Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13627 del 21/06/2011
Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
DUCA VISCONTI DI MODRONE s.p.a. (già Confai Filatori Alta Italia
s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dagli Avv. Zamponi Stefano e Marco Baliva, elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via C. Poma, n. 4;
– ricorrente –
contro
TRESA TESSUTI s.a.s. di Bottini Giovannina & C., in persona
del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.
1050 in data 7 aprile 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Su ricorso della Confai s.p.a., il Tribunale di Milano ha intimato alla Tresa Tessuti s.a.s. di pagare l’importo di L. 56.817.000 per varie forniture di filati.
Proposta opposizione, il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 16 luglio 2004, ha revocato il decreto opposto e condannato la Tresa Tessuti a pagare alla Confai s.p.a. la somma di L. 35.205.266, oltre accessori, compensando tra le parti le spese di lite. La Corte d’appello, con sentenza n. 1050 del 7 aprile 2009, ha dichiarato tardivo e, quindi, inammissibile l’appello proposto dalla Confai s.p.a..
Ha rilevato la Corte territoriale: che il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. scadeva in data 16 ottobre 2005; che l’atto di appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 14 ottobre 2005, il quale ha dato atto di non avere potuto provvedere alla notifica per essere il domiciliatario Avv. Murdolo sconosciuto anche al custode dello stabile di via (OMISSIS); che il procedimento notificatorio si è concluso il 14 ottobre 2005; che la nuova notifica del 21 ottobre 2005 è andata a buon fine, ma si è perfezionata quando ormai il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era scaduto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la Duca Visconti di Modrone s.p.a. (già Confai s.p.a.), con atto notificato il 21 maggio 2010, sulla base di un motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, effettuata la notifica dell’impugnazione presso il procuratore – esercente l’attività in un circondario diverso da quello di assegnazione – costituito e/o domiciliatario della parte nel domicilio eletto nel giudizio e risultato negativo l’esito della notifica in detto luogo per fatto non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio possa essere riattivato e concluso, ai fini di una valida ed ammissibile impugnazione, anche dopo il decorso dei relativi termini di impugnazione.
Il motivo è manifestamente fondato.
Risulta dagli atti di causa che l’opponente Tressa Tessuti è stata difesa nel giudizio dinanzi al Tribunale dall’Avv. Guido Murdolo, esercente l’attività al di fuori del circondario di Milano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in (OMISSIS).
La Confai, determinatasi a proporre appello, ha consegnato l’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario il 14 ottobre 2005, perchè quest’ultimo provvedesse alla relativa notifica presso il domicilio eletto in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), e ciò nel rispetto delle norme di legge, posto che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione.
Poichè l’ufficiale giudiziario non ha potuto effettuare detta notifica, risultando in detto luogo l’Avv. Murdolo sconosciuto anche al custode dello stabile, la Confai ha riattivato e concluso il procedimento notificatorio in data 21 ottobre 2005, notificando ritualmente l’atto di appello presso la cancelleria del Tribunale.
Tanto premesso, ha errato la Corte territoriale a dichiarare inammissibile l’impugnazione per tardività.
Così decidendo, essa si è infatti discostata dal principio per cui in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine, come nella specie, ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., Sez. Un., 24 luglio 2009, n. 17352).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011