Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13628 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2820/13) proposto da:

C.L., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Francesco Scifo;

con domicilio eletto in Roma, via Della Luce 46, presso lo studio

dell’avv. Mario Gerundo;

– ricorrente –

contro

CR.Sa., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso

dall’avv. Maria Vittoria Chines; con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Otello Pontini in Roma, via San Domenico n. 20,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè nei confronti di:

U.A. e V.G.;

– Parti intimate –

avverso la sentenza non definitiva n. 390/2012 della Corte di Appello

di Cagliari, del 23 aprile – 16 luglio 2012;

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 10

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio per intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Cagliari, pronunciando sentenza in data 22 luglio 2009: accolse le domande di risoluzione di due contratti di compravendita proposte dagli acquirenti Cr.Sa., da un lato, e da U.A. e V.G. dall’altro, nei confronti del venditore C.L.; riconobbe il credito di costoro per la restituzione del corrispettivo e delle spese; accolse la domanda riconvenzionale diretta al pagamento per l’uso degli immobili e condannò il C. al pagamento della differenza;

che con sentenza non definitiva n 390/2012 la Corte di Appello di Cagliari, pronunciando nella contumacia dell’Usai e del Veneto, ha parzialmente accolto il gravame del Cr., rinviando all’esito definitivo del giudizio ogni valutazione in merito al quantum debeatur;

che per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il C. e, in via incidentale, il Cr., rimanendo intimati l’ U. ed il V.;

che in prossimità dell’udienza del 10 febbraio 2017 è stato depositato atto di rinuncia ad entrambi i ricorsi, sottoscritto dai procuratori a ciò abilitati, per la sopravvenuta carenza di interesse, avendo le parti dato esecuzione alla sentenza n. 627/2015 della medesima Corte di Appello, decisa nelle more, relativa al quantum debeatur.

Diritto

RITENUTO

che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, senza onere di pronuncia sulle spese, giusta quanto disposto dall’art. 391 c.p.c., comma 4, ed in accordo con quanto convenzionalmente stabilito dalle parti.

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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