Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13625 del 21/06/2011

Cassazione civile sez. II, 21/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 21/06/2011), n.13625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, in forza di cura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Chinello Domenico, Luigi De Lazzari e

Leonardo Gnisci, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, via G. Pisanelli, n. 2;

– ricorrente –

contro

FORMENTIN s.n.c. di Formentin Mauro & C., (già FORMENTIN s.n.c.

di

Formentin Bruno & C.), in persona del legale rappresentante

pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n.

534 in data 24 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Leonardo Gnisci;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 19 aprile 2004, ha rigettato la domanda ex art. 844 cod. civ. proposta da A. P. nei confronti della s.n.c. Formentin di Formentin Bruno &

C., dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 534 in data 24 marzo 2009, ha accolto il gravame della società e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’appellata a rifondere all’appellante le spese del giudizio di primo e di secondo grado;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la P., con atto notificato il 13 maggio 2010, sulla base di quattro motivi;

che l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di proposta di definizione nel senso dell’inammissibilità dei motivi del ricorso, redatta, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere relatore in data 1 febbraio 2011;

che in prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 4, in relazione al difetto di procura alle liti nell’atto di citazione in appello, per essere la procura stata sottoscritta da un soggetto che non era più il legale rappresentante della società al momento della proposizione del gravame;

che, in particolare, la ricorrente fa presente: che la s.n.c. Formentin (di Formentin Bruno & C.) si è costituita nel giudizio di primo grado con mandato a firma di F.B.; che in forza di questa stessa procura è stato proposto l’atto di appello in data 24 maggio 2005; che, in realtà, al momento della proposizione dell’impugnazione, la società appellante in secondo grado aveva già assunto la nuova denominazione di Formentin s.n.c. di Formentin Mauro & C., amministratore e legale rappresentante essendo M. F., non più F.B., che aveva rilasciato la procura in primo grado anche per l’impugnazione di merito;

che il motivo è infondato, così corrette dal Collegio le conclusioni, nel senso della inammissibilità del motivo, rassegnate nella su richiamata proposta di definizione;

che, invero, il sopravvenuto mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della società è inidoneo a privare della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall’organo effettivamente titolare del mandato rappresentativo (Cass., Sez. Lav., 3 marzo 1994, n. 2096; Cass., Sez. Lav., 16 dicembre 1999, n. 14137; Cass., Sez. lav., 10 novembre 2008, n. 26935);

che, in particolare, se la società in nome collettivo si è regolarmente costituita a mezzo del socio che, secondo l’atto costitutivo, ne aveva la rappresentanza, è irrilevante la circostanza che, nella carica di amministratore e di legale rappresentante, si sia verificata una successione di persone (Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 859): la costituzione del rapporto processuale, regolarmente formatosi nei confronti della società, conserva la sua efficacia anche nella fase di impugnazione, essendo appunto irrilevante il mutamento della persona fisica, originariamente costituitasi quale rappresentante della società, di talchè la procura conferita in primo grado, anche per l’appello, dal socio amministratore che, in allora, aveva la legale rappresentanza della società, abilita il difensore che ne sia munito a promuovere il gravame di merito nonostante il sopravvenuto mutamento del socio investito dell’amministrazione e della legale rappresentanza;

che il secondo, il terzo ed il quarto motivo censurano (sotto il profilo della violazione di legge – artt. 92 e 116 cod. proc. civ. – e del vizio di motivazione) che la sentenza d’appello abbia riformato il capo della sentenza del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese;

che i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione – sono inammissibili;

che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. lav., 5 aprile 2003, n. 5386);

che nella specie tale principio non risulta violato, giacchè la Corte d’appello ha per un verso rilevato che la domanda dell’attrice era già stata rigettata, in quanto infondata, dal Tribunale, e per l’altro ha escluso la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione, in particolare sottolineando che “la P. non aveva fornito la prova dei fatti su cui aveva basato la propria domanda, poichè l’unico strumento probatorio assunto alla bisogna, e cioè la c.t.u., aveva accertato che i rumori denunciate non superavano i limiti delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e di immissioni sonore in ambienti abitativi”;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata società svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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