Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13627 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13627

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 146-2013 proposto da:

C.G., (OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI LEGALE

RAPP.TE DELLA SOCIETA’ C. S.P.A. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

NICASTRO, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE IANNOTTA,

MARIO FANTACCHIOTTI;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA VILLA GIGLIOLA A.R.L., P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL PRESIDENTE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI

42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la

rappresenta e difende per procura speciale del (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

G.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 314/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Aloisia Bonsignore con delega depositata in udienza

dell’avv. Fantacchiotti Mario difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Aloisio Roberto Giovanni difensore della

controricorrente che ha depositato originale della procura speciale

notarile e chiede l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con atto 14.5.1986 C.G. in proprio e quale legale rappresentante della omonima società per azioni, convenne davanti al Tribunale di Crotone la cooperativa edile Villa Gigliola srl per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di vendita 31.7.1984 avente ad oggetto un suolo edificatorio di 10.700 mq sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda espose che la società convenuta, acquirente dell’immobile, aveva sospeso il pagamento del prezzo da versare entro i termini contrattualmente stabiliti.

La società Villa Gigliola contestò l’avversa pretesa e in via riconvenzionale domandò a sua volta che la risoluzione per inadempimento fosse addebitata all’altra parte perchè, in violazione di espressa clausola contrattuale, aveva omesso di provvedere alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul fondo.

Nel corso del giudizio intervennero due soci della cooperativa, tali L. e D.V., sostenendone le ragioni.

2 Il Tribunale di Crotone respinse la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla cooperativa, dichiarò la risoluzione della vendita per inadempimento degli alienanti e condannò pertanto il C., in proprio e quale legale rappresentante della C. spa, al pagamento della somma di Euro 213.814,00 a titolo di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dal 31.7.1984 fino al soddisfo. Pose infine a carico dei soccombenti tutte le spese del giudizio, comprese quelle sostenute dai due interventori.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che, con sentenza depositata il 3.4.2012, ha respinto il gravame proposto dal C. (sempre nella duplice veste) sulla base delle seguenti argomentazioni:

– correttamente il primo giudice, comparando il comportamento delle parti, aveva accolto la riconvenzionale proposta dalla società acquirente, dovendosi considerare prevalente l’inadempimento degli alienanti con conseguente obbligo per costoro di restituzione dell’acconto ricevuto;

– la critica dell’appellante appariva ingiusta anche con riferimento al diritto al risarcimento del danno, trovando nel caso di specie applicazione la norma dell’art. 1489 c.c. ed essendo sufficiente la colpa del venditore;

– erano infondate anche le censure sul riconoscimento della rivalutazione monetaria perchè con la riconvenzionale si era domandato, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento, anche il maggior danno ex art. 1224 c.c., sicchè trovava applicazione la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento di tale voce in via presuntiva ed a favore di qualunque creditore, secondo il parametro della differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali;

– era infondata anche la doglianza sulla liquidazione delle spese di lite in favore dei due soci intervenuti nel giudizio, considerato che costoro con l’atto di intervento avevano assunto il ruolo di parti del giudizio nel quale era rimasta soccombente la parte attrice.

3 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. in proprio e nella predetta qualità di legale rappresentante della società, sulla base di tredici motivi, ripartiti in due gruppi a cui resiste con controricorso la società Cooperativa Villa Gigliola.

Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.

Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Preliminare all’esame delle censure mosse dai ricorrenti è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevato nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. L’eccezione, che si fonda sull’asserito scioglimento di diritto per deposito dei bilanci è priva di fondamento perchè il controricorso è del 25 gennaio 2013 mentre nella memoria si sostiene che il decreto di scioglimento sarebbe intervenuto in data 30.1.2013 e pubblicato in G.U. del 24.2.2013: quindi dalla stessa ricostruzione cronologica di parte ricorrente risulta l’anteriorità del controricorso rispetto al provvedimento di estinzione.

1 bis Ciò premesso e passando all’esame delle singole censure, con il primo gruppo di otto motivi, il C. e la società introducono una serie di censure nuove, attinenti alla nullità delle sentenze e del procedimento. Si deduce innanzitutto, attraverso il richiamo a plurime disposizioni codicistiche, la nullità della riassunzione della causa in primo grado per carenza assoluta di capacità giuridica e processuale, nonchè di legittimazione sostanziale e processuale del liquidatore che ha provveduto alla riassunzione (per mancata iscrizione nel registro delle imprese della delibera di nomina, come si evince dalla visura camerale allegata al fascicolo di secondo grado e dal certificato storico camerale prodotto) nonchè inesistenza dell’atto di riassunzione, con la conseguenza dell’estinzione del processo per inefficacia della riassunzione medesima.

2 Con il secondo motivo subordinato si prospetta, attraverso il richiamo delle precedenti deduzioni, violazione di norme del giusto processo.

3 Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione di plurime norme (art. 75 c.p.c., artt. 2331 e 2519 c.c., art. 110 c.p.c., art. 2544c.c.) ed in particolare il difetto di capacità processuale e sostanziale della cooperativa e della delibera di nomina del liquidatore, l’inesistenza dell’atto di riassunzione e la conseguente nullità della sentenza e del procedimento. Ancora, si deduce nullità ed inefficacia della riassunzione ed estinzione del processo.

4 Con il quarto motivo si deduce ancora nullità della sentenza e del procedimento con riferimento alla sottoscrizione della comparsa di costituzione della società, alla procura alle liti e ai poteri del difensore, rilevandosi che il difensore non aveva dichiarato di agire in virtù di procura, ma “per presenza in aula all’atto della citazione”. Si rileva la mancanza di procura a margine o in calce evidenziandosi che la sottoscrizione apposta alla procura in calce alla copia della citazione è non è collegabile all’avvocato Francesco Gallo.

5 Con il quinto motivo si prospettano gli stessi fatti sotto il profilo della violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

6 Con il sesto motivo si deduce ancora la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3 riferita all’art. 132 c.p.c. per essere state emesse, la prima nei confronti della Cooperativa in persona del Presidente quando invece essa, sin dall’udienza del 1.4.2005 era rappresentata dal liquidatore in contrasto col fatto che la cooperativa doveva considerarsi sciolta e il liquidatore considerarsi inesistente; si evidenza la gravità dell’errore nell’indicazione della parte in quanto incidente sul prosieguo del giudizio (essendo stato consentito alla cooperativa di richiedere e ottenere un titolo esecutivo); l’errore – si precisa – si è riflesso anche sul giudizio di secondo grado perchè la causa si è svolta non col liquidatore, ma con la cooperativa e la sentenza è stata pronunciata in favore di questa; si rileva la proponibilità della questione per la prima volta in cassazione perchè di ordine pubblico.

7 Con il settimo motivo si deduce, ancora la nullità della sentenza e del procedimento sostenendosi che la stessa domanda introduttiva era inesistente o affetta da nullità assoluta perchè non conteneva la denominazione della società: la mancata costituzione in giudizio della società rendeva nullo un processo istruito a carico di un soggetto che non è parte e conclusosi con l’imputazione ad altra parte di presunte obbligazioni del soggetto non parte.

8 Con l’ottavo motivo si pone la stessa questione come violazione di legge.

Gli esposti motivi, tutti nuovi e tutti aventi ad oggetto la nullità delle sentenze dei merito, sono inammissibili per più ordini di ragioni:

– innanzitutto, perchè si scontrano con la regola generale dell’art. 161 c.p.c. secondo cui la nullità della sentenza – per il principio dell’assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame – deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicchè, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 31/05/2006 Rv. 592540 – 01; Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011 Rv. 619010 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 20/05/1998 Rv. 515593 – 01): la mancata formulazione di censure in sede di gravame preclude pertanto ogni valutazione;

– in secondo luogo – e con specifico riferimento alle censure che denunziano ipotesi l’estinzione del processo per carenza dei poteri del liquidatore che aveva provveduto a riassumerlo dopo l’interruzione – perchè per espressa previsione normativa l’estinzione oggi dedotta andava eccepita prima di ogni altra difesa, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 307 c.p..c, comma 4 (nella versione applicabile ratione temporis), e ciò non risulta;

