Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13627 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 21/05/2019), n.13627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12043-2012 proposto da:

F.G., V.E.G., V. & F.

SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso

lo studio dell’avvocato MARCO SQUICQUERO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO RAGUCCI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS), AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 24/15/2011, depositata il 24 marzo 2011, non notificata, la CTR della Lombardia respinse l’appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Como, che, pronunciando sui ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, di seguito riuniti, avverso avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004, nei confronti della società per IRPEG, IVA ed IRAP per il 2003, e per IRES, IVA ed IRAP per il 2004 e dei soci, titolari ciascuno del 50% del capitale sociale, per IRPEF e addizionali per l’anno 2003, aveva accolto parzialmente i ricorsi, limitatamente all’entità dei costi ammortizzabili per l’anno 2004, rispetto ai quali l’importo da recuperare a tassazione era stato determinato in Euro 9.302,40 in luogo di quello accertato di Euro 13.120,00.

La controversia aveva avuto origine da verifica della Guardia di Finanza nei confronti di società terza, la FTRE S.r.l. (di seguito FTRE) cui era stata attribuita la natura di società cartiera nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diverse società, tra le quali, secondo i verbalizzanti e l’Ufficio, la V. & F. S.r.l. (già V. e F. S.n. c.), rispetto alla quale sarebbero emersi elementi idonei a comprovare la sua partecipazione consapevole alle contestate operazioni in frode al fisco.

Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui all’art. 380 bis. 1 c.p.c., chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine rigettarsi il ricorso medesimo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nell’assunta e non provata retrocessione degli importi indicati nelle fatture in contestazione per gli anni di riferimento, da parte della sig.ra Va.Mi., assumendo i ricorrenti che la CTR avrebbe in realtà aggiunto alle dichiarazioni dalla stessa rilasciate alla Guardia di Finanza circa il suo ruolo un elemento in fatto ulteriore, quello della restituzione alla società dell’importo fatturato – detratta l’IVA e una percentuale del 6% quale profitto per l’operazione – estraneo al contenuto delle dichiarazioni dalla stessa rese ai verbalizzanti.

2. Con il secondo motivo analoga censura, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è formulata dai ricorrenti in relazione ai seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio, inerenti il primo alla circostanza che FTRE era società attiva per il commercio di metalli, dotata di beni strumentali, dipendenti, clienti e fornitori, e non già mera cartiera, ed il secondo alla prova che la merce acquistata dalla FTRE fu effettivamente consegnata alla società acquirente come comprovato non solo dai documenti di trasporto, ma anche dalle dichiarazioni di terzo, tale v., pure acquisite dai verbalizzanti, che aveva riferito il particolare relativo ad una delle prime consegne della merce da parte della FTRE, in cui l’autista incaricato della consegna gli aveva offerto una mancia per poter scaricare la merce prima della pausa per il pranzo.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano ancora la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio, riguardanti: a) la registrazione delle fatture; b) la corrispondenza con i relativi documenti di trasporto; c) la regolare tenuta della contabilità; d) i pagamenti effettuati; e) la corrispondenza, anche solo parziale, con le risultanze delle annotazioni eseguite secondo la procedura ISO 9000.

4. Con il quarto motivo, infine, che compendia le precedenti doglianze, i ricorrenti denunciano ancora, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti controversi e decisivi come innanzi indicati, dei quali è comunque mancata, da parte del giudice di merito, secondo i ricorrenti, una valutazione finale, complessiva e sintetica, che avrebbe dovuto portare la CTR a ritenere la FTRE impresa vera e reale e non mera cartiera e l’effettività degli acquisti di merce oggetto delle contestate fatture.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, investendo tutti unicamente la denunciata carenza motivazionale della decisione, sostanzialmente in relazione a tre profili: l’omesso esame di taluni elementi di prova; l’aver privilegiato, senza fornirne plausibile spiegazione, gli elementi volti a far ritenere sussistente la consapevolezza della società di essere inserita in un sistema illecito di false fatturazioni, anzichè quelli addotti dai contribuenti atti a dimostrare il contrario; l’aver omesso di manifestare, anche nei casi in cui si è dato atto delle argomentazioni difensive della società sul punto (come ad esempio riguardo alla corrispondenza solo parziale con le risultanze delle annotazioni eseguite secondo la procedura ISO 9000), il criterio d’inferenza che ha indotto la CTR a ritenerle insufficienti allo scopo di dimostrare la veridicità del proprio assunto.

5.1. Sennonchè – premesso, con specifico riferimento al primo motivo, che pare piuttosto ipotizzare da parte del giudice di merito un travisamento dell’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla Va., tra le artefici del meccanismo illecito evidenziato dai verbalizzanti e posto dall’Ufficio a base degli atti impositivi impugnati, che esso è infondato laddove è costruito sulla sola estrapolazione di un passo delle relative dichiarazioni della Va., che, in ulteriore contesto, evidenzia la retrocessione degli importi fatturati alle società pretese acquirenti della merce, detratto l’importo dell’IVA e della percentuale cui era commisurato il profitto per il “commercio” delle false fatture – tutti i motivi debbono ritenersi inammissibili, esulando dall’ambito proprio del vizio motivazionale quale configurato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis.

5.2. Invero questa Corte ha più volte affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della correttezza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando quindi liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo le ipotesi di prove legali (cfr., tra le molte, Cass. sez. 3, 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. sez. lav. 14 novembre 2013, n. 25608).

5.2.1. Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione, nella formulazione dell’art. 360 c.p., comma 1, n. 5, anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, quale convertito nella L. n. 134 del 2012, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe dovuto portare, in termini di certezza e non di mera probabilità, ad un esito diverso della controversia (cfr., più di recente, Cass. sez. 2, ord. 27 agosto 2018, n. 21223).

5.2.2. Nella fattispecie in esame, invero, lo stesso ultimo motivo, in qualche modo riepilogativo dei precedenti, così come formulato, lascia trasparire che in realtà il percorso logico – giuridico svolto dal giudice di merito a sostegno del convincimento espresso è congruo ad esplicitare in modo corretto la ratio decidendi, risolvendosi nel complesso le doglianze dei ricorrenti in una richiesta di revisione globale del merito secondo le attese dei ricorrenti, ciò che resta precluso in sede di legittimità.

5.3. Va in conclusione ribadito, come questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961), nel richiamare sul punto quanto affermato in dottrina, ha avuto già modo di esprimere, che “il controllo di legittimità è davvero incompatibile con un controllo sull’estensione della motivazione”, senza che a ciò possa derogarsi attraverso una dilatazione del principio di autosufficienza, per mezzo del quale, da parte ricorrente, attraverso l’allegazione in copia al ricorso di una sessantina di documenti che afferiscono all’intero materiale probatorio su cui si è dibattuto nel merito, si tende a sollecitare alla Corte un controllo che esula dall’ambito che le è proprio, essendo “il divieto di accesso agli atti istruttori la conseguenza di un limite all’ambito di cognizione della Corte di cassazione” (così la citata Cass. n. 961/15).

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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