Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13628 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20828/2015 proposto da:

SINIFORM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA

FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositato il 18/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA, per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 23 giugno 2011 ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la s.r.l. Sininform, agendo quale procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare svoltasi dinanzi al Tribunale di Marsala su iniziativa della Banca;

che con decreto in data 18 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la domanda;

che a tale conclusione la Corte distrettuale è giunta sul rilievo, per un verso, che come data iniziale del procedimento presupposto doveva considerarsi quella del 24 ottobre 2005, giacchè in precedenza era mancato l’avviso, a cura del creditore pignorante, del pignoramento agli altri comproprietari di bene indiviso, e, per l’altro verso, che non era stato superato il periodo di durata ragionevole, determinato in cinque anni;

che per la cassazione del decreto della Corte di Caltanissetta la Sininform ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2015, sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero non ha notificato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2) ci si duole che la Corte d’appello abbia determinato in cinque anni, anzichè in tre, il periodo di durata ragionevole del processo presupposto; si lamenta inoltre che la Corte territoriale abbia ascritto alla parte il tempo connesso ad un mancato adempimento processuale che non ha inciso sulla durata e sullo svolgimento della procedura, ma ha causato la mancata vendita provvisoria di un solo bene pignorato;

che il motivo è infondato;

che occorre premettere che per un processo, anche esecutivo, la durata standard, in un grado di giudizio, è pari a tre anni (Cass., n. 15998 del 2013);

che nella specie la Corte territoriale ha però motivato, con una valutazione congrua e priva di mende logiche e giuridiche, le ragioni che militano per una determinazione in cinque anni del periodo di durata ragionevole, in considerazione del fatto – emergente dalla puntuale descrizione del procedimento presupposto riportata nel decreto – che numerose vendite (nel 2008, nel 2009 e nel 2010) erano andate deserte e che, in precedenza (nel novembre 2007), il professionista delegato delle operazioni di vendita aveva rilevato la mancanza dell’avviso ai comproprietari relativamente ad un bene pignorato, il che aveva determinato la necessità di procedere alla vendita dei restanti cespiti in attesa dell’avviso;

che del pari congrua – e frutto di apprezzamento rimesso alla esclusiva valutazione del giudice del merito – è la sottolineatura dell’inerzia della parte, indicativa di uno scarso interesse alla vendita effettiva dei beni pignorati, che la Corte territoriale ha tratto dagli omessi avvisi ex art. 599 c.p.c. (“la procedura non poteva comunque essere definita a fronte del difetto dell’avviso ai comproprietari relativamente ad un bene pignorato come rilevato dal professionista in data 16 novembre 2007”);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede;

che risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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