Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13628 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/10/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 22/10/2020), n.23160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso iscritto al n. 18418/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Axpo Italia s.p.a., (già EGL Italia S.p.a.) con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Paolo Puri, Nicola Lucariello e Alberto Mula,

giusta procura a margine del ricorso, presso il cui studio è

elettivamente domiciliata, in Roma via XXIV maggio n. 43;

– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 797/22/2016, depositata il 15 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019

dal Cons. Dinapoli Marco;

Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite che hanno concluso

riportandosi alle richieste scritte di cui ai rispettivi atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

EGL Italia s.p.a. (poi divenuta Axpo Italia s.p.a.), cliente grossista nel mercato dell’energia elettrica, in quanto tale soggetto passivo dell’imposta di consumo, impugnò con separati ricorsi due atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni amministrative, rispettivamente n. (OMISSIS) del 31 gennaio 2008 e n. (OMISSIS) del 4 febbraio 2008, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, commi 1 e 5, per omessi o ritardati versamenti di addizionali provinciali e per presentazione tardiva, ed irregolare compilazione, delle dichiarazioni di consumo degli anni 2005 e 2006.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 139/5/2013, riteneva dovute le sanzioni, esclusa la somma di Euro 14.670,54 compensata con altro credito di imposta.

Avverso tale decisione proponevano appello in via principale Axpo Italia s.p.a. ed in via incidentale Agenzia delle dogane.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n. 797/22/2016 depositata il 15 giugno 2016, non notificata, accoglieva l’appello principale, rilevando: che, nelle more del giudizio, era stato accertato che Axpo vantata a livello nazionale crediti a titolo di rimborso di accise superiori ai debiti derivanti dai mancati versamenti, e che l’Ufficio Centrale dell’Agenzia aveva accolto l’istanza di compensazione avanzata dalla società, sicchè le sanzioni dovevano ritenersi illegittime, non potendo configurarsi omessi versamenti di imposta; che neppure era dovuta la sanzione di cui al TUA, art. 59, comma 1, lett. c), in mancanza di dolo specifico della contribuente.

L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a tre motivi. Axpo Italia s.p.a. resiste con controricorso con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 55 e 56, degli artt. 1242 e 1246 c.c., della L. n. 212 del 2000, art. 8, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 59, comma 1 lett. c, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Secondo la ricorrente la CTR sarebbe incorsa in errore per aver ritenuto che gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta, previsti dalla legge per ciascuna provincia in cui opera il contribuente, e la cui omissione è stata sanzionata, siano venuti meno a seguito della compensazione autorizzata a livello nazionale fra tutte le reciproche poste di credito e di debito delle parti, peraltro con espressa esclusione delle sanzioni: tale accordo non potrebbe infatti essere equiparato ad una compensazione di tipo civilistico, con l’effetto estintivo di cui all’art. 1242 c.c., atteso che in materia tributaria la compensazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra quello di specie; inoltre, anche volendo ritenere applicabile la norma codicistica, l’effetto estintivo non potrebbe essersi prodotto, in difetto dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del crediti opposti in compensazione, atteso che dai conteggi effettuati era emerso che il debito di Axpo per le addizionali (ivi compreso quello relativo alla provincia di Torino) era superiore al credito vantato dalla società per il medesimo titolo, tanto che la società aveva provveduto a versare la differenza dovuta, maggiorata degli interessi e delle indennità di mora.

La CTR avrebbe, infine, erroneamente desunto dalla sopravvenuta estinzione del debito relativo ai tributi la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’erogazione della diversa sanzione di cui al D.Lgs. TUA, art. 59, lett. c).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunziare in merito alla eccezione di inammissibilità del motivo d’appello di Axpo Italia con il quale la società, pur riconoscendo che all’esito della procedura di compensazione era risultata una sua posizione a debito per le addizionali provinciali, aveva opposto l’esistenza di suoi ulteriori crediti da rimborso per tale titolo, benchè accertati con sentenze non ancora passate in giudicato.

3. Con il terzo motivo Agenzia denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4) e art. 36, lamentando omissione e perplessità della motivazione che sorregge la Sentenza impugnata.

4. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Axpo Italia, da esaminare in relazione a ciascun motivo, è infondata con riguardo al primo mezzo di censura, che attiene a questioni di mero diritto, la cui soluzione non richiede la consultazione degli atti di causa.

5. Ciò premesso, il motivo deve essere accolto sotto entrambi i profili dedotti.

5.1. La CTR hà infatti, in primo luogo, erroneamente ritenuto che l’avvenuta definizione contabile fra le parti, a livello nazionale, delle reciproche poste di dare e avere, sopravvenuta alle violazioni accertate, avesse estinto l’obbligazione tributaria ai sensi dell’art. 1242 c.c., dal momento che la norma civilistica, secondo cui la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, non può trovare applicazione in materia.

Invero, come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez. V, 7 marzo 2019 n. 6645) con decisione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “è principio consolidato in materia tributaria che la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione di rimborso, ed ogni deduzione, sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può considerarsi superato in virtù della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente), il quale nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato a decorrere dall’anno d’imposta 2002 (cfr. Cass., 05/07/2017 n. 16532; Cass. 09/07/2013 n. 17001, Rv. 627180-01; Cass., 25/05/2007 n. 12262)”.

In particolare, la disciplina delle accise sull’energia elettrica stabilisce, quale unica forma di compensazione attuabile ex lege, che le somme che risultino eventualmente versate in più dal debitore all’esito del conguaglio annuale sono detratte dai successivi versamenti in acconto (TUA, art. 56).

Ne consegue che l’estinzione dei debiti di imposta di Axpo Italia non può farsi risalire a data anteriore a quella del provvedimento del 5.8.2010 della Direzione regionale della Liguria, attuativo (peraltro solo parzialmente) della compensazione “anomala” autorizzata su base nazionale dal Direttore dell’Area Centrale dell’Agenzia il 17 luglio 2009 in accoglimento dell’istanza in tal senso avanzata dalla società, e non può aver avuto effetto sanante retroattivo delle violazioni dalla stessa commesse.

5.2.Quanto alla doglianza concernente la violazione del TUA, art. 59, comma 1, lett. c), la CTR ha erroneamente ritenuto che la norma richieda, per l’applicazione della sanzione, la sussistenza del dolo specifico di evasione.

Infatti, come già deciso da questa Corte (Cass. Sez, V, 4 giugno 2019 n. 15200) “Decisivo ai fini della interpretazione della suddetta disposizione è l’incipit costituito dall’avverbio “indipendentemente”, che denota l’applicazione della suddetta sanzione a prescindere dalla sussistenza di fatti costituenti reato di cui al TUA, artt. 40 e ss., come la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici mediante omissione di presentazione della dichiarazione annuale riepilogativa. Ciò che la norma richiede è il mero verificarsi di comportamenti (o anche solo di fatti), che prescindono in quanto tali da condotte assistite da dolo generico o specifico, quali… la redazione incompleta delle dichiarazioni di cui al TUA, art. 55, commi 1 e 3, o la tenuta irregolare delle registrazioni di cui al TUA, art. 55, comma 9, pro tempore vigente, o la mancata presentazione della documentazione di cui al TUA, art. 58, commi 3 e 4. Lo stesso riferimento alle somme evase o che si è tentato di evadere non appare dirimente, in quanto l’evasione va intesa quale sinonimo di inadempimento dell’obbligazione tributaria”.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono assorbiti.

7. All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, che verificherà in concreto la ricorrenza dei presupposti per l’irrogazione di ciascuna sanzione e valuterà se, tenuto conto delle circostanze del caso, l’ammontare delle sanzioni irrogate per la tardiva e/o irregolare presentazione delle dichiarazioni di consumo 2005/2006 risulti congruo, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione, applicabile anche d’ufficio, costantemente enunciato dalla Corte di Giustizia in tema di tributi armonizzati (C.Giust. 22.12.2010, C-438/09 Dankowski, par. 37; C.Giust. 12.7.2012, C-284/11, EMS -Bulgaria Transport, par. 67 e 75; C. Giust. 17.7.2014, Euro 272/13 Equoland; cfr. anche Cass. n. 1830/019, nonchè Cass. n. 2998/017).

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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