Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13625 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso l’avvocato D’ANDREA LUCIANO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso l’avvocato

CRIMI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1957/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCIANO D’ANDREA che ha chiesto

la cessazione della materia del contendere;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MONTALDO PAOLO M., con

delega, che si e’ riportato agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, osservato e ritenuto:

– che con sentenza n. 33 del 2004, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da M.M. e G.C., e disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle domande di carattere economico;

– che con sentenza del 19.04 – 3.05.2006, la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione del M., con cui questi aveva chiesto di dichiararsi l’inefficacia sopravvenuta della sentenza di primo grado, per cessazione della materia del contendere dato che, con sentenza n. 3871 del 10.09.2004, resa dalla Corte di appello di Roma, era stata dichiarata efficace nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che aveva sancito la nullita’ del matrimonio contratto dalle parti;

– che avverso questa sentenza, notificatagli il 3.07.2006, il M. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 31.10.2006 alla G. ed al PG presso il giudice a quo e che la G. ha resistito con controricorso notificato l’11.12.2006;

– che con il ricorso il M. si duole del rigetto del suo appello e deduce “Violazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 121 del 1985, art. 8, n. 1, art. 797 c.p.c., artt. 128 e 2909 c.c.”, con conclusiva formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis;

– che con istanza del 6.04.2010, il M. ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, deducendo che con sentenza di questa Corte n. 24047 del 5.07 – 10.11.2006 – dunque successiva alla proposizione del presente ricorso – e’ stato respinto il ricorso proposto il 15.04.2005, dalla G. contro la suddetta sentenza n. 3871 del 2004 della Corte di appello di Roma, che, quindi, e’ passata in giudicato;

– che, in effetti, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell’efficacia nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di nullita’ del matrimonio concordatario ha fatto venire meno il vincolo matrimoniale e di conseguenza anche il potere – dovere del giudice di pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;

che pertanto, il ricorso del M. va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse determinato dalla cessazione della materia del contendere, con conseguente travolgimento delle sentenze emesse nei precedenti due gradi di merito del giudizio, impugnate dal M.;

– che considerato pure che la definitivita’ della declaratoria di nullita’ del matrimonio e’ sopravvenuta nelle more dell’impugnazione in questa sede, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del M. per sopravvenuto difetto interesse, determinato dalla cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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