Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13627 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. II, 04/06/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 04/06/2010), n.13627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – President – –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consiglie – –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consiglie – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

L.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI

FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato BONGIORNO GALLEGRA

ANTONINO;

– ricorrente –

contro

B.E., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRIFFI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato BONGIORNO GALLEGRA Antonio, difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2000, l’arch.

L.I. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari la signora B.R. per sentir accertare che con la scrittura privata del (OMISSIS) quest’ultima aveva concesso un diritto di prelazione a favore della L. in ordine alla eventuale vendita di un appartamento sito in (OMISSIS). La B. si costitui’, sollevando una serie di eccezioni. Il giudice istruttore decise la causa ai sensi dell’art. 281 – sexies c.p.c., respingendo la domanda della L. per difetto di interesse.

Tale decisione fu impugnata dalla soccombente.

Quindi, la stessa B., con atto di citazione in data 26 aprile 2001, convenne in giudizio la L., chiedendo che il giudice ordinasse la cancellazione o annotazione di inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale concernente l’accertamento del diritto di prelazione, condannando la convenuta al risarcimento del danno, avuto riguardo alla illiceita’ della trascrizione medesima, in quanto non compresa in nessuno dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c..

Con sentenza emessa ex art. 281 – sexies c.p.c., e depositata il 14 gennaio 2002, il Tribunale adito accolse la domanda, ordinando, a cura e spese della convenuta, la cancellazione della trascrizione di cui si tratta, e condannando la stessa convenuta a risarcire il danno cagionato a B.R., da liquidarsi in separata sede.

Avverso tale decisione propose appello la signora L., ribadendo la eccezione svolta in primo grado, relativa alla incompetenza funzionale a decidere del giudice adito, in quanto, vertendosi in materia di responsabilita’ aggravata ex art. 96 c.p.c. derivante da trascrizione di domanda giudiziale e di relativa richiesta di cancellazione, la competenza si sarebbe radicata in capo allo stesso giudice della domanda asseritamente non trascrivibile.

Dedusse, inoltre, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile.

2. – Con sentenza depositata il 31 agosto 2004, la Corte d’appello di Genova respinse il gravame. Secondo il giudice di secondo grado, dalla lettura dell’art. 96 c.p.c. non risulterebbe che la competenza a disporre la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale che si assume illegittimamente eseguita sia affidata esclusivamente al giudice del merito della causa. La Corte di merito distinse, al riguardo, la ipotesi della trascrizione della domanda non compresa in nessuno dei casi contemplati negli artt. 2652 e 2653 c.c., da quella di una domanda che solo in concreto non possa considerarsi trascrivibile. Mentre nella prima ipotesi l’azione di risarcimento troverebbe il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c., dovendosi ravvisare nella trascrizione un fatto illecito, nella seconda troverebbe applicazione l’art. 96 cpv. c.p.c..

Il giudice di secondo grado rilevo’ poi che la sentenza impugnata aveva correttamente ritenuto sussistente la colpa, e la conseguente responsabilita’, nel fatto stesso di avere eseguito una trascrizione contra legem.

La Corte di merito osservo’, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, non e’ trascrivibile il patto di prelazione in se’, come anche la domanda giudiziale intesa a farlo valere. Infine, il giudice di secondo grado sottolineo’ la inesattezza contenuta nella sentenza del primo giudice secondo la quale la condanna alle spese non era stata motivata.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.I. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria. Ha resistito con controricorso B. E..

4. – Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 96 c.p.c., errata applicazione dell’art. 2043 c.c. ed incompetenza funzionale del giudice di primo grado, nonche’ erronea e contraddittoria motivazione. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che, nel caso di domanda di ristoro dei danni per responsabilita’ aggravata ex art. 96 c.p.c. derivante da trascrizione di domanda giudiziale, andrebbe distinta, ai fini della individuazione del giudice funzionalmente competente, la ipotesi in cui si tratti di domanda non trascrivibile in quanto non compresa in nessuno dei casi indicati negli artt. 2652 e 2653 c.c. – ipotesi nella quale l’azione di risarcimento troverebbe il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c., dovendosi ravvisare nella trascrizione un fatto illecito – da quella di domanda solo astrattamente, ma non in concreto trascrivibile per non essere configurabile il relativo diritto, ipotesi nella quale troverebbe applicazione l’art. 96 cpv. c.p.c.. Osserva la ricorrente che, in proposito, l’attuale orientamento della giurisprudenza e’ nel senso che l’art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialita’ rispetto all’art. 2043 c.c., sicche’ la responsabilita’ aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilita’ per fatto illecito, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina prevista dal citato art. 96 c.p.c.. Ne conseguirebbe che la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere proposta dalla attuale controricorrente innanzi al giudice della domanda asseritamente non trascrivibile.

5. – Con la seconda censura, si lamenta la erronea applicazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., la mancata applicazione dell’art. 2645 bis c.c., nonche’ la carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia e la contraddittorieta’. Osserva la ricorrente che, sulla base della piu’ recente giurisprudenza e dell’invocato art. 2645 bis c.c., deve ritenersi trascrivibile la domanda volta ad accertare la esistenza o meno di un patto di prelazione, che andrebbe ricondotto nella figura del contratto preliminare. Avrebbe, dunque, nuovamente errato la Corte territoriale nell’affermare, nella specie, la intrascrivibilita’ del contratto di prelazione in questione. Ne’ sarebbe corretta l’affermazione secondo la quale dalla trascrizione di tale contratto derivi un danno al proprietario dell’immobile oggetto dell’atto ed una limitazione al pieno godimento ed alla libera disponibilita’ del bene, avuto riguardo alla natura pattizia di una tale limitazione.

6. – Con il terzo motivo, si denuncia la mancata applicazione e la violazione dell’art. 2645 bis c.c. in relazione all’art. 2652 c.c., n. 3, nonche’ la carenza di motivazione. L’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale non sarebbe trascrivibile il patto di prelazione e nemmeno la domanda giudiziale intesa a farlo valere, sarebbe priva di riferimento alla giurisprudenza invocata, in realta’ non rinvenibile.

7. – Con la quarta censura, si lamenta la omessa applicazione dell’art. 100 c.p.c., la mancanza di interesse ad agire da parte della B., in quanto, in caso di conferma da parte della Corte d’appello, innanzi alla quale era stata impugnata, della decisione di primo grado, ne sarebbe derivata la automatica cancellazione della trascrizione. La domanda avanzata dalla B. sarebbe stata comunque inammissibile, poiche’ avrebbe potuto determinare un contrasto di giudicati, essendo stata disposta, con la decisione impugnata, la cancellazione della trascrizione eseguita nell’ambito del giudizio definito solo in via provvisoria, e tuttora pendente in Corte d’appello.

8. – Con la quinta doglianza, si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonche’ carenza di motivazione. La Corte di merito non avrebbe affatto esaminato il motivo di appello relativo alla condanna della L. alle spese del giudizio, non aderente, secondo la ricorrente, alle risultanze processuali.

9. – Rileva la Corte che la soluzione della questione oggetto del primo motivo di ricorso postula la composizione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ sull’ambito di applicazione dell’art. 96 c.p.c., e sul discrimen tra la sfera di operativita’ della richiamata norma del codice di rito e quella dell’art. 2043 c.c. in materia di responsabilita’ per danni da trascrizione illegittima o ingiusta di domanda giudiziale. La prima ipotesi si verifica allorche’, per errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., o per deliberata mala fede, venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede tale formalita’. La seconda ipotesi riguarda la infondatezza della domanda trascritta.

Dottrina e giurisprudenza hanno prospettato soluzioni diversificate alla questione, la quale e’ di interesse pratico su duplice versante, in quanto, da un lato, ritenere che la responsabilita’ dell’attore la cui domanda trascritta sia stata respinta sia disciplinata dall’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, equivale a subordinarla, nella prima ipotesi, alla sussistenza della mala fede o della colpa grave, e, nella seconda, alla sussistenza della semplice colpa lieve; dall’altro lato, ritenere che la responsabilita’ dell’attore sia disciplinata dall’art. 2043 c.c. o ritenere che essa sia regolata dall’art. 96 c.p.c., comma 2, significa ammettere che la domanda di risarcimento danni possa essere proposta in un autonomo processo ovvero solo in quello in corso insieme alla pronuncia di merito, in base alla interpretazione prevalente del citato art. 96 c.p.c., comma 2. A cio’ va aggiunto l’ulteriore rilievo secondo il quale i danni, nel caso di affermazione di responsabilita’ ex art. 96 c.p.c., potrebbero essere liquidati di ufficio, mentre in caso di responsabilita’ ai sensi dell’art. 2043 c.c., dovrebbero essere dimostrati dall’interessato.

10. – La giurisprudenza di legittimita’ ha in un primo momento, sia pure implicitamente, affermato che la trascrizione illegittima rientra nel campo di applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, (v.

Cass. 29 agosto 1963, n. 2407), rilevando che, ai fini della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. di colui che ha proceduto alla trascrizione illegittima, non e’ sufficiente riconoscere la illegittimita’ della trascrizione, occorrendo, invece, accertare che lo stesso abbia ecceduto la normale prudenza.

Nello stesso ordine di idee, si e’ successivamente ritenuto che l’inesistenza del diritto per il quale e’ stata effettuata la trascrizione della domanda, agli effetti della responsabilita’ processuale aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2, si riferisce al diritto sostanziale fatto valere e non alla esistenza dei requisiti della trascrizione stessa, con la conseguenza che la trascrizione di domanda per la quale questa non sia preveduta o consentita e’ da ricomprendere nelle ipotesi contemplate dall’art. 96 c.p.c., comma 1 mentre al comma 2 rimangono assegnati i casi di trascrizione ingiusta (v. Cass., 24 luglio 1976, n. 2967, 7 maggio 1998, n. 4624). Altra sentenza, che pure afferma che l’art. 96 c.p.c. fissa una integrale disciplina della responsabilita’ processuale, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta preclusa ogni possibilita’ di invocare i principi generali della responsabilita’ per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., sia pure con riguardo esclusivamente alle procedure cosiddette illegittime, in contrapposizione con quelle ingiuste, non prende, peraltro, posizione sui rapporti tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 96 c.p.c. (Cass. 6 febbraio 1984, n. 874).

11. – In senso diametralmente opposto alla tesi secondo la quale l’art. 96 c.p.c., comma 1, si riferirebbe alla trascrizione illegittima, ed il comma 2 alla trascrizione ingiusta, si e’ sostenuto in dottrina che il secondo comma si riferisce alla prima, mentre i danni derivanti dalla trascrizione legittima di una domanda infondata sarebbero disciplinati dal primo comma, che prevede la responsabilita’ aggravata a carico della parte soccombente la quale abbia agito in giudizio con ma la fede o colpa grave. Da altri Autori, ferma restando la inapplicabilita’ dell’art. 2043 c.c., si e’ sostenuto che entrambe le ipotesi di trascrizione illegittima e di trascrizione ingiusta rientrerebbero nel campo di applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2. Tale soluzione viene argomentata con il rilievo che, con la previsione dell’art. 96 c.p.c., il legislatore ha sottratto all’art. 2043 c.c. la disciplina della responsabilita’ delle parti per ogni ipotesi di danno che si colleghi alla condotta di un processo, non importa se ingiusto o irrituale.

12. – Altra parte della dottrina e’ schierata sulle posizioni di quella giurisprudenza che ha sostenuto che il titolo giuridico della pretesa ai danni da illegittima trascrizione di una domanda giudiziale non trascrivibile non e’ l’art. 96 c.p.c., comma 2, che si riferisce alla sussistenza del diritto oggetto della pretesa, ma l’art. 2043 c.c. (v. Cass. 31 gennaio 1969, n. 290). Nello stesso ordine di idee, altro filone giurisprudenziale ha sostenuto che l’azione di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della trascrizione di una domanda giudiziale trova il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c. nella ipotesi di domanda non trascrivibile in quanto non compresa in nessuno dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. – dovendosi nell’eseguita trascrizione ravvisare un vero e proprio fatto illecito -e nell’art. 96 c.p.c., comma 2 nella ipotesi di domanda che, pur essendo suscettibile di trascrizione, in concreto non poteva essere trascritta, non sussistendo il diritto con essa fatto valere (Cass. 21 luglio 1966, n. 1983; 10 marzo 1971, n. 680;

20 ottobre 1990, n. 10219; 10 ottobre 1996, n. 8857 nel senso che costituisce illecito disciplinato dall’art. 96 c.p.c., comma 2, la trascrizione di una domanda senza la normale prudenza, cioe’ senza adeguata valutazione critica circa la possibilita’ che il diritto fatto valere con la domanda effettivamente sussista e possa essere accertato in giudizio).

13. – Alla luce di quanto sin qui esposto, avuto riguardo alla particolare importanza della questione illustrata, ed alla considerazione che la soluzione della stessa costituisce premessa della risposta al quesito posto con la prima doglianza della ricorrente, appare opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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