Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13628 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 21/05/2019), n.13628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6138-2013 proposto da:

IMMOBILIARE TUSCANIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

STEFANORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 207/1/2012, depositata il 19 luglio 2012, non notificata, la CTR della Toscana accolse l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Immobiliare Tuscania S.r.l., (di seguito la società) rigettando nel contempo l’appello incidentale proposto dalla contribuente, avverso la sentenza della CTP di Arezzo, che, espletata in via istruttoria consulenza tecnica d’ufficio per la stima del valore di ogni singolo immobile oggetto di vendita a terzi da parte dell’Immobiliare negli anni in contestazione, aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006.

Con i suddetti atti impositivi l’Ufficio aveva accertato in via induttiva maggiori ricavi nell’esercizio dell’attività d’impresa da parte della contribuente, relativamente alla vendita di immobili di nuova costruzione per civile abitazione a prezzi inferiori a quelli risultanti dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), facendo altresì riferimento a perizia di stima dell’allora Agenzia del Territorio e, con riferimento a due vendite immobiliari, alla mancanza di emissione di fattura con riferimento al prezzo di vendita dell’immobile oggetto di vendita ai signori F. – M. ed all’eccedenza dell’importo del mutuo (di Euro 170.000,00) acceso dagli acquirenti signori T.- C. rispetto al prezzo dichiarato di vendita (Euro 155.000,00). Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione a duplice profilo, avendo la sentenza impugnata per un verso fatto riferimento ai valori OMI solo in relazione alla completezza formale dell’atto impositivo, per altro attribuendo valore decisivo alla discordanza degli importi delle vendite immobiliari rispetto ai valori OMI aventi rango di presunzioni semplici al fine della determinazione del “valore normale” degli immobili, in dispregio sia della CTU disposta dai giudici di primo grado sia della perizia di parte depositata dalla società contestualmente alle proprie controdeduzioni in grado d’appello, con appello incidentale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, modificato dalla L. comunitaria n. 88 del 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata, pur essendo venuta meno, per effetto della succitata legge comunitaria, la natura di presunzione legale volta ad identificare in detti valori quello normale attribuibile ad immobile di analoga tipologia nello stesso contesto territoriale in caso di cessione, avrebbe ritenuto che in sè il divario riscontrato dai valori OMI rispetto ai prezzi delle cessioni immobiliari verificate per il triennio di riferimento soddisfacesse i requisiti necessari della precisione, gravità e concordanza per l’accertamento basato su presunzioni semplici in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per le imposte dirette ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, per l’IVA.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello incidentale col quale, relativamente alla ripresa a tassazione riferita alla vendita immobiliare effettuata ai signori T. – C. si era giustificato l’importo del mutuo per Euro 170.000,00 acceso dagli acquirenti a fronte del prezzo di vendita indicato in Euro 155.000,00 come volto a finanziare l’IVA al 10% sul prezzo di cessione dell’immobile oggetto di compravendita.

4. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi.

4.1. Essi sono infondati.

Sebbene succinta, la motivazione della CTR è idonea a dar conto della ratio decidendi che ha sorretto il convincimento espresso dal giudice tributario d’appello.

La sentenza impugnata ha, infatti, in maniera sufficientemente chiara, tenuto distinto il profilo motivazionale degli atti impositivi, dal merito della congruità degli importi contestati riguardo al valore “normale” degli immobili oggetto di cessioni a terzi nell’esercizio dell’attività d’impresa da parte dell’odierna ricorrente; dando atto, riguardo a tale ultimo profilo, della presenza di elementi ulteriori rispetto al mero riferimento ai valori OMI (con specifico riferimento alla vendita non fatturata ai signori F. – M., quest’ultimo, per mero errore materiale, indicato in sentenza come Gatteschi), e, con l’inciso “ferma restando la verifica giudiziale”, dando sostanzialmente conto della sostanziale tenuta quanto alla congruità dell’accertamento in relazione all’esito della CTU espletata nel giudizio di primo grado, recepita dal giudice di prime cure, tanto che sulla determinazione dei rispettivi valori non vi era stato appello principale dell’Ufficio.

4.2. Da ciò deriva che è infondata anche la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto espressa con il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass. sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9474) ha sì osservato che “Nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (L. comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. in L. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di “presumptio de presumpto””, ma è evidente che nella fattispecie in esame lo scostamento dei prezzi delle cessioni immobiliari esaminate rispetto ai valori OMI è stato correttamente assunto negli accertamenti impugnati solo come presunzione semplice corroborata dagli ulteriori elementi indiziari sopra indicati, tra i quali va altresì ricordata anche la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio.

5. Infine è infondato il terzo motivo.

Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di omessa pronuncia, essendovi stata pronuncia espressa di rigetto dell’appello incidentale così come proposto dalla contribuente.

La parte avrebbe piuttosto dovuto dolersi dell’omessa motivazione sul motivo specifico del proprio gravame incidentale riferito alla vendita T. – C., ma sul punto non vi è stata censura di parte ricorrente.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si

liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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