– infine – quanto alle eccezioni sulla sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del difensore della cooperativa, perchè non considerano la regola generale della sanatoria, intervenuta nel caso di specie, posto che nel corso del’intero giudizio di merito nessuno ha ma dubitato della regolarità formale dell’atto. Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha applicato tale regola anche al caso di mancanza assoluta di sottoscrizione, affermando che in tale ipotesi la comparsa, mancando la certezza della sua provenienza, è nulla, essendo l’atto privo di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo. Tuttavia, allorquando la parte convenuta non si sia limitata a depositare in cancelleria una comparsa priva della sottoscrizione del difensore, ma abbia partecipato attivamente al giudizio senza che siano sorte contestazioni in ordine all’individuazione del procuratore costituito, la nullità non può essere pronunciata, ostandovi la sanatoria generale che l’art. 157 c.p.c., comma 3 fa derivare dal raggiungimento dello scopo dell’atto viziato (v. Sez. 1, Sentenza n. 11410 del 12/11/1998 Rv. 520637 – 01). E lo stesso vale per le contestazioni sulla riferibilità al difensore della società della firma apposta alla procura rilasciata in calce alla copia della citazione.

9 Passando adesso all’esame delle restanti censure, con il nono motivo (il primo del secondo gruppo) si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 112 (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 113 (obbligo di rispetto delle norme di diritto), 115 e 116 (disponibilità e valutazione delle prove), nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio.

La Corte d’Appello – sostiene l’appellante – avrebbe omesso di pronunciare sulla censura con cui ci si doleva della condanna solidale alla restituzione dell’acconto di entrambi i terreni (Lire 207.000.000), posto che quello del C. era esteso mq. 800 ed era stato da lui alienato al prezzo di Lire 46.500.000 (incassato), mentre il terreno di proprietà della società, esteso 9.900 mq, era stato venduto per Lire 574.500.000 con un acconto di Lire 160.500.000. Pertanto, in caso di restituzione, ciascuno avrebbe dovuto restituire la quota di propria spettanza e cioè il C. Lire 46.500.000 e la società Lire 160.500.000. Al più poteva parlarsi di solidarietà con riferimento ai al risarcimento danni, ma non alla restituzione del prezzo, trattandosi di due separate vendite di importo e acconto diverso.

10 Con il decimo motivo (il secondo del secondo gruppo) si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. la violazione dell’art. 112 (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 113 (pronuncia secondo diritto) e 1493 c.c. (risoluzione del contratto, rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere confuso la domanda di restituzione del prezzo con quella di risarcimento danni e di non avere esaminato la censura sul riconoscimento della rivalutazione monetaria alla somma dovuta a titolo di restituzione del prezzo: si richiama il principio secondo cui sull’importo a titolo di prezzo, costituente debito di valuta, spettano unicamente gli interessi legali e se si ritiene di chiedere un maggior danno da svalutazione monetaria, questo va provato.

Il nono motivo è fondato.

Con l’atto di appello era stata proposta una specifica censura sulla condanna in solido del C. e della società da lui rappresentata, benchè si trattasse di una vendita di due distinti e separati appezzamenti di terreno (rispettivamente di proprietà di ciascuno di essi), uno dei quali (precisamente quello venduto dal C.) era libero da qualsiasi pregiudizio.

A fronte di una tale doglianza la Corte territoriale ha concluso sbrigativamente per la sua manifesta infondatezza stante la clausola sub tre dell’atto pubblico con cui il C. si era impegnato in proprio e nella qualità, alla cancellazione totale di qualunque iscrizione e trascrizione pregiudizievole nel termine di sei mesi dalla data di stipulazione dell’atto pubblico.

Ma una tale argomentazione lascia trasparire che un obbligo solidale sussistesse solo per l’impegno a provvedere alla cancellazione della formalità pregiudizievole (e quindi al risarcimento del danno in caso di inadempimento dello stesso), mentre nessuna spiegazione contiene sull’obbligo di restituzione, da parte del C., dell’acconto relativo anche all’altro terreno di cui egli non era proprietario e che quindi in proprio egli non aveva mai incamerato (ci si riferisce al fondo di mq. 9.900,00 di proprietà esclusiva della società) e che pure è stato imposto con la sentenza impugnata. In tal modo la Corte di merito ha operato una immotivata dilatazione di quell’effetto restitutorio relativo alle prestazioni già eseguite e che in linea di principio aveva richiamato nel confermare la risoluzione per inadempimento.

