Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13625 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 19/05/2021), n.13625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6685/2016 R.G. proposto da:

C.M.P., e C.M., rappresentate e difese dall’Avv.

Tommaso Conti, con procura speciale in calce al ricorso e con

domicilio in Roma, via SS. Pietro e Paolo n. 50, presso lo studio

dell’Avv. Claudio Tomassini;

– ricorrenti –

contro

L.F., rappresentato e difeso dagli Avv. Giancarlo

Caporali, e Paolo Panariti, con mandato a margine del controricorso

e con domicilio in Roma, via Giacomo della Porta n. 18, presso lo

studio del secondo difensore;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 983 depositata

il 12 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.M.P. e M., sempre nella qualità di eredi di A.C., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 983 pubblicata il 12 febbraio 2015, la quale nell’accogliere l’appello interposto da L.F. avverso la sentenza n. 1215/2009 del Tribunale di Velletri – nel merito, respingeva integralmente la domanda attorea di demolizione del localetto costruito in ondulati di eternit ed il locale magazzino, nonchè – in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta – dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto dell’appellante a mantenere l’immobile nello stato di fatto in cui si trovava.

Ha resistito il L..

Fissata udienza camerale al 2 ottobre 2020, in imminenza della stessa le ricorrenti depositavano in cancelleria copia di atto di rinuncia, notificata al controricorrente a mezzo pec in data 15 settembre 2020. L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell’art. 306 c.p.c., comma 1 (secondo cui “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (Cass. n. 28538 del 2019). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. n. 23840 del 2008; Cass. n. 3971 del 2015).

Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della parte ricorrente, poichè l’applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall’iniziativa di quest’ultima e rinunciata solo in prossimità dell’udienza.

In conclusione, da quanto sopra consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1); le spese di lite del presente giudizio, non avendo il difensore del resistente, nè lo stesso personalmente, prestato la propria adesione, devono essere liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia.

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), il quale prevede l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sopportate dal controricorrente che vengono liquidate in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA