Italia spa.

Aveva osservato il Tribunale che la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, nel disporre che i corrispettivi dei contratti di appalto non potevano essere inferiori all’80% di quelli riconosciuti dal committente all’appaltatore, presupponeva che quest’ultimo avesse subappaltato l’intera opera,senza eseguire prestazioni di sorta. Nel caso di specie era invece risultato che Alcatel aveva eseguito direttamente una serie di prestazioni, sostenendone i costi, per cui l’oggetto del subappalto non era coinciso con la totalità delle prestazioni necessarie per eseguire l’appalto. Correttamente, quindi, il ctu aveva valutato l’incidenza economica delle prestazioni di carattere generale rimaste a carico di Alcatel determinando l’entità del ribasso al netto di tali prestazioni, pervenendo alla conclusione che la somma di nove miliardi versata dall’attuale ricorrente incidentale in sede di transazione fosse tale da coprire ampiamente l’importo dovuto sulla base della citata L. n. 55 del 1990, art. 18.

Ha ritenuto la Corte toscana che la censura mossa dall’appellante S.I.T. a tale “ratio” non investisse il principio innanzi affermato dal primo giudice secondo cui nel caso che il subappalto abbia ad oggetto non l’intera opera pubblica ma solo una parte delle prestazioni commesse in appalto,la verifica del rispetto del limite del 20% del ribasso massimo rispetto al prezzo di aggiudicazione del committente debba essere condotta al netto di tali prestazioni,ossia previo scorporo dal prezzo indicato nel contratto di appalto della percentuale di incidenza delle prestazioni effettuate direttamente dall’appaltatore e non date in subappalto.

Con la conseguenza, ad avviso dei giudici d’appello, che tale principio doveva ritenersi definitivamente acquisito.

E poichè la censura aveva invece ad oggetto la questione della prova di aver l’appaltatore Alcatel eseguito direttamente una serie di prestazioni lamentando in particolare la S.I.T. che controparte avesse solo sostenuto ma non dimostrato l’esecuzione di tali prestazioni e che il ctu e con esso il primo giudice avesse acriticamente recepito tale assunto benchè non provato, la Corte territoriale ha reputato priva di fondamento e conseguentemente respinto tale doglianza alla stregua del principio di non contestazione, divenuto, nell’evoluzione giurisprudenziale, principio di carattere generale del sistema processuale civile. Invero, pur avendo nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado l’Alcatel dedotto di non aver dato in subappalto alla controparte l’intera opera pubblica appaltata, ma di aver eseguito direttamente una serie di prestazioni dettagliatamente elencate nello stesso atto, la S.I.T, nella fase di trattazione non aveva contestato tale eccezione nè da un punto di vista generale nè con riferimento a tutte od alcune delle specifiche prestazioni rientranti nell’appalto che l’Alcatel aveva assunto di avere direttamente eseguito. Tal che correttamente l’incidenza economica di tali prestazioni era stata dal ctu portata in detrazione ai fini della determinazione del ribasso effettivo operato nei contratti di subappalto rispetto al prezzo dell’aggiudicazione. Ha aggiunto la Corte del merito che l’ausiliare di prime cure aveva determinato l’ammontare complessivo del ribasso eccedente il limite del 20% previsto dalla L. n. 55 del 1998, art. 18, comma 4, in complessive L. 8.827.981.305, somma ampiamente ricompresa nell’importo di L. nove miliardi versato da Alcatel in sede di transazione giudiziale sicchè, a seguito di tale pagamento, di importo superiore a quello inderogabilmente previsto dalla richiamata normativa, ogni ulteriore somma doveva ritenersi irripetibile in quanto coperta dall’atto transattivo.

E’ evidente allora, ad avviso di questo Collegio, che, come evidenziato anche dalla controricorrente Alcatel nella depositata memoria, il tenore della pronuncia resa dalla Corte fiorentina, con motivazione adeguata esente da vizi logici e pertanto insindacabile nella attuale sede di legittimità, consente di superare la dibattuta questione dell’invalidità della transazione.

Questione che, in ogni caso, correttamente il giudice di primo grado aveva risolto nel senso che il carattere imperativo della norma contenuta nella L. n. 55 del 1990, art. 18, non inficiava la validità dell’atto transattivo, che doveva essere valutata non alla stregua dell’art. 1966 c.c., bensì in base al disposto dell’art. 1972 c.c., norma secondo la quale la transazione è nulla solo se relativa ad un contratto avente una causa illecita, mentre configurandosi, come nella fattispecie, una ipotesi di contratto illegale, doveva aversi riguardo alla disciplina del secondo comma dell’art. 1972 c.c, a tenore del quale la transazione su un titolo nullo è solo annullabile e l’invalidità del titolo non può essere invocata se conosciuta da chi ha transatto, come doveva ritenersi nel caso di specie.

Tali considerazioni si attagliano a tutti i motivi (il primo, il secondo, il terzo ed il quarto) del ricorso principale, a conclusione dei quali i relativi quesiti di diritto si sono richiamati alla nullità della transazione.

In particolare, con riguardo al quarto motivo, reputa il Collegio che con motivazione adeguata, incensurabile in questa sede, la Corte territoriale abbia escluso che l’eseguito pagamento da parte dell’Alcatel dovesse imputarsi prima al soddisfacimento degli interessi e poi per il residuo al capitale, secondo la previsione di cui all’art. 1194 c.c., poichè il criterio della imputazione legale, previsto da tale norma, non appariva compatibile con un pagamento eseguito sulla base di un negozio transattivo finalizzato a definire l’intera controversia e, come sottolineato dal giudice di primo grado,presupponeva l’esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, nel caso di specie controverso tra le parti in tutte le sue componenti e definito, nel suo complesso, attraverso il suddetto negozio.

Con riguardo al quinto motivo i giudici d’appello hanno sufficientemente spiegato, come innanzi riportato, le ragioni del rigetto della omologa censura formulata con il gravame di merito, alla stregua del principio di non contestazione.

Quanto, infine, al sesto motivo, concernente le spese processuali, la circostanza che Alcatel abbia chiesto il pagamento di quelle di primo grado con precetto, senza alcuna riserva,non costituisce acquiescenza,con conseguente ammissibilità dell’appello incidentale sul punto, mentre inammissibile è la censura di mancata compensazione delle stesse nei due gradi del giudizio essendo stato rispettato il criterio della soccombenza riferito alla causa nel suo insieme.

Con il ricorso incidentale si formulano i seguenti quesiti di diritto a)dica la Suprema Corte se sono disponibili o meno, ai sensi dell’art. 1966 c.c., i corrispettivi per integrazione di compensi L. n. 55 del 1990, ex art. 18, comma 4, per revisione prezzi,per indennità, per interessi, per tardivi pagamenti, per indennizzi, per risarcimenti e per rimborsi”; b) dica la Suprema Corte se la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, costituisce o meno norma imperativa; dica la Suprema Corte se il diritto di credito per integrazione dei corrispettivi di subappalto ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 4, è disponibile o meno. Reputa il Collegio che i due motivi del ricorso incidentale restino assorbiti da quanto enunciato circa la validità dell’atto transattivo in occasione della disamina di primi quattro motivi del ricorso principale.

In conclusione, rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale, la ricorrente principale va condannata alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale,dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento,in favore dell’Alcatel Italia Spa, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 8.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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