Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13626 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 13626 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 15691-2007 proposto da:
GIUDICI

MAURO

GDCMRA53A09A794M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo
studio dell’avvocato CORAIN MAURIZIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MENCHI DOMENICO;
– ricorrente contro

2013
897

GIUDICI VITTORIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 534/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/06/2006;
p.

I

.

Data pubblicazione: 30/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato MENCHI Domenico, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

e deposita nota spese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-11-1997 Giudici Mauro
conveniva in giudizio il padre Giudici Vittorio, lamentando la
lesione della quota di legittima spettategli sull’eredità della madre

olografo del 18-4-1993, pubblicato il 12-9-1997, aveva nominato
erede universale il marito Giudici Vittorio, con totale omissione del
figlio Mauro. L’attore aggiungeva di aver regalato alla madre,
mentre era in vita, collane di pietre dure ed altri oggetti di valore; e
che la madre era intestataria di beni immobili, di un conto corrente
bancario e di diversi titoli. Egli, pertanto, chiedeva la condanna del
padre alla restituzione della quota ex lege dei beni immobili e delle
somme di denaro appartenute alla madre deceduta, comprensive dei
frutti nel frattempo maturati.
Giudici Vittorio si costituiva ammettendo la qualità di erede
del figlio e non contestando il contenuto del testamento olografo
della moglie.
Con sentenza in data 31-1-2002 il Tribunale di Bergamo,
ritenuta pacifica la violazione da parte della testatrice della quota di
riserva pari a un terzo del valore dei due immobili e della metà del
conto bancario che la de eziius aveva avuto in comunione con il
marito, condannava il convenuto a pagare al figlio la complessiva
somma di lire 26.432.777, oltre agli interessi legali dal 2-6-1997 11

Scalpellini Elisa, deceduta il 2-6-1997, la quale con testamento

giudice di primo grado, invece, attesa la carenza di prove offerte
dall’attore, rigettava le ulteriori pretese relative ai BOT per lire
25.000.000 e ai regali fatti alla madre mentre la stessa era in vita.
Il gravame proposto avverso la predetta decisione dall’attore

data 21-6-2006.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Giudici
Mauro, sulla base di due motivi.
Giudici Vittorio non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, articolato in due censure, il ricorrente
denuncia la violazione degli artt. 549, 560, 561 c.c., 92 e 88 c.p.c.
In primo luogo, deduce che, quale legittimario pretermesso,
l’attore aveva diritto, ai sensi dell’art. 549 c.c., ad ottenere in natura
la propria quota di legittima sull’eredità materna, pari a un terzo, e
che, pertanto, hanno errato i giudici di merito nell’attribuirgli, a
titolo di legittima, una somma di denaro, non rinvenuta nella massa
ereditaria, almeno in quell’ammontare. In secondo luogo, censura la
statuizione inerente alla compensazione delle spese di giudizio.
La prima censura è inammissibile.
Nella sentenza gravata (v. pag. 5) la Corte di Appello ha dato
atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno in ordine al
mancato riconoscimento in favore dell’attore del diritto alla quota in

2

veniva rigettato dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza in

natura, per mancanza di specifica impugnazione sul punto. E infatti,
dalla stessa esposizione della vicenda processuale contenuta nel
ricorso (v. pag. 4), si evince che la questione relativa al diritto
dell’appellante a conseguire la quota di riserva in natura non è stata

memoria depositata all’udienza del 22-10-2003.
Di conseguenza, non avendo il ricorrente censurato
l’affermazione contenuta in sentenza circa l’esistenza del giudicato
interno, resta preclusa in questa sede ogni discussione circa la
sussistenza o meno del diritto del legittimario a conseguire la quota
di riserva in natura e non in denaro.
La seconda censura è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel
sistema (applicabile

ratione temporis

al caso di specie) di

regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione
dell’art. 92, comma 2, .p.c., ad opera dell’art. 2 della legge 28-122005 n. 263, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio della soccombenza, da
intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non
può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al
pagamento delle spese stesse. La valutazione dell’opportunità della
compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c., rientra, invece, nei
poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di

