Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13626 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6662/2016 R.G. proposto da:

G.R.M., rappresentato e difeso dagli Avv. Lucio

Rodolfo Crisci, e Fabrizio Crisci, con procura speciale a margine

del ricorso e con domicilio in Roma, via Nicastro n. 3, presso

Valerio Grossu;

– ricorrente –

contro

I.V.P.C. – Italian Vento Power Corporation s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.

Paolo Izzo, con mandato in calce al controricorso e con domicilio in

Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell’Avv.

Elisabetta Nardone;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 815 depositata

il 17 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 2217 del 16 ottobre 2009, in parziale accoglimento delle domande proposte da G.R.M. nei confronti della I.V.P.C. s.r.l., dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di negatoria servitutis per essere competente il TAR Campania, avanti al quale rimetteva le parti, rigettava la domanda di demolizione o arretramento dell’impianto in questione per difetto di legittimazione passiva della società convenuta, mentre accoglieva la domanda risarcitoria, liquidando la somma di Euro 2.500,00 oltre accessori, compensate le spese di lite per la metà e poste per la restante quota a carico della I.V.P.C.;

– sul gravame interposto dall’originario attore, la Corte d’appello di Napoli, nella resistenza della società appellata, che proponeva anche appello incidentale chiedendo l’integrale accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, prodotta in corso di giudizio la sentenza Tar Campania, pronunciata a seguito della riassunzione del giudizio, che concludeva per l’annullamento del decreto di imposizione di servitù, rigettava entrambe le impugnazioni affermando che la domanda diretta ad ottenere la demolizione, lo spostamento e l’arretramento del traliccio non poteva trovare accoglimento alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 24410 del 2011, secondo cui la costruzione di una pala eolica non poteva essere ricondotta ad attività realizzata iure privatorum, con la conseguenza che la pretesa del privato doveva essere circoscritta alla sola indennità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 (success. D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44). Infine confermava la pronuncia sulle spese di parziale compensazione;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Napoli ricorre il G., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria;

– resiste con controricorso la I.V.P.C. s.r.l., a cui ha fatto seguito il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., in prossimità dell’adunanza camerale.

Atteso che:

– va preliminarmente ritenuta l’irrilevanza, più che la inammissibilità, della produzione documentale effettuata dal ricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c., vertendo su atti processuali pertinenti a diverso giudizio concluso con la sentenza n. 24410 del 2011, dai quali si vorrebbe far desumere una ratio decidendi difforme da quella normalmente evincibile dalla lettura della medesima pronuncia, per quanto di seguito si illustrerà;

– passando al merito, con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre a violazione della L. n. 10 del 1991, artt. 1 e 5, L. n. 2359 del 1865, art. 2, error in procedendo ed error in iudicando per violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto opera pubblica il palo eolico costruito dalla resistente, nonostante l’opera de qua leda il regime delle distanze. Ad avviso del ricorrente la costruzione della pala eolica, nonostante la documentazione prodotta dalla resistente, non sarebbe assistita da alcun atto amministrativo dichiarativo di pubblica utilità o comunque implicante l’esercizio di poteri autoritativi.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 111Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte distrettuale ex abrupto preso a prestito i passi della sentenza richiamata, omettendo del tutto una propria motivazione.

Le due censure vanno esaminate unitariamente in ragione della connessione argomentativa che li avvince. Essi sono infondati.

Il D. insiste nell’asserire che non vi sarebbero delibere comunali dichiarative della pubblica utilità del manufatto in contestazione, tali non potendosi ritenere, a suo avviso, la Delib. Giunta Comunale 29 ottobre 1994, n. 242, preliminare al rilascio di autorizzazione alla costruzione; la Delib. Consiglio comunale 2 maggio 1995, n. 20, con la quale veniva approvata l’iniziativa della IVPC; il verbale di Delib. Giunta Comunale 12 aprile 1997, n. 100, con la quale veniva rettificata la Convenzione del 10.02.1996 per la costruenda centrale eolica; la Convenzione del 10.05.1997 di rilascio da parte del Comune di Molinara di autorizzazione alla I.V.P.C. per la realizzazione della centrale eolica in conformità di idonea concessione edilizia da rilasciarsi; la concessione edilizia n. (OMISSIS) rilasciata dal Comune di Molinara e la successiva concessione edilizia n. (OMISSIS).