Si rende pertanto necessario un nuovo esame che consideri le parti contraenti, l’oggetto del contratto del 31.7.1984 e specificamente gli impegni assunti con la clausola n. 3.

Le esposte considerazioni rendono logicamente assorbito l’esame del decimo motivo.

11 Con l’undicesimo motivo (il terzo del secondo gruppo) la parte ricorrente, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 112 c.p.c.(corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 113 (pronuncia secondo diritto), nonchè art. 1482 c.c. (cosa gravata da garanzie reali o altri vincoli, art. 1489 c.c. (cosa gravata da oneri e diritti di godimento di terzi) e art. 1465 c.c. (contratto on effetti traslativi), critica il giudizio della Corte d’Appello sull’individuazione della parte responsabile dell’inadempimento contrattuale.

Il motivo è infondato.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (v. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004 Rv. 573294 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16530 del 04/11/2003 Rv. 567878 – 01).

La Corte d’Appello, condividendo il giudizio del primo giudice, ha ritenuto prevalente l’inadempimento della parte appellante ( C.), considerando il contenuto della clausola n. 3 che poneva espressamente, come motivo di sospensione del pagamento e di risoluzione del contratto, la mancata cancellazione dei pesi e dei vincoli gravanti sul bene venduto.

Il percorso argomentativo si rivela congruo e privo di vizi logici, per cui, in applicazione del citato principio di diritto, esso non è sindacabile in questa sede.

12 Con il dodicesimo motivo (il quarto del secondo gruppo) si lamenta violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e mancanza assoluta di motivazione criticandosi la Corte d’Appello per avere ritenuto corretta la liquidazione del danno da inadempimento nella misura indicata dal Tribunale. Si richiama il principio secondo cui la liquidazione equitativa presuppone pur sempre che il creditore deduca in concreto in che cosa consista il danno per il quale pretende il risarcimento, mentre nel caso di specie non era stato fornito nessun elemento di prova.

13 Con il tredicesimo ed ultimo motivo (il quinto del secondo gruppo) si lamenta, infine, violazione dell’art. 91 c.p.c. ed errata motivazione sulla condanna alle spese anche in favore dei due interventori ad adiuvandum.

Il dodicesimo motivo è fondato.

L’appellante aveva dedotto che il danno va provato e quantificato nel corso del giudizio, altrimenti non può essere liquidato dal giudice ed aveva ritenuto che la liquidazione di Euro 106.907,00 a titolo di danni era del tutto arbitraria (v. quarto motivo dell’atto di appello allegato al ricorso).

Orbene, a tale censura – rivolta contro la pronuncia di primo grado, che a sua volta, si era limitata a valutare equitativamente il danno in misura corrispondente alla cifra versata all’atto della sottoscrizione del rogito notarile, pari a Euro. 106.907,00 senza però dare alcuna giustificazione nè della ritenuta sussistenza del danno nè della scelta di procedere a valutazione equitativa, nè, infine, dell’importo fissato (v. sentenza di primo grado anch’essa allegata al ricorso) – la Corte di merito non ha dato alcuna risposta, essendosi dilungata unicamente sul maggior danno da svalutazione monetaria e sul metodo di calcolo ed avallando di fatto e del tutto immotivatamente la condanna ad un risarcimento rilevantissimo, perchè ragguagliato all’intero rateo di prezzo incassato.

Il vizio di motivazione è palese e rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza anche sotto tale profilo.

La cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti comporta che il giudice di rinvio proceda ad una nuova regolamentazione delle spese del giudizio e pertanto resta logicamente assorbito anche l’esame del tredicesimo ed ultimo motivo, riguardante, come si è visto, proprio la statuizione sulle spese.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, regolamenterà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

la Corte accoglie il nono e dodicesimo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il decimo e tredicesimo; rigetta tutti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivi accolti e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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