Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13626 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30286-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria delle CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO PACE (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il contribuente A.M. esponeva di essere stato dirigente dell’Enel e di avere usufruito di una polizza sulla vita ed invalidità permanente, poi convertita, con effetto dall’1.1.1986, in trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA), organismo istituito in data anteriore al 28.4.1993.

Tale organismo successivamente trasferiva la posizione individuale del contribuente nell’ambito del c.d. (OMISSIS).

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla liquidazione corrispostagli veniva applicata una ritenuta uguale a quella applicata sull’indennità di fine rapporto, mentre secondo il contribuente la ritenuta avrebbe dovuto essere quella del 12,50% prevista per i redditi di capitale, come per le erogazioni a fronte di polizze vita, quale doveva considerarsi quella in questione.

Chiedeva pertanto il rimborso dell’eccedenza trattenuta, ritenendo che la somma corrisposta fosse sempre un pagamento da polizza assicurativa e non, come riteneva l’ufficio, una prestazione pensionistica aziendale.

Impugnava il diniego dell’Amministrazione davanti alla CTP di Milano che accoglieva il ricorso, e la CTR respingeva l’appello dell’ufficio.

L’ufficio ricorreva a questa Corte che, con ordinanza n. 30383 del 2011, accoglieva il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Il contribuente riassumeva il procedimento e la CTR della Lombardia accoglieva la domanda, condannando l’Amministrazione al rimborso della somma risultante dalla differenza tra quella versata con applicazione dell’aliquota del 34,94% e quella che sarebbe risultata con l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.

Per l’annullamento di tale sentenza ricorre nuovamente a questa Corte l’ufficio sulla base di un motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.

In vista dell’udienza odierna, il contribuente ha depositato memoria del 12.2.2019.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

Con l’unico motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, dell’art. 384 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza ha violato il portato dell’ordinanza n. 30383 del 2011 di questa Corte, da cui è originato il giudizio di rinvio, non avendo assoggettato ad aliquota agevolata il rendimento derivante dagli investimenti nel mercato finanziario.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, basata sul fatto che lo stesso tenderebbe ad un riesame delle circostanze di fatto della vicenda. Lo stesso è, infatti, focalizzato sull’errata interpretazione del principio formulato da questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, ed è quindi pienamente coerente con il vizio denunciato.

Il motivo è fondato.

Il principio affermato nella decisione di questa Corte n. 30383 del 2011 è il seguente:

il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

A loro volta, le sezioni unite di questa corte, nella sentenza sopra citata, avevano affermato il seguente principio:

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17.

Premesso, quindi, che l’importo di cui si discute è quello maturato fino al 31.12.2000 nell’ambito della previdenza integrativa aziendale (P.I.A.), dal complesso delle due decisioni sopra menzionate emerge che il relativo importo è soggetto a tassazione agevolata solo per la parte derivante dal “rendimento”, laddove per “rendimento” si intende quello derivante dalla gestione “sul mercato” del capitale accantonato.

Nel caso di specie, in apertura di motivazione la CTR non precisa cosa intende per “rendimento” (mentre la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla suddetta sentenza a Sezioni Unite, come detto, ha precisato che per esso si intende quello derivante dalla gestione sul mercato), ma poi, quando si tratta di determinare l’importo su cui applicare il 12,50%, cioè quello attribuibile al “rendimento”, parla espressamente di “rendimento finanziario”, determinando tale importo in Euro 247.499, sul quale applica l’aliquota del 12,50%.

Quindi la CTR scinde l’intero importo di 388.000 Euro cercando di distinguere quello derivante dal solo rendimento, per tale intendendo il solo “rendimento finanziario”.

In realtà, come detto, per “rendimento”, la giurisprudenza consolidatasi in questa Corte intende non il “rendimento finanziario”, ma il “rendimento derivante dalla gestione sul mercato (finanziario)”

Addirittura, le sentenze più recenti intendono quello derivante dalla gestione “sul mercato”, non necessariamente solo finanziario.

Si veda, al riguardo, sez. V, n. 15853 del 2018, secondo cui:

In tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di capitale a coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del cd., rendimento, ossia quelle derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario.

Ancora più di recente, sez. V n. 2631 del 2019, che appartiene a filone consolidato, ha illustrato compiutamente le ragioni che nella presente causa devono determinare l’accoglimento del ricorso, affermando:

giova aggiungere, per massima chiarezza, che per rendimento del capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, ha avuto modo di ulteriormente specificare nella successiva sentenza 29583/11 – sulla base di “una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, che operi l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,5%”(Cass. ord. n. 22523/12 relativa alla fattispecie in esame); nel caso di specie, quindi, il giudice di rinvio risulta essersi correttamente attenuto alle statuizioni della Corte, nei limiti in cui è stato nuovamente investito della controversia (cioè la verifica se una parte della somma derivasse dal rendimento conseguito, fino al 31.12.2000,dall’impiego sul mercato dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6), con preclusione di ogni altro accertamento, ormai coperto dal giudicato; la C.T.R. ha, invero, accertato, con ragionamento logico esente da lacune e contraddizioni evidenti, che, nel caso di specie, non vi è stato l’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario), ma solo un rendimento di polizza calcolato attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; ciò perchè, dalla documentazione in atti (anche dalla perizia di parte) e dalle stesse argomentazioni delle parti, risultava che non vi fosse stata una gestione separata del Fondo, che era frammisto a tutto il patrimonio della società Enel S.p.A., sicchè “la redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio per le prestazioni previdenziali era pari a quella ottenuta in maniera generale dall’intero patrimonio della società”; pertanto, in conformità con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ” si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento” e “sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (ex multis, vedi Sez. 5, Sentenza n. 24525 del 2017), il giudice di rinvio ha escluso che potesse riconoscersi alla fattispecie in esame l’aliquota agevolata del 12,50%; per i motivi fin qui esposti, il ricorso è infondato e va rigettato.

In altri termini: l’applicazione della percentuale agevolata del 12,50% richiede che il giudice di merito debba accertare l’effettivo rendimento derivante dalla gestione sul mercato (finanziario o no, per esempio immobiliare).

Nella presente controversia, la sentenza della CTR si riferisce al “rendimento finanziario”, e non al “rendimento dalla gestione del mercato (anche finanziario)”. Il “rendimento finanziario”, tuttavia, potrebbe anche essere rappresentato solo da quello di polizza calcolato coi sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, cui non si applica l’aliquota agevolata.

La CTR non ha, quindi, fatto applicazione del principio sopra menzionato, e non ha specificato se, quando ha parlato di “rendimento finanziario” intendesse quello derivante dalla gestione sul mercato (anche finanziario) o meno, e ciò è determinante nella valutazione della decisione impugnata.

La questione deve, quindi, essere rinviata alla CTR per la corretta applicazione del principio di diritto e la verifica se vi è stato un effettivo investimento sul mercato, finanziario o meno, del capitale in questione, perchè solo sul relativo rendimento dovrà essere applicata l’aliquota agevolata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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