Premesso che non è trascritto il contenuto degli atti sopra indicati, limitata la descrizione alla tipologia, il ricorrente non ha neppure spiegato la ragion d’essere e funzione dell’una e dell’altra deliberazione “sul progetto relativo ad un’iniziativa economica privata approvato dall’ente”, ove seguendo il suo assunto, la controparte, quale società privata avesse costruito una struttura privata su di un terreno privato (acquistato o preso in locazione) per la quale era sufficiente la concessione edilizia (regolarmente conseguita dalla società). Ed ha riferito, infine, che l’IVPC aveva invece sostenuto la tesi opposta, ravvisando la dichiarazione di p.u. ora direttamente nelle disposizioni della L. n. 3 del 1991 e L. n. 387 del 2002, ora nelle menzionate delibere, a seguito delle quali le deliberazioni comunali avevano portato alla stipulata con il Comune della convenzione in data 10 maggio 1997.

La Corte di appello si è pronunciata recependo la costruzione dell’IVPC, per cui la realizzazione e gestione di unità di produzione di energia elettrica di un aereogeneratore con potenza 600 kw, costituito da una turbina elettrica e da un motore a tre pale, collocato in un ampio parco eolico insistente sul territorio del (OMISSIS) nel Comune di Molinara doveva presupporre l’esercizio di un pubblico potere, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24410 del 2011.

Per tale ragione il ricorrente muove degli addebiti, poi, a Cass. n. 24410 del 2011 che nel compimento della discussa valutazione si concretano nel non avere per la decisione correttamente percepito il contenuto delle deliberazioni comunali incorrendo in un erroneo apprezzamento dei fatti in esse rappresentati e comunque nell’applicazione di erronei criteri che hanno impedito la loro esatta rappresentazione in relazione alla funzione a ciascuna di esse attribuita dall’ente pubblico (Cass. n. 14608 del 2007; Cass. n. 2478 del 2006); nel non avere considerato, ovvero omesso di applicare, il disposto della L. n. 1 del 1978, art. 1, che richiede la preventiva esistenza ed approvazione di un progetto onde configurare la sussistenza (implicita) di una dichiarazione di p.u., invece tratta dalle Sezioni Unite direttamente dalla disposizione della L. n. 10 del 1991, art. 1.

In realtà il G. confonde la necessità della dichiarazione di p.u. quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della p.a. di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche (L. n. 2359 del 1865, artt. 1 e 13; art. 42 Cost.; art. 1, All. 1 Conv. Edu), estranea alla fattispecie, con la disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonchè dei diritti dei proprietari confinanti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24410/2011, hanno accolto il ricorso dell’IVPC per avere ritenuto e dimostrato (pag. 710) che detto regime a partire dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E e fino alle recenti disposizioni dell’art. 44 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, nonchè dell’art. 7 del T.U. sull’edilizia appr. con D.P.R. n. 380 del 2001, è nel senso che la normativa dell’art. 873 c.c. e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale (L. n. 2359 del 1865, art. 46). E che la medesima disciplina è applicabile all’opera (privata) realizzata dall’IVPC (senza alcuna espropriazione per p.u.) per l’espressa equiparazione disposta dalla L. n. 10 del 1991, art. 1, u.c. (e poi dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12) “alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”.

Del resto la Corte distrettuale ha equiparato la disciplina di opere private quali le pale eoliche ed i manufatti affini rivolti alla produzione di energia elettrica, di cui alla menzionata L. n. 10 del 1991, al regime peculiare delle opere pubbliche sulla base di precedenti giurisprudenziali che sono qui condivisi.

Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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