prospettata con i motivi di appello, ma solo con la successiva

soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti
motivi (tra le tante v. Cass. 6-i0-201l n. 20457; Cass. 31-7-2006 n.
17457; Cass. 16-3-2006 n. 5828; Cass. 14-11-2002, n. 16012; Cass.
01-10-2002, n. 14095; Cass. 2-8-2002 n. 11537), potendo la relativa

illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della
motivazione e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il
processo decisionale (Cass. 17-5-2012 n. 7763; Cass. 11-2-2008 n.
3218; Cass. 17-7-2007 n. 15882).
Nella specie, la Corte di Appello, nel ritenere la sussistenza di
giusti motivi di compensazione delle spese, “così come esattamente
ritenuto anche dal giudice di primo grado”, ha chiaramente ritenuto
corrette e fatto proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale, che
ha giustificato la pronuncia di compensazione delle spese di lite (e
quella di ripartizione in quote uguali delle spese di C.T.U.) per un
verso in ragione del comportamento tenuto dall’attore, il quale si era
dimostrato disponibile a riconoscere al figlio quanto dovutogli a
titolo di legittima (tanto che il giudice di primo grado ha rilevato
che, in realtà, la causa non era stata intentata a causa della
ingiustificata resistenza del convenuto, ma per la determinazione del
valore degli immobili di proprietà del de cuius, che le parti non
avevano voluto o saputo determinare stragiudizialmente), e per altro

4

valutazione essere censurata in sede di legittimità solo quando siano

verso in ragione della parziale soccombenza dell’attore, in relazione
ai capi della domanda che erano risultati indimostrati.
La statuizione impugnata, pertanto, risulta immune da censure,
non avendo violato il principio secondo il quale le spese non possono

conto della sussistenza di giusti motivi di compensazione delle
spese
2) Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta
insufficienza della prova della presenza dei BOT nel patrimonio
della de cuius.. Nel richiamare le dichiarazioni rese al riguardo dalla
teste Celano Nicoletta, deduce che la Corte di Appello non ha tenuto
conto del fatto che il convenuto, nella comparsa di costituzione di
primo grado depositata il 22-1-1998, non ha contestato la dedotta
esistenza di BOT per un valore di lire 25.000.000, nulla avendo
obiettato al riguardo.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha disatteso le doglianze mosse
dall’appellante in ordine al mancato riconoscimento, da parte del
primo giudice, della quota dei BOT appartenuti alla

de euius,

rilevando che, mentre la teste Celano Nicoletta ha riferito che alla
fine del 1996 la Scalpellini le aveva chiesto consiglio su come
reinvestire due BOT per lire 10.000.000 e lire 15.000.000

5

essere poste a carico della parte vittoriosa, ed avendo dato adeguato

precedentemente da lei acquistati e prossimi alla scadenza, il
direttore della Banca di Bergamo, agenzia di Redona, ha invece
dichiarato di non sapere nulla della vicenda e di non aver neppure
conosciuto la Scalpellini.

gravame, non offrivano la prova certa in ordine al fatto che al
momento della morte la de cuius fosse ancora in possesso di BOT,
essendo ben possibile che la defunta li avesse incassati e spesi in
qualsiasi modo.
La valutazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale si
sottrae al sindacato di legittimità, essendo sorretta da una
motivazione immune da vizi logici e costituendo espressione di un
apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Spetta, infatti,
solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento,
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza,
scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova (Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n.
22901; Cass.12-8-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).
Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame riguardo
alla mancanza di contestazioni, nella comparsa di costituzione di
primo grado del convenuto, in ordine all’esistenza, al momento del
decesso della moglie, di BOT intestati alla stessa, sono

6

Tali deposizioni testimoniali, ad avviso del giudice del

inammissibili, involgendo una questione che non risulta trattata nella
sentenza impugnata e che il ricorrente non ha dedotto di aver
prospettato con i motivi di appello. I motivi del ricorso per
cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità,

di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di
legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che
postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non
vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4-4-2013
Il Consigliere estensore

11 Presidyte

questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA