Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13626 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso l’avvocato VASI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso

l’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARBAGELATA PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 29/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIORGIO VASI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROMANO RICCI, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2790 del 1.06.2005, il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, il (OMISSIS), dal ricorrente M.E. con F.P. E., ed anche ripristinato in favore di quest’ultima l’assegno provvisorio in istruttoria revocato, condannava il M. a corrisponderle l’assegno divorzile di Euro 619,00 mensili, annualmente aggiornabili, determinato in misura aderente anche agli accordi separatizi inerenti all’assegno di mantenimento per la moglie, nonche’ a pagare le spese processuali.

Con sentenza del 2 – 29.12.2005, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, compensava le spese dei due gradi di merito.

La Corte, premesso anche che la sentenza di primo grado era stata impugnata in punto di assegno divorzile e per opposte ragioni sia in via principale dal M. che in via incidentale dalla F., e premessi altresi’ noti principi sul tema, osservava e riteneva in sintesi:

– che dalla CTU espletata in primo grado la F. era risultata affetta da varie patologie d’indole psichica, che la rendevano inabile al lavoro nella misura del 50%, misura che integrava un’impossibilita’ non assoluta ma relativa, posto anche che in effetti avrebbe potuto giovarsi del collocamento mirato consentito ai disabili dalla normativa statale e regionale e quindi svolgere attivita’ lucrativa che pero’, nonostante il titolo di studio in suo possesso (diploma magistrale), presumibilmente non le avrebbe consentito introiti particolarmente elevati ma solo in qualche misura economicamente valutabili, e che in ogni caso non poteva essere del tipo di quelle suggerite dal M., incompatibili con il suo stato;

che oltre a considerare le emerse risultanze documentali in ordine alle condizioni economiche delle parti, poteva darsi rilievo alle determinazioni concordate dai coniugi all’atto della loro separazione personale consensuale, le quali potevano costituire valido punto di partenza ai fini decisori, fornendo utili elementi di valutazione;

– che la F. era risultata priva di adeguati mezzi, posto anche che gran parte delle circostanze addotte dal M. ed in tesi contrarie a questa conclusione, si erano rivelate infondate o del tutto ininfluenti ai fini del decidere;

che in sede di separazione era stato concordato in favore della moglie l’assegno di mantenimento di L. 1.000.000 mensili, e nel frattempo i redditi fruiti dal marito si erano incrementati del 45% (L. 77 – 78 milioni annui) rispetto a quelli dell’epoca (L. n. 52 del 1953 milioni annui);

che conclusivamente dalla comparazione tra i cespiti certi dell’appellante con i cespiti potenziali dell’appellata, avuto altresi’ riguardo agli accordi stabiliti dalle parti in sede di separazione, la misura dell’assegno stabilita dal primo giudice non poteva che essere confermata.

Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 14 – 20.06.2006, fondato su un unico motivo.

La F. ha resistito con controricorso notificato il 20.07.2006.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il M. denunzia “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5”.

Sostiene che la Corte distrettuale, anche violando lo spirito della L. n. 898 del 1970 che non legittima rendite parassitarie o speculative, ha confermato l’attribuzione alla F. dell’assegno divorzile sulla base di una motivazione viziata e segnatamente contraddittoria rispetto alle premesse secondo cui alla stessa doveva essere addebitato il fatto di non essersi attivata per beneficiare della normativa sul collocamento mirato, circostanza che, a suo parere, avrebbe dovuto portare ad affermare che l’ex moglie non si trovava nell’impossibilita’ di procurarsi per ragioni obiettive un reddito adeguato al tenore della pregressa vita coniugale. Il motivo pur autosufficiente nella relativa illustrazione, non ha pregio.

Inammissibilmente (cfr, ex plurimis, cass. 200520332; 200700828;

20072972) il M. invoca in questa sede una diversa ed a lui favorevole valutazione dei mezzi di cui potrebbe disporre l’ex coniuge, mezzi che, con iter argomentativo ampio, logico e puntuale e, dunque, immune dai dedotti vizi, la Corte territoriale ha presunto in ogni caso inadeguati rispetto al pregresso tenore della vita matrimoniale, del quale, tra l’altro, il ricorrente sostanzialmente ma genericamente ed apoditticamente sostiene l’assoluta modestia, senza richiamare eventuali, gia’ emersi elementi di riscontro decisivi in tale senso, non altrimenti desumibili.

Per completezza, giova anche ricordare che in tema di attribuzione dell’assegno di divorzio, di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 l’impossibilita’ di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non gia’ alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilita’ di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia’ della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l’accertamento della relativa capacita’ lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita’ o dell’astrattezza, bensi’ in quella dell’effettivita’ e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (cfr. Cass. 199802087; 200413169).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del M., soccombente, al pagamento, in favore della F., delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il M. a rimborsare alla F., le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA